ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04289

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 203 del 02/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: FONTANA CINZIA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 02/04/2014
Stato iter:
23/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/09/2014
MADIA MARIA ANNA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/09/2014

CONCLUSO IL 23/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04289
presentato da
FONTANA Cinzia Maria
testo di
Mercoledì 2 aprile 2014, seduta n. 203

   CINZIA MARIA FONTANA. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 53, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», stabilisce che: «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;
   l'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001 stabilisce che: «Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso»;
   l'articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli locali» stabilisce che «Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni»;
   l'articolo 114 dello stesso decreto legislativo stabilisce, fra l'altro, che:
    «1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
    2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
    3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale»;
   si è avuto modo di verificare che talvolta l'incarico di cui al suddetto articolo 114, comma 3 (presidente e/o componente del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e/o dell'istituzione), viene conferito a un dipendente da una pubblica amministrazione (ad esempio un professore di scuola, un dipendente ASL, e altro);
   l'articolo 87 dello stesso decreto legislativo stabilisce che: «1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2, nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86;
   l'articolo 77 dello stesso decreto legislativo stabilisce che: «La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge –:
   se l'incarico di presidente e/o componente del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale o dell'istituzione, di cui al suddetto articolo 114, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quando conferito a un dipendente da una pubblica amministrazione, trovi disciplina nel sopra riportato articolo 53, commi 8 e 6, del decreto legislativo 165 del 2001;
   se il sindaco e il presidente della provincia, per conferire un tale incarico, debbano, pertanto, chiedere l'autorizzazione dall'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;
   se sia ancora valida e vincolante la circolare 29 maggio 1998, n. 5/1098, della Presidenza del Consiglio dei ministri-dipartimento della funzione pubblica, avente ad oggetto «Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti», con cui si disciplinano gli adempimenti ai quali sono tenute le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti e, in particolare quella di cui al n. 2) «Amministrazioni tenute alle comunicazioni. Esclusioni soggettive e oggettive» che stabilisce: «La disciplina in esame non si applica alle prestazioni rese nell'esercizio di cariche pubbliche elettive o equiparate»;
   se non ritenga opportuno e urgente assumere iniziative normative per stabilire, in generale, quale sia la natura giuridica della fattispecie di «conferimento di incarichi professionali esterni da parte delle pubbliche amministrazioni» e quella di «conferimento di incarico equiparato a carica pubblica» e quali siano le norme applicabili all'una o all'altra fattispecie;
   in particolare, se non ritenga di dover chiarire se gli incarichi di rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni conferiti dal sindaco o dal presidente della provincia, ai sensi dell'articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscano «cariche equiparate a quelle pubbliche elettive»;
   se non ritenga evidente il fatto che l'esercizio di una carica pubblica è fattispecie del tutto diversa da un «incarico retribuito», e il sindaco o il presidente della provincia non debbono chiedere alcuna autorizzazione per il loro conferimento e il lavoratore dipendente deve dare semplice comunicazione all'amministrazione di appartenenza delle cariche pubbliche che è chiamato a ricoprire.
(4-04289)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 23 settembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 296
4-04289
presentata da
FONTANA Cinzia Maria

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione in esame, con la quale si chiedono chiarimenti in merito all'applicabilità del regime autorizzatorio, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai dipendenti pubblici nominati amministratori di un'azienda speciale, ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  In merito alla questione della «equiparazione» tra incarichi di rappresentante del comune e della provincia presso aziende speciali e cariche pubbliche elettive, preciso che la figura di amministratore di aziende speciali non è ricompresa fra quelle a cui, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato decreto n. 267 del 2000, è attribuito lo
status di amministratore locale, con il riconoscimento delle relative prerogative. La tipologia di incarichi in esame non può, quindi, ritenersi esclusa dalla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'articolo 53, decreto legislativo n. 165 del 2001. Ne deriva che, in caso di conferimento a un dipendente pubblico dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione di una azienda speciale, trovano piena applicazione sia la disciplina autorizzatoria di cui al suddetto articolo 53, sia le prescrizioni del piano nazionale anticorruzione e, in particolare, le disposizioni in materia di comunicazione all'amministrazione, in presenza di incarichi a titolo gratuito (articolo 53, commi 11 e 12).
  Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento di tali incarichi, l'amministrazione di appartenenza del dipendente incaricato è tenuta a verificare, ai sensi del comma 5 del stesso articolo 53, l'insussistenza di «incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente», nonché l'eventuale sussistenza di cause ostative previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013.
  In considerazione della chiarezza del disposto normativo, non ritengo necessaria l'adozione di iniziative normative in materia.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazioneMaria Anna Madia.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2001 0165

EUROVOC :

ente locale

carica pubblica

diritto dell'individuo

indennita' e spese

pubblica amministrazione

salariato