ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04233

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 199 del 27/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: LABRIOLA VINCENZA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 27/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 27/03/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 09/09/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04233
presentato da
LABRIOLA Vincenza
testo di
Giovedì 27 marzo 2014, seduta n. 199

   LABRIOLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   il trattamento di fine rapporto (TFR) è una somma di denaro corrisposta d'ufficio al lavoratore dipendente contrattualizzato al termine del rapporto di lavoro;
   i termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, già disciplinati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono stati modificati dal comma 22 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
   la norma prevede che la liquidazione dei TFS/TFR sia disposta:
    a) per i casi di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, entro 105 giorni dalla data di cessazione (3 mesi +15 giorni);
    b) per le cessazioni dal servizio per:
     1) raggiunti limiti di età;
     2) collocamento a riposo d'ufficio o a domanda degli interessati a causa del raggiungimento della massima anzianità contributiva ai fini pensionistici (40 anni);
     3) estinzione del rapporto a tempo determinato al termine finale fissato dal contratto non prima di sei mesi dalla cessazione ed entro i successivi tre mesi (6 mesi + 3 mesi);
    c) nei casi di cessazione dal servizio per:
     1) dimissioni volontarie;
     2) licenziamento;
     3) destituzione dall'impiego, e altro, non prima di ventiquattro mesi ed entro i successivi tre mesi (24 mesi + 3 mesi);
   i nuovi termini di liquidazione riguardano i TFS/TFR relativi a cessazioni dal servizio verificatesi dal 13 agosto 2011;
   il comma 23 del citato articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che i nuovi termini di liquidazione non si applichino nei confronti dei soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011, per i quali continua a valere la vecchia normativa che prevede la liquidazione dei TFS/TFR:
    entro 105 giorni nei casi di cessazione dal servizio per inabilità, decesso, raggiunti limiti di età, massima anzianità contributiva (40 anni);
    non prima di sei mesi ed entro i successivi tre mesi nei casi di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni, licenziamento, destituzione, e altro;
   l'INPS – direzione generale, con circolare n. 37 del 14 marzo 2012 ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai termini di pagamento dei TFS/TFR, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 24 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
   detta norma ha infatti fatto venir meno, dal 1o gennaio 2012, la nozione di «anzianità massima contributiva» e la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica (ad eccezione di coloro che avessero già maturato tale requisito entro il 31 dicembre 2011);
   pertanto, per il personale destinatario delle nuove regole di accesso e calcolo della pensione che cessa dal servizio senza aver raggiunto il limite di età previsto dal proprio ordinamento, il trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto sarà messo in pagamento non prima di 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. Resta fermo il termine di 6 mesi per il personale che ha maturato l'anzianità contributiva di 40 anni entro il 31 dicembre 2011 anche se cesserà dal servizio successivamente a tale data;
   in merito alle deroghe previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 sopra riportate, ed a seguito della nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per limiti di età o di servizio sono a condizione che i relativi requisiti siano maturati entro il 12 agosto 2011. Pertanto, i lavoratori che a tale data abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta «quota») ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, ovvero la massima anzianità contributiva, avranno il pagamento del TFS/TFR dopo sei mesi, anche nel caso in cui successivamente abbiano raggiunto, al momento della cessazione dal servizio, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero anzianità massima contributiva (40 anni);
   il pagamento non prima di 24 mesi dalla cessazione dal servizio ed entro i successivi 3 mesi nei casi di cessazione dal servizio per: dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione con maturazione requisiti dal 13 agosto 2011; licenziamento; destituzione dall'impiego e altro penalizza fortemente i lavoratori precari della pubblica amministrazione allorquando venga loro interrotto anticipatamente il rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro pubblico, costringendoli ad aspettare fino a 27 mesi il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato;
   tale situazione interessa migliaia di lavoratori precari che hanno prestato servizio nella pubblica amministrazione e che riceveranno la liquidazione del trattamento di fine rapporto non prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, che, per giunta, è avvenuta per decisione anticipata e unilaterale del datore di lavoro pubblico;
   tale normativa sembra colpire ingiustamente i lavoratori precari della pubblica amministrazione, per la maggior parte giovani, che dopo aver subito l'interruzione anticipata e unilaterale del rapporto di lavoro, rimangono non solo senza alcuna fonte di reddito ma non possono neanche disporre in tempi brevi del TFR maturato –:
   quali iniziative, di natura normativa, i Ministri interrogati abbiano intenzione di assumere al fine di rivedere la normativa sopra richiamata, che colpisce pesantemente questa categoria di lavoratori, già soggetti, loro malgrado, a forme di lavoro precario. (4-04233)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 1997 0079, DECRETO LEGGE 2011 0138

EUROVOC :

legislazione

cessazione d'impiego

licenziamento

contratto di lavoro

pensionato

salariato

pubblica amministrazione