ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03884

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 184 del 06/03/2014
Trasformazioni
Trasformato il 18/06/2014 in 5/03020
Firmatari
Primo firmatario: BALDASSARRE MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014
BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014
RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 06/03/2014
Stato iter:
18/06/2014
Fasi iter:

TRASFORMA IL 18/06/2014

TRASFORMATO IL 18/06/2014

CONCLUSO IL 18/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03884
presentato da
BALDASSARRE Marco
testo di
Giovedì 6 marzo 2014, seduta n. 184

   BALDASSARRE, ROSTELLATO, BECHIS, COMINARDI, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI e RIZZETTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l'INPS, a decorrere dal 1o gennaio 1996, la cassa pensionistica denominata gestione separata per i cosiddetti lavoratori atipici (parasubordinati);
   l'obbligo di iscrizione alla gestione separata grava su milioni di lavoratori, in particolare: categorie residuali di liberi professionisti, precari, occasionali, parasubordinati, collaboratori a progetto, addetti vendita porta a porta, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale nonché specializzandi o dottori titolari di assegni di ricerca;
   le suddette categorie di soggetti sono tenuti a versare i contributi presso la gestione separata dell'INPS;
   il conseguimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico a carico della gestione separata è subordinato alla maturazione da parte del lavoratore di un'anzianità contributiva effettiva minima di cinque anni e dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
   il lavoratore iscritto alla gestione separata presso l'INPS, che cessi la propria attività prima del perfezionamento del requisito contributivo prescritto per la liquidazione di un autonomo trattamento pensionistico, è ascrivibile alla più ampia categoria dei contribuenti «silenti»;
   i suddetti contribuenti «silenti» sono accomunati dal fatto che adempiono al versamento dei contributi a «fondo perduto» e questa circostanza contravviene a qualsiasi principio sinallagmatico;
   il direttore generale dell'INPS, in una dichiarazione resa il 28 gennaio 2013, pubblicata dal quotidiano economico «Italia Oggi», ha specificato che sono «diversi milioni» i lavoratori interessati da questa criticità;
   nel suddetto articolo si evidenzia che la stima dei contributi «silenti» potrebbe ammontare a circa 10 miliardi di euro;
   appare evidente l'iniquità della disciplina dei contributi «silenti», tenuto conto della circostanza che i soggetti che non riescono a conseguire l'anzianità contributiva minima, oltre a non poter accedere alla pensione di anzianità, perdono i contributi versati;
   ad oggi i contributi dovuti per effetto delle diverse aliquote riferite ai soli soggetti iscritti alla gestione separata sono dovuti nella misura minima del 22 per cento fino al 28,72 del reddito conseguito –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno procedere ad una ricognizione per determinare l'ammontare totale dei contributi «silenti» e come tale importo potrà evolversi, nei prossimi 10 anni, alla luce delle innovazioni in materia previdenziale e del mercato del lavoro;
   se il Ministro interrogato intenda comunicare l'ammontare complessivo e la destinazione attuale, da parte dell'INPS, dei contributi versati dai lavoratori iscritti alla gestione separata istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non utili alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico;
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario adottare le opportune iniziative normative relativamente alle criticità suddette, al fine consentire l'utilizzo dei contributi «silenti» prescindendo dai requisiti minimi al fine di corrispondere un trattamento – a calcolo puro – a favore dei soggetti non titolari di altre prestazioni al raggiungimento dell'età anagrafica di 65 anni. (4-03884)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 1995 0335

EUROVOC :

sicurezza sociale

pensionato

lavoro atipico

libera professione