ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03976

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 188 del 12/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 12/03/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 28/04/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 17/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03976
presentato da
FEDI Marco
testo di
Mercoledì 12 marzo 2014, seduta n. 188

   FEDI. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la legge 7 giugno 1988, n. 226, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria», firmato a Roma il 9 gennaio 1986, ha definito in termini di reciprocità i rapporti tra Italia e Australia in materia di assistenza sanitaria;
   l'accordo tra la Repubblica italiana e il Commonwealth of Australia si prefigge di agevolare il soggiorno temporaneo dei rispettivi cittadini nel territorio dell'altro Stato e di garantire che essi possano ricevere l'assistenza sanitaria prevista dal sistema sanitario nazionale del paese ospitante;
   l'estensione temporale dell'accordo, definito dall'articolo 2, prevede la copertura per un periodo non superiore ai 6 mesi;
   il comma 3 dell'articolo 6 prevede che le parti contraenti, previo accordo tramite i canali diplomatici, designino i loro rappresentanti per una Commissione mista che si riunisca per consultarsi sull'applicazione e sull'efficacia dell'Accordo e sottoponga alle autorità competenti le modifiche al presente accordo o le intese amministrative da adottare –:
   se non si ritenga necessario, nell'ambito della piena reciprocità, estendere la copertura sanitaria dagli attuali 6 mesi a 12 mesi, tenendo conto della mutata natura dei soggiorni, sia di natura turistica, sia per altre tipologie di visto, sia per scambi professionali, e della diversa durata degli stessi, largamente superiore ai sei mesi;
   se non si ritenga utile, a tal fine, procedere alla convocazione della Commissione mista prevista dall'articolo 6, comma 3, per formalizzare la modifica oppure prevedere una opportuna comunicazione tra le parti tesa a verificare la comune disponibilità di estendere la copertura sanitaria a 12 mesi senza compromettere la validità e l'applicazione dell'attuale accordo. (4-03976)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

accordo bilaterale

Australia

revisione d'accordo

servizio sanitario nazionale

sistema sanitario