ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04251

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 200 del 28/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: BOCCADUTRI SERGIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 28/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/03/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04251
presentato da
BOCCADUTRI Sergio
testo di
Venerdì 28 marzo 2014, seduta n. 200

   BOCCADUTRI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   in data 5 marzo il dottor Giuseppe Peleggi, direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, ha riferito sugli effetti, a suo avviso negativi, derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 2-bis decreto legislativo 8 novembre 1990, introdotto di recente in sede di conversione in legge del decreto Destinazione in Italia;
   in particolare, la suddetta norma dispone che «i procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle dogane, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'ICE — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 n. 374»;
   la suddetta norma, dunque, senza tener conto della peculiarità di ciascun procedimento, impone «il termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita merce. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
   sempre secondo il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i tempi di conclusione dei controlli documentali e delle visite merci erano già allineati a un'ora e a cinque ore; solo in alcuni casi, particolarmente complicati dal punto di vista tecnico, essi eccedevano i suddetti limiti temporali, dovendo essere demandati a soggetti terzi;
   la suddetta misura comporta dunque secondo l'interrogante un evidente abbassamento qualitativo dei controlli doganali, con possibili conseguenze negative soprattutto sui consumatori, che in caso di importazione di alimenti potrebbero essere esposti a rischi notevoli;
   la suddetta misura, comporterebbe, inoltre, l'inevitabile aumento del contenzioso –:
   quali misure il Ministro dell'economia e delle finanze intenda assumere, per evitare che gli effetti derivanti dall'introduzione dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 8 novembre 1990 abbassino la qualità dei controlli doganali e producano effetti negativi sui consumatori. (4-04251)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE DOGANE

EUROVOC :

controllo doganale

regolamentazione doganale

protezione del consumatore

formalita' di dogana