ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04113

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 193 del 19/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: DI BATTISTA ALESSANDRO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 19/03/2014
Stato iter:
08/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/07/2014
GIRO MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/07/2014

CONCLUSO IL 08/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04113
presentato da
DI BATTISTA Alessandro
testo di
Mercoledì 19 marzo 2014, seduta n. 193

   DI BATTISTA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – premesso che:
   l'interrogante è venuto a conoscenza che il signor Emad Haggag, cittadino egiziano in possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato, coniugato e convivente con una cittadina italiana e padre di una bimba di due anni nata in Italia, in data 22 agosto 2013 si trovava all'aeroporto del Cairo nel tentativo di riprendere l'aereo di ritorno per Torino, dove vive con la sua famiglia, quando le autorità aeroportuali lo sottoponevano a fermo;
   dopo una custodia cautelare di circa venti giorni, a quanto risulta dalla segnalazione pervenuta all'interrogante, il fermo veniva confermato e veniva di conseguenza disposto l'arresto per una durata di tre mesi in un non meglio specificato istituto di detenzione;
   la moglie di Emad Haggag, signora Milena Vale, provvedeva a contattare l'ambasciata egiziana in Italia chiedendo informazioni sulle sorti del marito, quando le veniva risposto che era in stato di fermo imposto dalle autorità egiziane, ma che non potevano riferire in ordine alle ragioni dello stato di detenzione;
   anche l'interrogante provvedeva a richiedere informazioni sulla vicenda in un primo momento all'Ambasciata d'Italia al Cairo, che dava riscontro – con comunicazione del 27 gennaio 2014 prot. n. 144 – evidenziando di non avere titolo a chiedere conto di un provvedimento adottato dalle autorità egiziane nei confronti di un loro cittadino;
   in un secondo momento l'interrogante chiedeva notizie del signor Emad Haggag anche all'ufficio consolare generale d'Egitto che dava riscontro esponendo di contattare l'ambasciata italiana a Il Cairo;
   gli articoli 37 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, stabiliscono che tra le funzioni delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari è prevista quella di proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
   seppur il provvedimento dell'autorità egiziana abbia ad oggetto la privazione della libertà personale di un cittadino straniero, è evidente che, di riflesso, alla luce del rapporto di coniugio e di filiazione con due cittadine italiane, detto provvedimento dell'autorità straniera va a toccare un interesse, costituzionalmente garantito agli articoli 29 e 30 Cost., di due nostre connazionali;
   inoltre, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 71 del 2011 l'ufficio consolare deve prestare assistenza anche ai non cittadini ai sensi delle vigenti disposizioni e che l'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 prevede che: «la missione diplomatica e l'ufficio consolare prestano, su istruzioni del Ministro, o d'iniziativa, nei casi di urgente e necessità, assistenza, nei limiti delle norme internazionali e degli usi locali, a persone che non abbiano la cittadinanza italiana e non godano sul posto di altra protezione diplomatica o consolare» –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti descritti in narrativa;
   se e con quali modalità il Ministro intenda attivarsi al fine di chiedere informazioni in merito allo stato di detenzione del signor Emad Haggag ed in ordine ai motivi che hanno portato al provvedimento di privazione della libertà personale da parte dell'autorità egiziane;
   se e con quali modalità intenda, eventualmente anche ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 71 del 2011, prestare assistenza al signor Emad Haggag ricorrendone i presupposti. (4-04113)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 8 luglio 2014
nell'allegato B della seduta n. 259
4-04113
presentata da
DI BATTISTA Alessandro

  Risposta. — Il caso del cittadino egiziano Emad Haggag, detenuto in Egitto dal 22 agosto 2013, è stato segnalato dall'interrogante all'ambasciata a Il Cairo lo scorso 22 gennaio. Come ricorda lo stesso onorevole Di Battista, la nostra rappresentanza ha risposto chiarendo in primo luogo di non poter chiedere conto ai propri interlocutori locali di un provvedimento adottato dalle autorità egiziane nei confronti di un cittadino di quel Paese. Quanto indicato dall'ambasciata è conseguenza del principio previsto dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari secondo il quale destinatari della funzione di assistenza consolare sono i cittadini dello stato d'invio, ovvero di quello che ha stabilito una propria rappresentanza consolare nel territorio di un altro stato (Stato di residenza).
  La stessa convenzione di Vienna prevede altresì, in presenza di specifiche condizioni, l'esercizio di funzioni consolari a favore dei cittadini di uno Stato terzo, diverso cioè tanto dallo Stato cui appartiene la rappresentanza consolare che da quello in cui la stessa si trova. In questa prospettiva vanno lette le disposizioni richiamate dall'interrogante, di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in forza delle quali è possibile prestare assistenza anche ai cittadini che «non godano sul posto di altra protezione diplomatica o consolare», ovvero ai cittadini di Paesi terzi non altrimenti rappresentati nel luogo in cui si trovano. Non diversa è la previsione contenuta nell'articolo 27 del decreto legislativo n. 71 del 2011, secondo la quale l'Ufficio consolare «presta assistenza» anche «ai non cittadini, ai sensi delle vigenti disposizioni» e quindi secondo la prospettiva appena segnalata.
  Nel caso in parola, la richiesta di assistenza va piuttosto riferita alla tutela degli interessi della coniuge e della figlia del signor Haggag, cittadine italiane, e come tale è stata tempestivamente riscontrata dall'ambasciata. Per i motivi accennati, un intervento tendente ad assumere informazioni sui motivi della detenzione o a prestare assistenza a un detenuto in possesso della sola cittadinanza egiziana avrebbe incontrato un ostacolo insuperabile, dato che non vi sono regole internazionali (sia consuetudinarie che pattizie) invocabili a tal fine dalla nostra rappresentanza. L'Ambasciata a Il Cairo ha quindi suggerito alla moglie del signor Haggag di avvalersi di un legale di sua fiducia, abilitato in Egitto, cui affidare la cura degli interessi del congiunto nei suoi rapporti con le autorità locali. Per aiutare a individuare un professionista in tal senso l'ambasciata ha fornito, a titolo indicativo, una lista di legali di riferimento, suggerendo al tempo stesso il coinvolgimento di un legale anche in Italia, che possa entrare in rapporto con le autorità diplomatico-consolari egiziane nel nostro Paese.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteriMario Giro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Egitto

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arresto

rappresentanza diplomatica

cittadino straniero

norma internazionale

cittadino della Comunita'