Legislatura: 17Seduta di annuncio: 188 del 12/03/2014
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/03/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 12/03/2014 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 28/04/2014
SOLLECITO IL 17/02/2015
FEDI. —
Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della salute
. — Per sapere – premesso che:
la legge 7 giugno 1988, n. 226, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria», firmato a Roma il 9 gennaio 1986, ha definito in termini di reciprocità i rapporti tra Italia e Australia in materia di assistenza sanitaria;
l'accordo tra la Repubblica italiana e il Commonwealth of Australia si prefigge di agevolare il soggiorno temporaneo dei rispettivi cittadini nel territorio dell'altro Stato e di garantire che essi possano ricevere l'assistenza sanitaria prevista dal sistema sanitario nazionale del paese ospitante;
l'estensione temporale dell'accordo, definito dall'articolo 2, prevede la copertura per un periodo non superiore ai 6 mesi;
il comma 3 dell'articolo 6 prevede che le parti contraenti, previo accordo tramite i canali diplomatici, designino i loro rappresentanti per una Commissione mista che si riunisca per consultarsi sull'applicazione e sull'efficacia dell'Accordo e sottoponga alle autorità competenti le modifiche al presente accordo o le intese amministrative da adottare –:
se non si ritenga necessario, nell'ambito della piena reciprocità, estendere la copertura sanitaria dagli attuali 6 mesi a 12 mesi, tenendo conto della mutata natura dei soggiorni, sia di natura turistica, sia per altre tipologie di visto, sia per scambi professionali, e della diversa durata degli stessi, largamente superiore ai sei mesi;
se non si ritenga utile, a tal fine, procedere alla convocazione della Commissione mista prevista dall'articolo 6, comma 3, per formalizzare la modifica oppure prevedere una opportuna comunicazione tra le parti tesa a verificare la comune disponibilità di estendere la copertura sanitaria a 12 mesi senza compromettere la validità e l'applicazione dell'attuale accordo. (4-03976)
EUROVOC :accordo bilaterale
Australia
revisione d'accordo
servizio sanitario nazionale
sistema sanitario