ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04346

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 204 del 03/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: MELONI GIORGIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 03/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 03/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/04/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 09/04/2014

SOLLECITO IL 14/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04346
presentato da
MELONI Giorgia
testo presentato
Giovedì 3 aprile 2014
modificato
Mercoledì 9 aprile 2014, seduta n. 208

   GIORGIA MELONI e RAMPELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 21 del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE», allo scopo di adeguare la disciplina concernente la formazione dei medici specialisti alla normativa europea in conformità al principio della libertà di stabilimento e alle correlate esigenze di reciproco riconoscimento dei titoli di formazione, ha previsto l'effettuazione di un concorso unico nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione, e la riduzione della durata dei relativi corsi per uniformarla alle regole comunitarie;
   ai sensi del medesimo articolo 21, l'attuazione della nuova disciplina è affidata a due distinti decreti che dovranno essere emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e la nuova normativa dovrà essere applicata già a partire dal prossimo anno accademico;
   lo schema di regolamento predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'abrogazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172, recante «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina», che prevedeva un sistema di accesso decentrato a livello di singole università, sostituendolo con un concorso nazionale, affidato ad una commissione unica, costituita presso il Ministero, e la formazione di un'unica graduatoria nazionale, in base alla quale i vincitori del concorso sono destinati alle sedi prescelte;
   l'articolo 2 dello schema di regolamento stabilisce le modalità di ammissione alle scuole, prevedendo, al comma 1, che ad esse possano accedere, attraverso un concorso annualmente bandito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, coloro che si siano laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e che abbiano superato l'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche nelle scuole;
   l'articolo 3 del medesimo schema disciplina criteri e modalità della prova d'esame, prevedendo che la prova, suddivisa in due parti e identica a livello nazionale per ogni tipologia di scuola, si svolga in un'unica data e nel medesimo orario e che consista nella soluzione di 120 quesiti a risposta multipla; la prima parte della prova consterà di 90 quesiti e sarà comune a tutte le tipologie di scuola, mentre la seconda, affidata a 30 quesiti, sarà differenziata per tipologia di scuola e si svolgerà secondo un calendario che consenta ai candidati di concorrere all'accesso di almeno due tipologie di scuola di specializzazione all'interno della stessa area (medica, chirurgica e servizi);
   l'articolo 5 contiene le disposizioni per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria finale, stabilendo che, per quanto concerne i punteggi, la Commissione attribuisca ai titoli, secondo una dettagliata scala valutativa, fino a 15 punti, di cui 2 per il voto di laurea e 13 per il curriculum degli studi, nonché fino a 3 punti per ulteriori titoli, quali la tesi sperimentale e il titolo di dottore di ricerca nella disciplina della tipologia di scuola per la quale si concorre;
   sulla base dell'esito della prova d'esame e del punteggio attribuito per i titoli, la Commissione giudicatrice elaborerà poi una graduatoria per ciascuna tipologia di scuola, e l'ammissione alla relativa scuola di specializzazione avverrà in relazione alla posizione conseguita nella graduatoria nazionale e in relazione all'ordine di preferenza delle sedi espresso dal candidato nella domanda di iscrizione al concorso;
   ai fini del punteggio rileveranno, quindi: la media aritmetica dei voti degli esami sostenuti durante il corso di laurea, il voto di laurea, gli esami fondamentali del corso di laurea e specifici per la tipologia di scuola di specializzazione, fino ad un massimo di cinque;
   in Italia, tuttavia, è noto che ciascun ateneo è dotato di autonomia e che i corsi di studio non sono uguali in tutte le sedi, sia sotto il profilo dei programmi, che dei contenuti e delle modalità di svolgimento, e, di conseguenza, la comparazione tra medesimi esami svolti in sedi diverse può dar luogo a non poche problematiche;
   inoltre, ai fini del punteggio saranno considerati eventuali titoli di dottorato attinenti alla scuola di specializzazione, titoli, tuttavia, che è difficile siano già in possesso di ragazzi neolaureati, che corrono il rischio, quindi, di essere scavalcati da soggetti più grandi;
   infine, la previsione che il test nazionale si svolga attraverso una serie di quiz contrasta con l'idea stessa di merito e di trasparenza che si intende riconoscere alle prove d'ingresso alle scuole di specializzazione, posto che affidare il destino di uno specializzando solo a delle crocette, prescindendo da un intero corso di studi svolto dal candidato, nel corso del quale egli può aver approfondito alcune tematiche o aver scritto delle tesi e pubblicato dei lavori, e frequentato dei reparti ospedalieri, appare quantomeno riduttivo;
   agli aspetti didattici si aggiunge poi la difficoltà per gli studenti derivante dal fatto che la centralizzazione delle modalità d'accesso alle scuole di specializzazione, può determinare per loro un trasferimento forzoso in un'altra città, con conseguenti disagi e costi, e la dispersione del patrimonio di formazione già acquisito presso la sede d'elezione –:
   se non ritenga, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, di apportare alcune modifiche al regolamento in corso di elaborazione, valutando sia l'opportunità di creare delle tabelle di comparazione per individuare uno schema di votazioni unitario che tenga conto delle specificità territoriali e delle sedi nelle quali il candidato ha svolto sinora il suo percorso didattico, sia l'opportunità di prevedere che ai fini del punteggio per l'ammissione alle scuole siano valutati anche altri aspetti relativi ai curricula dei candidati;
   se non ritenga opportuno, alla luce delle perplessità sin qui esposte sul nuovo sistema di accesso alle scuole di specializzazione medica, assumere iniziative per rinviare l'entrata in vigore della riforma al prossimo anno, consentendo un adeguato confronto anche con gli stessi studenti, al fine di pervenire ad una riforma condivisa, in grado di accogliere anche le istanze di questi ultimi. (4-04346)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

esame

insegnamento superiore

formazione professionale

riconoscimento dei diplomi

istruzione medica

accesso all'istruzione

istituto di istruzione