ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03822

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 182 del 04/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: PIAZZONI ILEANA CATHIA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 04/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 04/03/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 09/09/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03822
presentato da
PIAZZONI Ileana Cathia
testo di
Martedì 4 marzo 2014, seduta n. 182

   PIAZZONI e ZARATTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il Café de Paris Srl è un'azienda titolare dell'omonimo, storico, locale sito nel centro di Roma, attualmente oggetto di confisca (primo grado) a seguito di una lunga indagine che – sin dal 2007 – ha ricostruito la costituzione, da parte della cosca della ‘ndrangheta Alvaro, di una vera e propria holding criminale nel settore della ristorazione romana;
   il locale in questione risulta attualmente gestito da L.Q. Le Qualité’ Srl sulla base di una scrittura privata (intercorsa in data 28 maggio 2013) tra gli amministratori giudiziari – sentito il parere dell'autorità giudiziaria competente – e la suddetta società, avente oggetto il fitto dell'impresa, con conseguente cessione dei lavoratori impiegati. Occorre precisare che al momento della sottoscrizione del fitto risultava già avviata la procedura fallimentare di Café de Paris Srl, come disposto dal provvedimento del tribunale di Roma (atto n. 85/2013);
   la conclusione della procedura di cui sopra avveniva disattendendo la previsione normativa che impone di inviare comunicazione alle rappresentanze presenti in azienda e/o ai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi dell'intenzione di cedere la gestione aziendale a norma dell'articolo n. 2112 del c.c. Tale comunicazione dovrebbe essere inviata dal cedente o dal cessionario entro un termine minimo di 25 giorni prima della firma dell'atto come previsto dal comma 1 dell'articolo 47 della legge n.428 del 1990 e successive modificazioni;
   come previsto dallo stesso comma 1 del succitato articolo di legge, la comunicazione si rende necessaria per: informare i lavoratori e le rispettive rappresentanze della data e del motivo del trasferimento, delle eventuali conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, delle eventuali misure previste nei confronti di quest'ultimi;
   a fronte di un tentativo unilaterale del gestore di modificare l'organizzazione del lavoro, violando quanto stabilito dal CCNL, l'11 luglio 2013 le organizzazioni sindacali dichiaravano lo stato di agitazione di tutto il personale, esprimendo forti preoccupazioni sul futuro dell'azienda e chiedendo, fin dal principio, un adeguato confronto di merito. Tali preoccupazioni risultavano fondate, tant’è che la L.Q. Le Qualité’ Srl procedeva, sempre in modo unilaterale, a demansionamenti e modifiche di turni di lavoro del personale impiegato, giungendo a sostituire quest'ultimo assumendo lavoratori di una cooperativa. In questo contesto i lavoratori e le lavoratrici segnalavano più volte irregolarità nella gestione dell'attività;
   la situazione si è ulteriormente aggravata con l'apertura di una procedura di licenziamento collettivo intrapresa in data 29 luglio 2013 e proseguita in data 19 settembre 2013, di tutto il personale acquisito con il ramo di azienda. A fronte di questa decisione, e nel pieno rispetto della normativa vigente, la Filcams Cgil richiedeva la convocazione di un incontro, al fine di poter esperire l'esame congiunto, previsto dal comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 223 del 1991. L'organizzazione sindacale in questione non riceveva altre notizie fino alla consegna da parte di L. Q. Le Qualité Srl, delle lettere di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro ai dipendenti, avvenuta il 22 dicembre 2013. Il giorno successivo l'intero personale del Café de Paris veniva sostituito con il personale di una cooperativa;
   considerando i fatti sopra descritti occorre, ad opinione degli interroganti, porre l'attenzione su una serie evidente di criticità manifestatesi nella recente gestione del Café de Paris;
   la mancata comunicazione preventiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo di legge, costituisce ad avviso degli interroganti motivo di condotta antisindacale ai sensi dell'articolo n. 28 della legge n. 300 del 1990;
   qualsiasi deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990 e dell'articolo 2112 del codice civile, può avvenire solo mediante accordo sindacale, così come previsto nel caso di aziende avviate alla procedura fallimentare o in amministrazione controllata;
   non è stato dato seguito, dopo l'apertura della procedura di licenziamento collettivo, alla convocazione, né del tavolo sindacale (da effettuarsi entro 45 giorni), né del tavolo istituzionale, così come previsto dalla legge n. 223 del 1991;
   al contrario di quanto previsto dall'articolo 8 del contratto di fitto d'azienda, l'affittuaria non avrebbe ancora raggiunto un accordo con la proprietà dello stabile in merito alla necessità di stipulare un nuovo e autonomo contratto di locazione. Lo stesso articolo 8 individuava un termine perentorio di 30 giorni entro cui cercare un nuovo accordo con la proprietà e, in assenza di quest'ultimo, imponeva all'affittuaria di lasciare i locali esclusivamente a sue spese. Alla luce di tale mancato accordo graverebbe, attualmente, sull'affittuaria un'ordinanza di sfratto;
   sulla base di quanto stabilito dall'articolo 11.7 del contratto di fitto, l'affittuaria, nei propri poteri di direzione dell'impresa, si obbligava a rispettare la normativa in materia di lavoro subordinato, oltre che ad applicare il CCNL vigente. L'obbligo previsto sembra agli interroganti disatteso sulla base della volontà di modificare unilateralmente l'organizzazione del lavoro (in contrasto a quanto previsto dal CCNL) e sulla scorta delle considerazioni sopra esposte;
   non è stata ripristinata la metratura autorizzata per l'utilizzo degli spazi esterni, come richiesto dal comune di Roma –municipio I, sulla base delle irregolarità rilevata dall'ente in merito all'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico concessa, che prevedeva l'utilizzo di spazi notevolmente inferiori rispetto a quelli realmente utilizzati;
   pur considerando le criticità e i gravami a carico della gestione del Café de Paris, evidenziati sin dalla fase di sequestro in termini di canoni di locazione non pagati, situazione debitoria nei confronti degli enti locali, mancato rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico relativamente allo spazio esterno e tenendo altresì presente le complessità nella gestione delle aziende confiscate sin dalla fase di sequestro, quanto sopra esposto autorizzerebbe, ad opinione degli interroganti, un'auspicabile provvedimento di risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento, così come previsto dall'articolo 1456 del codice civile, da parte del concedente nei confronti dell'affittuaria –:
   se non intendano, nell'ambito delle loro competenze e anche intervenendo per il tramite dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, verificare l'attuale gestione del Café de Paris da parte della società L.Q. Le Qualité’ Srl, tenendo in considerazione la normativa in materia di lavoro subordinato vigente e quanto stabilito dal contratto di fitto d'azienda;
   se non intendano assumere apposite iniziative di carattere normativo per promuovere strumenti di tutela per i lavoratori occupati in attività produttive sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. (4-03822)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

ROMA - Prov,LAZIO

EUROVOC :

confisca di beni

criminalita' organizzata

acquisizione d'impresa

cessazione d'impiego

diritto del lavoro

industria della ristorazione

risoluzione di contratto