ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04252

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 200 del 28/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAMPANA MICAELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 28/03/2014
Stato iter:
17/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2014
PINOTTI ROBERTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/12/2014

CONCLUSO IL 17/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04252
presentato da
CAMPANA Micaela
testo di
Venerdì 28 marzo 2014, seduta n. 200

   CAMPANA. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   F.D.G. nel 2005 ha vinto il concorso per maresciallo nell'Arma dei carabinieri;
   a Roma, il 13 gennaio del 2006, F.D.G. incontra il suo ex fidanzato M.M. pugliese per un chiarimento. L'uomo non aveva mai accettato la separazione dalla donna e nei mesi precedenti aveva perpretato azioni di stalking nei confronti della ragazza. In occasione di quell'appuntamento, in Via Camilla a Roma, l'uomo si presenta armato ed esplode alcuni colpi di pistola contro V.F., ferendola gravemente alle gambe e ai polmoni. La donna è viva solo grazie al tempestivo intervento del suo istruttore che allertato dai racconti dell'allieva, l'aveva seguita fino a casa;
   F.D.G. è stata in coma per circa una settima e oggi è su una sedia a rotelle;
   l'Arma dei carabinieri in seguito all'incidente non ha ritenuto la donna idonea al servizio non procedendo all'assunzione;
   nel marzo dello scorso anno l'uomo viene rilasciato dopo aver scontato la pena;
   F.D.G. ha chiesto al Ministero della difesa di poter transitare verso ruoli civili all'interno dell'arma dei carabinieri, ma questa cosa viene rifiutata;
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
   quali siano i motivi del diniego per il transito nei ruoli civili dell'arma;
   se il Ministro intenda avvalersi dell'esperienza della donna in tema di stalking e violenza sulle donne al fine di dare una risposta concreta a tutte le vittime che cercano nelle istituzioni un aiuto. (4-04252)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 dicembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 351
4-04252
presentata da
CAMPANA Micaela

  Risposta. — Per una migliore comprensione della problematica esposta dall'interrogante, si reputa opportuno un breve riepilogo normativo delle disposizioni di riferimento.
  In particolare:
   il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni, prevede che il personale:
    «delle Forze armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione» (articolo 930, che ha riassettato l'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266);
    «dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nei casi di cui all'articolo 930, transita – rispettivamente – nelle qualifiche funzionali civili del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione» (articolo 2142);
   il decreto del Ministro della difesa 18 aprile 2002 – che trova, tuttora, applicazione ai sensi dell'articolo 2186, comma 2, del codice dell'ordinamento militare – prevede che il militare transiti, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali civili dell'Amministrazione difesa, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

  Sulla base della normativa vigente, pertanto, il transito nei ruoli civili della Difesa è consentito (previa idoneità fisica/psichica accertata dalla competente commissione medica) solo a favore del personale militare vincolato da rapporto di pubblico impiego con l'Amministrazione, come ribadito dal Consiglio di Stato con la decisione resa il 3 febbraio 2009, n. 1211: «... un rapporto di servizio stabile nei ruoli delle Forze armate ... diventa il presupposto necessario perché possa essere disposto il trasferimento nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa».
  Ciò, peraltro, è confermato dalla circostanza che il «transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione» (articolo 2, comma 6, del richiamato decreto interministeriale 18 aprile 2002).
  Nel caso specifico, invece, si tratta di allieva della scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri e, in quanto tale, titolare di una posizione di stato giuridico non di servizio permanente.
  L'istanza avanzata dall'interessata non ha trovato, dunque, accoglimento in quanto, al momento del giudizio medico legale di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato, la stessa non era legata all'Amministrazione da un rapporto di lavoro di pubblico impiego a tempo indeterminato e, di conseguenza, non poteva essere destinataria della normativa che disciplina il passaggio ai ruoli civili dei dipendenti inquadrati nei ruoli delle Forze armate.
  Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 2560 in data 4 febbraio 2009, ha respinto il ricorso di parte dalla stessa avanzato avverso la nota di rigetto dell'Amministrazione, confermando, in tal modo, che è possibile praticare il transito nel senso postulato dalla ricorrente soltanto a fronte di un inquadramento nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate e non anche in favore di aspiranti che, come la ricorrente, non hanno ancora conseguito i titoli per l'accesso alla carriera militare.
  Atteso che la richiamata normativa sul transito non consente alcun margine di discrezionalità, appare evidente come l'Amministrazione nulla avrebbe potuto fare per l'accoglimento dell'istanza avanzata dall'interessata.
  Per completezza d'informazione, si aggiunge che l'Arma dei carabinieri mantiene, da sempre, costanti contatti con la famiglia della donna e che dal 3 settembre 2014 la stessa F.D.G., psicologa clinica, svolge attività specialistica di ricerca, con contratto a titolo oneroso, presso il centro nazionale selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Il contratto prevede un impegno massimo di 324 ore per prestazioni professionali concernenti lo studio e l'acquisizione di materiale relativo ai test di arruolamento, che vengono poi predisposti con il coinvolgimento di ufficiali psichiatri dello stesso centro.

Il Ministro della difesaRoberta Pinotti.

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