ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04335

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 204 del 03/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 03/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 03/04/2014
Stato iter:
28/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2016

CONCLUSO IL 28/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04335
presentato da
CAPARINI Davide
testo di
Giovedì 3 aprile 2014, seduta n. 204

   CAPARINI. — Al Ministro della giustizia. – per sapere – premesso che:
   martedì 11 marzo 2014 il Ministro della giustizia ha firmato il decreto con cui ha disposto il mantenimento di 285 uffici del giudice di pace sui 667 soppressi il 27 febbraio 2014 a seguito della recente riforma delle circoscrizioni giudiziarie;
   tali uffici giudiziari non verranno soppressi solo grazie alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dagli enti locali che pertanto si sono impegnate a garantire questo importante servizio ai propri cittadini, accollandosene tutte le spese;
   nella nota ministeriale con cui è stata data notizia della firma di tale decreto, si precisava infatti che «sono state accolte quasi integralmente le 297 istanze formulate dagli enti locali che si sono impegnate a mantenere a loro cura e spese gli uffici giudiziari di prossimità nei loro territori»;
   sul sito del Ministero della giustizia è stato pubblicato, e dunque visionabile, l'elenco delle richieste accolte e pertanto, al momento dell'entrata in vigore del decreto, diventerà definitiva la soppressione degli uffici del giudice di pace non ricompresi in tale elenco;
   relativamente al circondario di Brescia, nell'elenco sopra citato risultano solo gli uffici del giudice di pace di Chiari e Rovato ma non di Breno, benché anche quest'ultima amministrazione, come quelle di Chiari e Rovato, avesse avanzato analoga richiesta di mantenimento dell'ufficio del giudice di pace;
   già a suo tempo l'amministrazione di Breno aveva anche reperito gli uffici nei quali sarebbe stato collocato il giudice di pace e aveva chiesto la collaborazione di altri enti sovracomunali (comunità montana e B.I.M. nonché di altri comuni della Valle Canonica) i quali avevano assunto l'impegno di partecipare ai relativi oneri;
   l'ufficio del giudice di pace di Breno riveste una notevole importanza in quanto copre una vastissima zona e riguarda una popolazione quasi pari a quella della soppressa sezione distaccata del tribunale, dislocata su una lunghezza di almeno 70 chilometri di valle;
   visti già i gravi pregiudizi e disagi derivanti dalla soppressione della sezione distaccata di tribunale, la chiusura definitiva dell'ufficio del giudice di pace di Breno comporterà dunque ulteriori carenze e privazioni nell'accesso alla giustizia per gli abitanti della Valle, sia parti che testimoni, i quali saranno infatti costretti ad ulteriori oneri e ad una spesa addirittura superiore al valore delle cause e dei processi –:
   se il Ministro interrogato ritenga opportuno inserire nell'elenco di cui in premessa anche l'ufficio del giudice di pace di Breno e per quale motivo non abbia accolto la richiesta dell'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
(4-04335)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 28 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 710
4-04335
presentata da
CAPARINI Davide

  Risposta. — Mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione, l'interrogante chiede – nel contesto di una più ampia ricostruzione degli esiti della revisione delle circoscrizioni giudiziarie – quali iniziative possano essere assunte per il ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Breno, in presenza della disponibilità manifestata dal Comune ad avviare la procedura di mantenimento.
  Come noto, il Ministero della giustizia ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, e successive modificazioni.
  La revisione degli uffici di primo grado ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.
  La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.
  Con particolare riferimento alla riforma della geografia giudiziaria degli uffici del giudice di pace, va evidenziato come, in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 148 del 2011, sia stata originariamente disposta, tra l'altro, la soppressione di 666 presidi del giudice di pace, tra cui l'ufficio con sede in Breno.
  In corrispondenza della considerevole riduzione delle strutture giudicanti su tutto il territorio nazionale, il legislatore delegato ha, tuttavia, previsto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, che gli enti locali interessati potessero richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo, messo a disposizione dagli enti medesimi.
  Con il decreto ministeriale 10 novembre 2014, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal precedente decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione del richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 156, sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, valutando positivamente le istanze rispondenti ai requisiti previsti dalla legge e determinando, conseguentemente, l'efficacia del nuovo assetto gestionale dal 16 dicembre 2014.
  Al fine di rivalutare le disponibilità successivamente manifestate dagli enti locali che non si erano tempestivamente avvalsi delle procedure finalizzate al mantenimento degli uffici del giudice di pace, la finestra temporale è stata ulteriormente ampliata.
  Non risulta, tuttavia, che il comune di Breno abbia tempestivamente formalizzato l'istanza di mantenimento, assumendo gli oneri prescritti dalla legge.
  In conseguenza, non è stato possibile rivalutare la soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Breno neppure in sede di adozione del recente decreto ministeriale del 27 maggio 2016, con il quale è stata definitivamente perfezionata la complessa procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 156.
  Con tale decreto, infatti, è stata completata la disciplina del passaggio al nuovo assetto gestionale e si è provveduto alla ricognizione del definitivo assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, in attuazione delle disposizioni relative al mantenimento degli uffici soppressi con oneri a carico degli enti locali, secondo le disposizioni del citato decreto legislativo e in conformità a quanto prescritto con legge n. 11 del 27 febbraio 2015 ed alle statuizioni della circolare ministeriale del 12 maggio 2015, concernente «Istruzioni per il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11».
  Al fine di agevolare le iniziative che hanno consentito agli enti locali interessati di poter conservare gli uffici del giudice di pace originariamente soppressi, il termine entro cui la formazione del personale destinato agli uffici avrebbe dovuto essere concluso è stato, come noto, successivamente prorogato al 31 maggio 2016 con l'articolo 2-ter del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
  Per effetto delle determinazioni assunte con il citato decreto ministeriale sono stati, pertanto, ripristinati, con oneri a carico degli enti locali richiedenti, 51 uffici del giudice di pace, coniugando esigenze di prossimità della giurisdizione con le misure di contenimento della spesa pubblica.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

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GEO-POLITICO:

BRENO,BRESCIA - Prov,LOMBARDIA

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