ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04303

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 203 del 02/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: MELILLA GIANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 02/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 02/04/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04303
presentato da
MELILLA Gianni
testo di
Mercoledì 2 aprile 2014, seduta n. 203

   MELILLA. — Al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   è in via di definizione una nuova disciplina dell'immissione sul mercato, la distribuzione e l'uso del prodotto definito alcol etilico denaturato al fine di evitare gli usi impropri;
   si intende con questo provvedimento obbligare gli imbottigliatori ad utilizzare un imballaggio (bottiglia e tappo) completamente diversi da quelli attualmente utilizzati al fine di ridurre i casi di ustione provocati dall'uso improprio dell'alcool (in particolare, da fiamma di ritorno nell'accensione di fuochi in camini e barbecue);
   se l'intenzione può apparire saggia, le misure previste sono, però, inutili e controproducenti dal punto di vista della riduzione della pericolosità dell'uso improprio, sicuramente dannose per l'economia nazionale e mortali per le aziende che operano nel settore;
   si prevederebbe per i formati di alcool fino a 2 litri l'utilizzo di recipienti non deformabili (in pratica, di plastica pesantissima, di vetro o di metallo) al posto delle bottiglie di plastica più «leggere» da sempre in uso ed un tappo con foro maggiorato (6mm) che renda più improbabile il cosiddetto «ritorno di fiamma»;
   l'utilizzo di flaconi «non deformabili» non dissuaderebbe affatto di per sé dall'utilizzo dell'alcool nell'accensione o ravvivamento della fiamma in camini e barbecue, di contro renderebbe l'operazione ancor più pericolosa perché l'utilizzatore non potendo più «spruzzare» l'alcool a distanza (essendo il contenitore previsto «rigido») sarebbe costretto ad avvicinare sensibilmente il contenitore alla fiamma correndo sicuramente maggiori rischi di ustione; anche le conseguenze dell'incidente così provocato sarebbero ben più gravi perché il «ritorno di fiamma» provocherebbe l'esplosione del contenitore rigido che, frantumandosi, diventerebbe una vera e propria bomba causando danni ulteriori e più gravi oltre alle ustioni che si vorrebbero prevenire;
   è bene ricordare che:
    a) l'alcool denaturato è prodotto da distillerie italiane che lo ricavano utilizzando per lo più scarti di lavorazione della produzione del vino (fecce, vinacce, esuberi), presenti in notevole quantità in Italia e difficilmente impiegabili in altro modo;
    b) l'attività delle imprese che imbottigliano l'alcool è prevalentemente costituita dalla produzione dei flaconi in plastica su cui sono concentrati sia gli investimenti in impianti e macchinari sia utilizzo della mano d'opera e né gli uni e, di conseguenza, né l'altra sarebbero convertibili nell'ipotesi prospettata dal decreto;
   è utile sapere anche che l'alcool etilico denaturato è nella tradizione dei consumatori italiani uno dei più apprezzati e convenienti prodotti per la pulizia degli ambienti, pavimenti, mobili, vetri e altro e circa il 95 per cento dell'alcool imbottigliato è destinato a questo utilizzo: «spruzzato» sugli oggetti poi puliti con un panno. Una bottiglia di vetro o una latta non sarebbero consoni allo scopo e, di fatto, ciò eliminerebbe il prodotto dal mercato per cui l'ipotesi di «conversione» industriale, già scartata sopra, sarebbe inutile e le aziende sarebbero destinate alla chiusura –:
   se non si ritenga utile un approfondimento della questione coinvolgendo le associazioni dei consumatori e la filiera industriale del settore al fine di definire una disposizione in linea e nel rispetto del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 articolo 2, cap. 2 lett. l; articolo 4, cap. 2; articolo 6, cap. 1, lettera f) relativi ai diritti del consumatore «all'educazione al consumo» (consapevolezza dei benefici e dei rischi della loro scelta) e «all'informazione» (sulle precauzioni e sulla destinazione dell'uso utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto). (4-04303)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

protezione del consumatore

rischio sanitario

prodotto per la casa

sicurezza del prodotto

materia plastica