ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03985

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 188 del 12/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 12/03/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 23/06/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03985
presentato da
TERZONI Patrizia
testo di
Mercoledì 12 marzo 2014, seduta n. 188

   TERZONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   presso i cantieri Quadrilatero s.p.a. (gestiti dal contraente generale DIRPA s.p.a. e da subappaltatori Baldassini e Tognozzi) sono in corso i lavori per la realizzazione del tratto di strada statale 76 Fossato di Vico – Fabriano e Albacina-Serra San Quirico, qualificata come opera infrastrutturale strategica ex legge n. 443 del 2001 e, in quanto tale, in forza di progetto preliminare approvato dal Comitato interministeriale programmazione economica (CIPE) con deliberazione n. 13 del 27 maggio 2004;
   i progetti sono stati realizzati in conformità ai vincoli ed agli indirizzi funzionali posti dal progetto preliminare; essi governano e regolano la fase realizzativa della intera opera;
   ad avviso dell'interrogante le attività di movimentazione, stoccaggio e riutilizzo delle terre e rocce da scavo, così come approvate nel progetto definitivo ed esecutivo relativo alla costruzione del nuovo tracciato della strada statale 76, risultano difformi dallo schema esecutivo ed operativo approvato in sede di conferenza dei servizi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (con successiva delibera CIPE) e presso la società Quadrilatero spa (per quanto concerne il progetto esecutivo);
   è opportuno rilevare inoltre che il progetto preliminare approvato con deliberazione CIPE n. 13/2004 sopra citata, riporta espressamente – in conformità ai contenuti del progetto preliminare dettati dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in merito all'utilizzo dei materiali provenienti dall'opera – che ai fini della copertura del costo dell'intervento»... vengono computati... gli introiti provenienti dalla utilizzazione e/o vendita del materiale pregiato (tipo calcareo) proveniente dagli scavi delle gallerie da eseguire sulle tratte del progetto «Quadrilatero» quantificati inoltre 40,2 Milioni di Euro...»;
   la raccomandazione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti – integralmente recepita dalla deliberazione CIPE di approvazione del progetto preliminare – espressamente impone «... di verificare la possibilità per quanto attiene la commercializzazione dei materiali pregiati di risulta dagli scavi delle gallerie che vi sia ricaduta economica sugli Enti Locali, almeno in proporzione a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 71/97 sulle attività estrattive...»;
   in sostanza, salvo quanto di seguito verrà meglio precisato, nella ipotesi di commercializzazione da parte del contraente generale, o dei suoi incaricati, di materiale da cava risultante dalla estrazione, agli enti locali va riconosciuto un importo almeno corrispondente alla tariffa (per metro cubo di inerte) che la legge applica per il materiale estratto in cava;
   il progetto esecutivo prevede inoltre che i materiali derivanti dagli scavi siano utilizzati nel cantiere industriale per la formazione degli inerti necessari alla produzione di calcestruzzi, la cui ubicazione è stata indicata nel progetto originario presso la località Trocchetti;
   la rimanente quantità di materiale residuo avrebbe dovuto, e dovrebbe tuttora, essere accumulata in aree indicate per la formazione di rilevati presso lo svincolo di Valtreara, allo scopo di rimodellare il sito territoriale rimasto abbandonato a seguito di dismissione di attività di cava;
   lo stoccaggio delle terre doveva essere comunque provvisorio, limitato nel tempo e gestito per il trasferimento a compensazione nello stesso lotto d'opera; in attesa del suo utilizzo il materiale doveva essere protetto da teli di copertura e controllato l'interno dell'area di recinzione del cantiere; in condizioni climatiche particolari poteva essere bagnato al fine di non indurre dispersione di polveri nell'ambiente;
   in sintesi, il progetto approvato dal CIPE e dal contraente generale, in tutti i suoi vari livelli di approfondimento e di dettaglio ed in perfetta coerenza con la normativa nazionale e regionale, dispone che:
    a) tutti i materiali provenienti dal maxi lotto 2 vengono reimpiegati o per calcestruzzo o per pavimentazione e rilevati o per ritombamento cava in sito Valtreara;
    b) qualora comunque, per caratteristiche morfologiche e/o quantitative dei terreni non precisamente stimate in sede progettuale, si proceda alla vendita dei materiali pregiati, a questi va applicata – allo scopo di non creare illegittime turbative al mercato dei materiali di cava da banco – la stessa tariffa (a favore degli enti locali) ordinariamente prevista per la estrazione in cava dei medesimi materiali;
   nonostante le previsioni progettuali – sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto economico – non risulta realizzato alcun sito di stoccaggio provvisorio né, tantomeno, è stato completato il sito industriale di Trocchetti, presso cui, contrariamente a quanto previsto dal piano cantieri approvato, risulta in realtà ubicato il solo impianto di betonaggio; i lavori invece sono proseguiti a pieno ritmo con conseguente ovvia produzione di una considerevole quantità di terre e di rocce da scavo;
   sulla base dell'osservazione della situazione reale di cantiere, risulta uno schema formalmente e sostanzialmente difforme rispetto a quello approvato con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo; si segnalano in particolare delle movimentazioni di materiali (provenienti dai siti di cantiere Quadrilatero) in ingresso presso alcune ditte della zona;
   poiché detti materiali, come sopra ampiamente dimostrato e verificabile, sono stati considerati economicamente rilevanti dalla società Quadrilatero, appare alquanto grave ed allarmante che i flussi di tali inerti circolanti da e per gli impianti di cava esistenti in zona non siano sottoposti ad alcun tipo di controllo, accertamento e valorizzazione;
   nel decreto del dirigente regionale del servizio progettazione OOPP VIA – attività estrattive (da pag. 7 a pag. 9) al riguardo si prescrive testualmente: «Tra le prescrizioni del decreto del 06 maggio 2001, n. 6081 del Ministero dell'ambiente si stabiliva che “per quanto riguarda il reperimento degli inerti, deve essere attuata una apposita programmazione delle attività di scavo e riporto con individuazione delle cave di prestito, dei siti di discarica e dei siti di stoccaggio, in coordinamento con il progetto FS della nuova linea ferroviaria, anche ai fini della realizzazione degli interventi di adeguamento della vecchia sede stradale della SS 76”»;
   questa prescrizione ricalca quella impartita dalla regione Marche (nota prot. n. 3176 del 15 dicembre 2000) la dove si stabilisce che il progetto esecutivo deve risolvere il problema delle cave di prestito e dei siti di stoccaggio mediante il coordinamento con il progetto delle FS e con l'adeguamento della attuale strada statale 76; nel merito riosserva che non sono previste cave di prestito in quanto tutto il materiale necessario per le opere in progetto deriva dagli scavi (all'aperto ed in galleria) e dalla demolizione dei viadotti esistenti che necessitano di essere rifatti; nel caso in cui dalla realizzazione di un'opera pubblica derivi del materiale di risulta occorre rispettare quanto previsto nella apposita direttiva del piano regionale delle attività estrattive (supplemento al BURM n. 80 del 16 luglio 2002) in quanto applicabile; nel documento della regione si legge che dagli scavi deriva un volume in eccesso di 936.000 metri cubi di materiale da valorizzare tramite la cessione a terzi a titolo oneroso; per questo materiale viene indicata una destinazione prioritaria nel lavoro della Rete Ferroviaria Italiana RFI s.p.a. che ha in corso di realizzazione il rilevato per il raddoppio della linea Falconara/Orte in aree immediatamente ad est dei cantieri in progetto; sempre nel documento, quindi, si chiede di valutare la possibilità di utilizzare il materiale in eccesso per le esigenze dell'ulteriore opera di interesse pubblico in fase di realizzazione piuttosto che provvedere alla commercializzazione;
   infine, si legge che «ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Direttiva del PRAE relativa ai materiali derivati dalle OOPP., il materiale per il quale è prevista la commercializzazione è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 12 della L.R. 71/1997. Inoltre prevedere l'immissione sul mercato di ingenti quantitativi di materiali di cava comporta necessariamente il coordinamento con l'Amministrazione Provinciale competente dati i precisi contingentamenti previsti dal PRAE»;
   in relazione alle prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale sopracitato e del decreto ministeriale 6081/2001 emerge che le quantità in eccesso anziché commercializzate devono essere preferenzialmente stoccate temporaneamente e riutilizzate nell'ambito del raddoppio della linea Ferroviaria Orte – Falconara;
   l'eventuale commercializzazione deve essere autorizzata e soprattutto l'immissione sul mercato di notevoli quantità di inerti deve avvenire in maniera coordinata con il piano regionale attività estrattive e con il piano provinciale dell'attività estrattive;
   nella realtà la movimentazione dei materiali in questi anni sembrerebbe aver disatteso completamente le prescrizioni della regione Marche, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del CIPE (delibera 13/2004 – allegato 4); la mancanza del ruolo di coordinamento che l'amministrazione provinciale ad avviso dell'interrogante non ha adeguatamente svolto, avrebbe comportato, a quanto risulta all'interrogante, la violazione della contingentazione degli stessi così come stabilita e quantificata – in conformità alla legge regionale n. 71 del 1997 e dal piano regionale attività estrattive (PRAE) – dal piano provinciale delle attività estrattive, con evidente ed indebito vantaggio di subappaltatori (tra cui il gruppo Cava Gola della Rossa) che svolgono attività estrattiva ed effettuano le lavorazioni nei propri cantieri a nome e per conto della DIRPA e del sub appaltatore ex BTP ora Impresa s.p.a.;
   ad avviso dell'interrogante quanto sopra descritto comporta una variante sostanziale – arbitraria, illegittima ed unilaterale – dello schema di movimentazione delle terre e rocce da scavo autorizzato con i provvedimenti di approvazione del progetto della opera strategica, posta in essere ad esclusivo interesse del contraente generale e dei suoi affidatari e cioè Impresa s.p.a. (ex Baldassini Pontello e Tognozzi) e le ditte subappaltatrici; materiali che, tenuto conto delle quantità movimentate, erano più che sufficienti a soddisfare le esigenze del cantiere sia del lotto Albacina – Serra S. Quirico, sia del lotto della SS 318 di Valfabbrica;
   quanto descritto sembra in contrasto con i principi generali e le normative di settore applicabili in quanto:
    non è in linea con le prescrizioni di cui agli articoli 165 e 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 variando, in difformità di quanto stabilito dalla legge e dalla stazione appaltante il progetto sia sotto l'aspetto tecnico/operativo che sotto l'aspetto economico;
    non è in linea con le disposizioni di cui agli articoli 186 e segg. del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto, in mancanza di un utilizzo conforme al progetto ed al connesso provvedimento autorizzativo, le terre e rocce da scavo debbono considerarsi rifiuti che, di conseguenza, vengono trasportati ed allocati senza controllo e verifica alcuna della loro qualità e del loro utilizzo;
    contribuisce a generare un ingiusto profitto per i soggetti (ovvero le ditte che lavorano in cantiere) che procedono alla commercializzazione degli stessi; basti pensare che proprio in funzione del rimodellamento del sito di Valtreara e dell'utilizzo del materiale presso il punto di Trocchetti, il quadro economico progettuale e l'elenco prezzi riconoscono i corrispettivi sia per l'estrazione, sia per il trasporto che per la successiva allocazione; con la commercializzazione invece il subappaltatore percepisce a giudizio dell'interrogante indebitamente un ulteriore compenso aggiuntivo di difficile quantificazione per attività e lavorazioni che il capitolato speciale di appalto e l'elenco prezzi, come già detto, riconoscono e compensano (movimenti, scavo rinterri e scavo roccia in galleria);
    contribuisce alla sottrazione di un giusto compenso per le casse erariali, in quanto non risulta essere mai stato eseguito un controllo sui pesi specifici reali dei materiali di scavo movimentati, sulle quantità stoccate provvisoriamente presso i piazzali dei cantieri, ed infine sulle quantità effettivamente movimentate, sui viaggi A/R degli autocarri, anche in considerazione della notevole ricrescita dei materiali che determina conseguentemente un aumento del volume e quindi il raddoppio delle quantità effettivamente scavate e dei volumi totali movimentati;
    contribuisce a generare un ingiusto danno in capo agli enti locali, in quanto, al contrario di quanto stabilito in sede di VIA e secondo quanto prescrive il decreto dirigenziale VIA 17/POP del 3 febbraio 2004 della regione Marche (pagina 7-9), la commercializzazione incontrollata di detto materiale non consente la doverosa applicazione della tariffa per metro cubo di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 71 del 1997 in favore di comune, provincia e regione così come prevista per i materiali di cava similari, palesemente in contrasto con le prescrizioni della regione Marche e le raccomandazioni di cui all'allegato n. 4 della deliberazione CIPE n. 13/2004;
   inoltre, considerato che il piano provinciale delle attività estrattive risulta avere avuto un iter quanto mai sofferto per una serie di ragioni che ha determinato l'approvazione tardiva di progetti assoggettati a procedimenti di VIA, conclusi ben sette anni dopo la loro presentazione, tale situazione non ha consentito alle ditte operanti nel settore estrattivo insediate in provincia di Ancona di svolgere la propria attività in modo opportuno, non potendo – a causa degli enormi ritardi e dei mancati controlli – disporre di materiali di cava per poter cogliere le opportunità di lavoro legate a forniture di inerti, appalti di opere pubbliche e di privati; di conseguenza secondo l'interrogante tale situazione – per effetto: a) di una mancata regolamentazione, controllo e verifica delle attività dei cantieri Quadrilatero e del rispetto del piano cantieri approvato; b) di un mancato controllo e verifica da parte della regione Marche del rispetto delle prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della stessa regione Marche e del CIPE; c) della mancanza di un'azione di controllo e coordinamento della provincia di Ancona, ente delegato dalla regione Marche alla attuazione del piano delle attività estrattive e del controllo in materia di esercizio legittimo della attività estrattiva – ha determinato ingiusta concorrenza sleale nei confronti di aziende operanti nel settore estrattivo, essenziale dell'economia marchigiana già da tempo in grave difficoltà, non operanti nell'ambito dei cantieri DIRPA – Quadrilatero –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga di doversi attivare per quanto di competenza per risolvere le criticità sopra evidenziate;
   se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ritenga necessario e urgente verificare, anche attraverso l'ausilio del comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, l'effettiva destinazione dei materiali da scavo derivati dalla realizzazione delle gallerie nei cantieri sopra citati e la presenza di possibili utilizzi illegittimi delle terre derivanti dalla realizzazione delle opere descritte in premessa ed, eventualmente, se si intendono intraprendere le iniziative di competenza atte a rilevare eventuali responsabilità sia da parte dei soggetti a cui compete il controllo delle attività in esame sia delle ditte coinvolte;
   se si intenda accertare se si siano verificate le condizioni di danno ambientale così come previsto dal codice dell'ambiente. (4-03985)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2001 0443

EUROVOC :

costruzione stradale

rete stradale

commercializzazione

tunnel

edificio per uso industriale

linea di trasporto