ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04497

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 211 del 14/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: CARIELLO FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 14/04/2014
D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 14/04/2014
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 14/04/2014
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 14/04/2014
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 14/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 14/04/2014
Stato iter:
01/08/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2014
MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 01/08/2014

CONCLUSO IL 01/08/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04497
presentato da
CARIELLO Francesco
testo di
Lunedì 14 aprile 2014, seduta n. 211

   CARIELLO, BRESCIA, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, L'ABBATE e SCAGLIUSI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   l'avvocato Francesco Miulli, con testamento olografo del 14 novembre 1712, dando vita ad un negozio di fondazione, ha lasciato in eredità tutti i suoi beni a «lo Spedale di Acquaviva seu li poveri infermi d'Acquaviva», ospedale che voleva si realizzasse nelle sue «case palazziate», come di fatto è poi avvenuto, eseguendo le volontà testamentarie;
   il 27 dicembre 1896 il decreto reale di Umberto I, su proposta del Ministro dell'interno Di Rudini, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi della legge n. 6972 del 17 luglio 1890 «Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza», approvava, secondo il testamento e la continuità storica, lo «statuto organico dell'Ospedale civile di Acquaviva delle Fonti», preventivamente approvato, in data 20 gennaio 1896, anche dal consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti e tuttora vigente;
   la legge n. 132 del 12 febbraio 1968 «Enti Ospedalieri e assistenza ospedaliera» all'articolo 3 dispone che «Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza... sono riconosciute di diritto enti ospedalieri equiparati all'amministrazione dello Stato», ed al successivo articolo 4 dispone che «con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta Regionale... gli enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente sono dichiarati enti ospedalieri», come puntualmente è avvenuto, ad esempio, per l'Ospedale «Galliera» di Genova;
   una sentenza del TAR Puglia di Bari (n. 340 del 26 aprile 1977) ha qualificato l'ospedale Miulli «ente ecclesiastico munito di personalità giuridica pubblica» è stata privata di ogni e qualsiasi validità giurisdizionale per effetto della sentenza n. 2922 dell'11 maggio 1982 della Cassazione Civile a s.u., che ha riconosciuto al decreto Reale un valore dichiarativo assoluto, tanto che in sua presenza non può darsi luogo a sentenza del giudice e quindi neppure a quella del TAR. E si rammenta pure che, con maggiore specificità, il Pretore di Acquaviva delle Fonti, in data 8 marzo 1974, con la sentenza n. 23, aveva dichiarato che «l'Opera Pia Miulli indubbiamente appartiene alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe», di cui parla l'articolo 3 della citata legge 132/1968 perché diventino «di diritto» enti ospedalieri;
   l'1 ottobre 1987, è stato firmato, non dal Ministro dell'interno come prescriveva il decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 13 febbraio 1987, articolo 15, ma da un direttore generale, senza il protocollo dell'ufficio emittente, un atto dichiarativo che ha riconosciuto la titolarità dei beni citati all'Ente ecclessiastico civilemente riconosciuto come «Ospedale Francesco Miulli»;
   l'atto ricognitivo repertorio n. 21123, Raccolta n. 7298, registrato a Bari in data 3 aprile 2007 al n. 2522/1A del Notaio Francesco Paolo Petrera, con premessa del succitato attestato dell'1 ottobre 1987, formalizza e notifica l'appropriazione discutibile di un patrimonio demaniale da parte di un «Ente ecclessiastico civilemente riconosciuto come “Ospedale Francesco Miulli”» con sede in Acquaviva delle Fonti (BA). Tale patrimonio è inserito anche come garanzia nella fase fallimentare in corso dell'ospedale stesso, come da atti depositati presso il tribunale;
   nelle due sentenze del 9 maggio 2013, n. 02522 e n. 02529, il Consiglio di Stato non accetta l'identità soggettiva dell'Ente ecclesiastico con l'Ospedale Miulli, ma distingue i due enti nella loro soggettività giuridica, trattandosi dell’«Ente ecclesiastico che gestisce l'Ospedale “Miulli”», confermando pertanto che non esista un ospedale che sia ente ecclesiastico;
   se il Ministro dell'interno intenda avviare un urgente ricognizione relativa ai contenuti dell'atto dell'1 ottobre 1987, vista la procedura di fallimento in corso, al fine di fornire ogni utile elemento, qualora richiesto, per contribuire al chiarimento della intricata vicenda descritta in premessa. (4-04497)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 1 agosto 2014
nell'allegato B della seduta n. 277
4-04497
presentata da
CARIELLO Francesco

  Risposta. — L'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA) già in epoca preconcordataria godeva di natura di ente di culto derivante dall'atto testamentario di Francesco Miulli risalente al 1712.
  Da tali disposizioni testamentarie emerge con chiarezza l'intenzione di costituire un ospedale e di collocarlo in ambito ecclesiastico. In esse è previsto, infatti, l'affidamento alla Chiesa, oltre che dell'amministrazione dei beni ereditari, anche del governo e della gestione dell'ospedale, compiti che vennero immediatamente assunti dall'Autorità ecclesiastica e che nel corso degli anni sono stati costantemente mantenuti.
  Attualmente l'ente ecclesiastico «Ospedale Francesco Miulli» ha come legale rappresentante il vescovo
pro-tempore della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti ed è gestito in via ordinaria da un delegato del vescovo medesimo.
  Ciò premesso, si rappresenta che l'Amministrazione dell'interno, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, con decreto ministeriale del 1o ottobre 1987, ha riconosciuto all'ente ecclesiastico in questione la personalità giuridica di diritto civile per «antico possesso di stato» ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33. Sulla base di tale atto, l'ente è stato iscritto nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Bari.
  Riguardo alla firma del provvedimento, si precisa che in quel periodo quel tipo di atti poteva essere firmato anche dal direttore generale competente in quanto evidentemente vi era una delega di firma da parte del Ministro
pro-tempore ai direttori generali.
  In ordine al mancato numero di protocollo, si fa presente che all'epoca gli attestati non avevano una numerazione autonoma progressiva, ma venivano semplicemente individuati mediante il numero di fascicolo.
  Quanto ai contenuti, il provvedimento ha attestato semplicemente il dato di fatto storico ovvero che l'ente in parola godeva della personalità giuridica civile, come già detto, sin da epoca precedente al concordato del 1929 tra Stato e Chiesa cattolica, ragion per cui non vi è alcun tipo di potere di revisione o ricognizione esercitabile dall'Amministrazione dell'interno sul provvedimento medesimo in connessione con le vicende in cui l'ente è rimasto coinvolto
.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoDomenico Manzione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

fallimento

eredita'

istituto ospedaliero