ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04531

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 213 del 16/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: MINARDO ANTONINO
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 16/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAROFALO VINCENZO NUOVO CENTRODESTRA 16/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 16/04/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04531
presentato da
MINARDO Antonino
testo di
Mercoledì 16 aprile 2014, seduta n. 213

   MINARDO e GAROFALO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la Legge n. 240 del 2010 ha introdotto l'abilitazione scientifica nazionale destinata ad attestare la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori, prevedendosi l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro;
   il nuovo sistema di valutazione nazionale, anche per come è stato poi in concreto strutturato con i successivi regolamenti di delegificazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011) e ministeriale (decreto ministeriale n. 76 del 2012) che lo hanno radicalmente modificato, si pone secondo l'interrogante in contrasto con l'articolo 33 ultimo comma della Costituzione perché una valutazione nazionale, con stretti limiti imposti a livello statale, è di per sé in contrasto con l'autonomia universitaria, costituzionalmente riconosciuta e garantita;
   il sistema valutativo accentrato era stato concepito per valorizzare il merito e per superare la cosiddetta cooptazione nelle assunzioni dei professori a livello locale;
   per le ragioni esposte al periodo precedente si sono previste commissioni uniche nazionali, composte da quattro commissari italiani ed un membro OCSE, che avrebbero dovuto concludere i loro lavori entro cinque mesi, tramite una valutazione analitica delle pubblicazioni, dei titoli e dei curricula dei candidati;
   il sistema ha clamorosamente fallito e lo stesso Ministro lo ha riconosciuto in varie occasioni pubbliche e se ne segnalano due in particolare:
    a) intervento all'inaugurazione dell'anno accademico 2014-2015 dell'università degli studi di Padova «La complessa vicenda delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali (ASN), reclama chiarezza. La chiedono le Università in attesa di reclutare, la chiedono i candidati, in attesa di entrare nei ruoli della docenza, forse la chiedono anche alcuni Commissari, almeno quelli (la maggior parte spero) che non hanno scambiato il rilascio di una patente di guida con la messa in moto di una Ferrari.
  Saggezza impone di non esprimersi nel merito finché esistono procedure in itinere, come nel caso di specie. Posso, tuttavia, indicare con precisione un metodo, che intendo applicare qui, come in altri contesti. Se i meccanismi non sono sufficientemente agili, agevoli, veloci, il rischio di creare “tappi”, ritardi, elefantiasi procedurali e di disattendere le aspettative diventa certezza. E allora non resta che restituire i diritti strappati nel presente (sto pensando seriamente ad una riapertura per l'accesso alla seconda tornata concorsuale) e immaginare un meccanismo semplice e che dia garanzia di continuità nel futuro. In altri termini, non mi sento di garantire un terzo “concorsone” abilitante»;
    b) intervista a ROARS del 2 aprile 2014 «Invece di semplificare, in alcuni casi abbiamo complicato. Invece di chiarire, in alcuni casi abbiamo creato nuove ambiguità.
  Mi limito a due soli esempi.
  Il primo riguarda le procedure dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Dopo un periodo estenuante di lavori delle Commissioni, al momento di pubblicare i risultati della prima tornata 2012, sono fioccati centinaia di ricorsi, con conseguente rallentamento dei meccanismi di assunzione mediante concorso: circostanza tanto più grave se si pensa che è dal 2008 che non vengono banditi concorsi per professori nelle Università...
  Dobbiamo lavorare, fermi restando il monitoraggio dell'ANVUR e gli obblighi di bilancio, verso la “liberazione” del reclutamento. Esso deve tornare ad essere primaria responsabilità dei singoli Atenei, che ne rispondono in termini di efficienza economica e di efficacia degli insegnamenti: gli abilitati dovrebbero poter essere assunti con procedure snelle, simili a quelle della chiamata diretta, senza inutili complicazioni, con piena responsabilità degli organi di governo dell'Ateneo che, anche grazie a un ulteriore perfezionamento della valutazione della qualità della ricerca, devono ottenere maggiori finanziamenti sul FFO anche al fine di destinare a finalità premiali dei docenti stessi»;
   le affermazioni sopra riportate appaiono largamente condivisibili;
   il sistema di valutazione nazionale non ha funzionato ed ha dunque fallito nelle sue dichiarate finalità di valorizzazione del merito;
   sono già intervenute una trentina di ordinanze cautelari del TAR Lazio che ordinano una nuova valutazione dei candidati in vari settori concorsuali ad opera di diverse Commissioni, che dovranno essere nuovamente sorteggiate, per cui la tornata di abilitazioni 2012 non può considerarsi definitivamente conclusa e per tanto nessun legittimo affidamento può radicarsi in capo ai candidati abilitati;
   le ordinanze di accoglimento del TAR del Lazio rilevano una serie di vizi attinenti alle singole procedure ed in particolare alle valutazioni di singoli candidati, viziate per lo più da manifesta irragionevolezza e sproporzione;
   non mancano, altresì, pronunciamenti sempre del TAR Lazio per illegittima composizione delle commissioni;
   ancora più allarmanti, per la stabilità dei risultati della tornata di abilitazioni 2012, sono due pronunce del Consiglio di Stato (ordinanze nn. 1411 e 1469/2014) che, in riforma di ordinanze di rigetto del TAR Lazio, hanno ritenuto fondati alcuni vizi rilevati in primo grado dai candidati ricorrenti ed in particolare vizi di natura generale che, ove confermati in sede di merito, porteranno verosimilmente all'annullamento di tutta la tornata di abilitazioni 2012;
   in particolare il Consiglio di Stato (ordinanza n. 1469/2014) ha ritenuto che «appaiono apprezzabili favorevolmente in punto di fumus boni iuris» cinque motivi di ricorso invalidanti l'intera procedura 2012 ed in particolare:
    1) un eccesso di delega nel decreto ministeriale n. 76 del 2012 che ha consentito alle Commissioni, in violazione di legge, di introdurre ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli rispetto a quelli previsti dallo stesso decreto ministeriale ovvero di non utilizzare alcuni dei criteri e parametri predeterminati sempre dal decreto ministeriale n. 76 del 2012;
    2) un vizio nelle procedure di formazione delle liste curate dall'ANVUR dei professori OCSE sorteggiabili formate senza nessuna garanzia che i commissari stranieri siano studiosi o esperti di pari livello rispetto ai commissari italiani, abbiano una specifica competenza nel settore concorsuale per il quale presentano domanda e addirittura conoscano la lingua italiana;
   la nuova tornata di abilitazioni 2013 deve ancora cominciare ad opera delle stesse Commissioni che hanno dato luogo ai ricorsi al TAR Lazio;
   in questo clima di incertezza, non si comprende come possano le università italiane procedere alle assunzioni senza il timore che le proprie procedure saranno rese illegittime dagli esiti dei ricorsi al TAR e degli appelli al Consiglio di Stato;
   si sta procedendo in tutta Italia a chiamate dirette ex articolo 24, comma 6, legge n. 240 del 2010 ed a procedure selettive ex articolo 18 legge n. 240 del 2010, riservate a candidati di prima e seconda fascia abilitati sulla base di procedure già dichiarate illegittime in sede cautelare dal Consiglio di Stato, con grave disparità di trattamento per i candidati non abilitati, ciò che potrà anche generare un successivo e prevedibile contenzioso risarcitorio, sia nei confronti del Ministero che delle singole università chiamanti;
   ancora la cosiddetta cooptazione non sembra essere stata scongiurata del tutto dalle abilitazioni nazionali, ma per certi versi confermata;
   cinque commissari per ogni settore concorsuale hanno valutato i candidati di tutta Italia, sottraendo autonomia di valutazione agli atenei ed ingenerando una situazione di incertezza che durerà almeno per i prossimi anni considerandosi i tempi medi di conclusione dei giudizi amministrativi;
   si tenga conto che anche un solo giudizio, laddove siano avanzati vizi di composizione della commissione oppure vizi dei regolamenti di delegificazione e ministeriale (è il caso dei due appelli cautelari accolti dal Consiglio di Stato) può rendere illegittima tutta la procedura e le assunzioni da parte delle università, anche a distanza di anni;
   i vizi ci sono, come emerge dalle due pronunce del Consiglio di Stato nn. 1411 e 1469/2014 oltreché dalle pronunce del TAR Lazio;
   si pensi solo al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 che, in contrasto con la legge n. 240 del 2010 ha previsto una deroga non autorizzata ad un requisito che tutti i commissari avrebbero dovuto possedere al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle Commissioni;
   ci si riferisce al possesso della positiva valutazione «della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori» degli aspiranti commissari, da parte dell'ateneo di appartenenza (articolo 6, commi 7 e 8, legge n. 240 del 2010 ed articolo 6, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011): requisito al quale si è derogato per la prima e per la seconda tornata di abilitazione (articolo 8, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011) ad avviso dell'interrogante illegittimamente. Si pensi ancora all'attività di commissioni che su più del doppio dei cinque mesi previsti dalla legge per la conclusione dei propri lavori, grazie alle proroghe intervenute fino al 30 novembre 2013 (ed in alcuni casi financo al 14 gennaio 2014), hanno operato le valutazioni «analitiche» di centinaia di candidati e di migliaia di pubblicazioni in pochissimi giorni ed in pochissime ore, a volte anche al di fuori delle sedi delle procedure di esame, predeterminate con decreto ministeriale;
   si pensi all'atteggiamento complessivo delle Commissioni che, come riconosciuto dallo stesso Ministro, hanno creduto di poter svolgere un vero e proprio concorso e non di dovere concedere un'abilitazione, ingerendosi così pesantemente nelle scelte di reclutamento che la nostra Costituzione riserva all'autonomia universitaria;
   si pensi ancora alla cosiddetta cooptazione che si voleva scongiurare e che non sembra affatto che lo sia stato. Non si spiega altrimenti la mancata abilitazione di ricercatori ed associati di chiara fama internazionale, valutati da commissari che altrettanta chiara fama non possedevano, frutto di vibranti proteste della comunità scientifica internazionale –:
   se non ritenga di intervenire immediatamente per restituire agli aspiranti professori quelli che il Ministro stesso ha definito «i diritti strappati nel presente», prima che lo facciano gli organi giurisdizionali amministrativi, assumendo iniziative normative per abrogare, in via d'urgenza, le abilitazioni scientifiche nazionali quale requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori e consentendo alle università il reclutamento diretto dei propri docenti, sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative, attraverso procedure snelle, simili a quelle della chiamata diretta, senza inutili complicazioni, con piena responsabilità degli organi di Governo dell'ateneo, e scongiurando il reclutamento sulla base dei risultati delle abilitazioni scientifiche nazionali che nulla provano, stante le numerose illegittimità già denunciate, in merito alla qualificazione dei candidati, anche al fine di evitare prevedibili danni erariali scaturenti da legittime domande risarcitorie di candidati non abilitati. (4-04531)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2010 0240

EUROVOC :

universita'

insegnante

qualificazione professionale