Legislatura: 17Seduta di annuncio: 203 del 02/04/2014
Primo firmatario: MISIANI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GANDOLFI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 02/04/2014 GALPERTI GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 02/04/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 02/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 04/12/2014 LUPI MAURIZIO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/12/2014
CONCLUSO IL 04/12/2014
MISIANI, GANDOLFI e GALPERTI. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. — Per sapere – premesso che:
in Italia il 70 per cento del soccorso sanitario è garantito dai volontari dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) e dalla Confederazione delle Misericordie d'Italia;
la chiusura di molti presidi ospedalieri comporta un aumento della distanza tra utenti e ospedali e una crescente domanda di trasporto sanitario;
è imminente la chiusura della convenzione di ANPAS e Misericordie con la società Autostrade per l'Italia per il rilascio gratuito di Telepass esenti per le ambulanze;
la fine della convenzione complicherebbe notevolmente l'accesso al diritto all'esenzione del pedaggio autostradale per i mezzi delle associazioni di volontariato impegnati nell'emergenza;
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, informato alcuni mesi fa della questione e si era impegnato ad affrontare il problema del Telepass rapidamente. Da allora però la situazione non è mutata. –:
quali iniziative intenda assumere per garantire alle associazioni di volontariato l'accesso gratuito alla rete della società Autostrade per l'Italia nell'espletamento del lavoro di trasporto sanitario;
se non ritenga opportuno promuovere le necessarie modifiche del codice della strada in relazione alla normativa sull'esenzione del pedaggio autostradale dei mezzi impegnati nel servizio sanitario nonché su materie quali la portata delle ambulanze, la definizione dei veicoli speciali, l'introduzione della patente di servizio per gli autisti soccorritori, il trasporto di familiari sui mezzi di soccorso.
(4-04293)
Risposta. — Come è noto, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale in favore dei veicoli delle associazioni di volontariato è regolata dall'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del Codice della strada) e dalla circolare interpretativa del Ministero dei lavori pubblici n. 3973 del 5 agosto 1997.
In base a tali disposizioni l'esenzione del pedaggio veniva garantita a favore delle associazioni di volontariato operanti esclusivamente per il soccorso e il trasporto di emergenza.
Tuttavia, dette associazioni hanno evidenziato che tali disposizioni costituivano ostacolo all'attività di trasporto malati non in emergenza per le quali è stato richiesto l'estensione dell'esenzione dal pagamento del pedaggio.
Questo Ministero, al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dalle citate associazioni, nonché di migliorare la regolamentazione dell'esenzione del pedaggio autostradale, il 18 settembre 2014 ha emanato la circolare n. 378 con la quale è stata modificata e integrata la precedente circolare n. 3973.
In particolare, ferme restando le sopracitate disposizioni, la nuova circolare estende l'esenzione dal pagamento del pedaggio anche alle attività di trasporto malati effettuate a titolo completamente gratuito (né oggetto di rimborso né di fattura).
Pertanto, resta dovuto il pagamento del pedaggio autostradale in tutti gli altri casi in cui l'attività di trasporto malati sia effettuata dietro pagamento di un corrispettivo o rimborso a qualsiasi titolo riconosciuto (corrispettivo o rimborso che si intende quindi sempre comprensivo del pedaggio).
Si fa presente, inoltre, che la competente struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali di questo Dicastero, in data 2 ottobre 2014, con nota inviata a tutte le società concessionarie ha dettagliatamente declinato il concetto di «soccorso di emergenza» in cui si intendono ricomprese anche le attività, nell'ambito del servizio sanitario nazionale o servizio sanitario regionale e similari, di seguito elencate: servizio 118, trasporto organi, trasporto sangue ed emoderivati in condizioni di emergenza, trasporto sanitario assistito (medico o infermiere a bordo), trasporto neonatale/pediatrico, trasporto pazienti oncologici, trasporto pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo dell'ambulanza come da attestazione del centro dialitico.
Resta naturalmente fermo il dettato normativo che riconosce l'esenzione del pedaggio ai veicoli delle associazioni di volontariato adibiti al soccorso nell'espletamento dello specifico servizio.
Pertanto, la casistica sopra elencata riguarda transiti effettuati sui veicoli adibiti al soccorso, quali ambulanze di tipo «A» e/o veicoli muniti di specifica attestazione regionale o aziende sanitarie locali che certifichino l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Maurizio Lupi.
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