ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04529

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 213 del 16/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: D'INCECCO VITTORIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 16/04/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04529
presentato da
D'INCECCO Vittoria
testo di
Mercoledì 16 aprile 2014, seduta n. 213

   D'INCECCO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, con una nota del 24 marzo 2014 inviata a tutte le ASL e a tutti i sindaci dei comuni abruzzesi, sostiene che gli studi medici non siano tenuti a rispettare le norme sull'accessibilità in quanto sono considerati «strutture private, non aperte al pubblico»;
   nello specifico, afferma che «l'ambito oggettivo di applicazione della normativa in materia di barriere architettoniche non ricomprenda necessariamente gli studi medici professionali, intesi come «struttura privata, non aperta al pubblico», sovente coincidente con la privata abitazione, ove il sanitario eroga la prestazione professionale senza intermediazione. Il medico di medicina generale sarebbe facoltizzato ed al più onerato, ma non obbligato (e dunque non assoggettabile a sanzioni in caso di mancato adeguamento) ad adeguarsi alla normativa di carattere statale intervenuta in materia di barriere architettoniche, tanto in forza del rapporto fiduciario col paziente, tanto in considerazione della riconosciuta possibilità di effettuare la prestazione (visita) al domicilio del paziente stesso»;
   secondo presidente della giunta regionale abruzzese, «sul punto appare dirimente richiamare l'orientamento formulato dalla Corte di Cassazione, Sez. III, con sent. N. 10043 del 6 luglio 1995, «ove la Suprema istanza di legittimità precisa che tra ambulatorio e studio medico correla stessa differenza che corre tra l'esercizio di una impresa ai sensi degli articoli 2082 e 2555 c.c. e l'esercizio di una professione intellettuale ai sensi dell'articolo 2229 c.c., secondo la interpretazione corrente che ne dà la dottrina civilista»;
   secondo l'Associazione per disabili, Carrozzine determinate Abruzzo, il provvedimento della regione «non tiene conto delle norme esistenti»;
   l'Associazione cita la sentenza del tribunale amministrativo regionale (TAR) della Sicilia (sede di Palermo) la n. 9199 del 5 agosto 2010 «che stabilisce un concetto chiaro specificato anche dalle normative vigenti, che gli studi medici di medicina generale», «poiché destinati allo svolgimento di un servizio pubblico», vanno considerati locali «aperti al pubblico» e sottoposti dunque all'obbligo di eliminazione delle barriere architettoniche e quindi al rispetto delle leggi antibarriere Legge 13/1989 - decreto del Presidente della Repubblica 236/1989 - decreto del Presidente della Repubblica 503/1996 - Legge 104/1992, che tra l'altro riguardano anche gli edifici privati»;
   secondo l'Associazione, le disposizioni del Governatore abruzzese contrastano con i princìpi della Legge n. 67 del 2006 che tutela le persone con disabilità da ogni discriminazione e «non ha ovviamente alcun valore il fatto che, a richiesta, il medico sia tenuto a recarsi presso il domicilio della persona disabile non deambulante»;
   i medici di base sottolineano che lo studio medico è una struttura privata che, quindi, risponde alle indicazioni dettate dal presidente Chiodi –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno e necessario assumere iniziative, per quanto di competenza, anche di carattere normativo, per fare chiarezza sulle norme e direttive da seguire.
(4-04529)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2006 0067

EUROVOC :

Abruzzo

medico

disabile

associazione