ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03752

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 181 del 27/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: D'AMBROSIO GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/02/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 27/02/2014
Stato iter:
07/08/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2014
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/08/2014

CONCLUSO IL 07/08/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03752
presentato da
D'AMBROSIO Giuseppe
testo di
Giovedì 27 febbraio 2014, seduta n. 181

   D'AMBROSIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   una importante novità introdotta dal decreto legislativo n. 154 del 2013, relativo alle separazioni, concerne l'ascolto del minore, che diventa obbligatorio per il giudice. Mentre in precedenza, infatti, le vecchie disposizioni lasciavano ampio margine di discrezionalità sul punto, oggi il nuovo articolo 336-bis del codice civile prevede come il minore che abbia compiuto 12 anni (ma anche di età inferiore se capace di discernimento) sia ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali debbano essere assunti provvedimenti che lo riguardano. Lo stesso tenore imperativo relativamente a tale obbligo è contenuto anche nel precedente articolo 336 codice civile;
   l'intento della disposizione è certamente quello di porre fine alla discrezionalità del giudice in una attività fondamentale del processo familiare quale è l'ascolto della parte più debole del processo, quella cioè sulla quale spesso ricadono gli effetti di decisioni prese da altri. Prima di tale normativa la discrezionalità al riguardo era moltissima, tanto da costringere la Corte di Cassazione a pronunciarsi in direzione dell'obbligatorietà dell'ascolto;
   ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla totale riscrittura dell'articolo 317-bis del codice civile, che prevede oggi un diritto diretto dei nonni di adire il Tribunale per i minorenni in caso in cui sia agli stessi impedito di mantenere con i nipoti rapporti relazionali significativi. Anche tale novità appare rivoluzionaria se si considera che, precedentemente, l'ascendente era privo di legittimazione diretta ad agire, dovendo ritagliare il proprio diritto a frequentare i nipoti all'interno di quello paterno/materno. Da ciò derivava che qualora il genitore, per qualsivoglia motivo, non avesse più alcuna relazione con i figli, gli ascendenti del suo ramo genitoriale erano a loro volta privati di tale relazione, senza poter utilizzare nessuno strumento giuridico atto a far cessare la violazione;
   pur con alcune criticità, dunque, il decreto legislativo n. 154 del 2013 compie senz'altro importanti passi verso la tutela dei minori, rafforzandone i diritti all'interno del processo del quale non saranno più semplici spettatori ma potranno diventare, sempre di più, parti attive. Purtroppo restano numerosi i casi in cui i minori vengono utilizzati quali arma di ritorsione verso uno dei due genitori, solitamente i padri;
   esempio emblematico è quello del signor A. M., a favore del quale in data 26 giugno 2012 il tribunale per i minorenni di Roma aveva disposto, in via provvisoria ed urgente, che al minore M. C. fosse corrisposta una terapia psicologica finalizzata alla realizzazione concreta di un riavvicinamento tra padre e figlio in un contesto terapeutico adeguato; il tribunale aveva disposto, altresì, che fosse posta in essere un'adeguata valutazione dei genitori del minore; ad oggi, risulta all'interrogante che a questo provvedimento non sia mai stato dato seguito;
   come riportato dal settimanale Panorama del 19 dicembre 2012 e dalla Gazzetta del Mezzogiorno del 4 settembre 2013 il padre, A. M., dal momento della separazione, ha avuto enormi difficoltà sia ad incontrare il figlio sia a poterlo sentire al telefono;
   ad oggi risultano esservi ancora molte situazioni irrisolte come quella che interessa il signor A.M. –:
   di quali elementi disponga il Governo sull'attuazione della disciplina in questione, come risultante dalle più recenti modifiche, e in particolare in ordine all'efficacia della stessa, con specifico riferimento alla salvaguardia degli interessi del minore, e quali eventuali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere al riguardo. (4-03752)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 agosto 2014
nell'allegato B della seduta n. 281
4-03752
presentata da
D'AMBROSIO Giuseppe

  Risposta. — Nel rispondere all'interrogazione in esame, debbo osservare preliminarmente che il decreto legislativo n. 154 del 2013 non ha modificato la disciplina dell'affidamento, di cui alla legge n. 54 del 2006. Infatti, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 154, nel modificare l'articolo 155 del codice civile, ha specificato che in caso di separazione si applicano riguardo ai figli le disposizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
  Tali norme prevedono ora rimedi unificati in ogni caso di dissoluzione del nucleo familiare o di crisi della coppia genitoriale. Per il resto, il decreto legislativo n. 154 non avrebbe potuto disporre alcun intervento modificativo delle norme sull'affidamento dei figli, in assenza di previsioni al riguardo nella relativa legge di delega n. 219 del 2012.
  Le sole modifiche rinvenibili – ad esempio in materia di ascolto del minore o in ordine al diritto del minore di mantenere rapporti significativi con i nonni – sono consentite dalla legge delega e, pur toccando alcuni aspetti della disciplina dell'affidamento, non ne modificano la sostanza.
  Ciò posto, l'ascolto del minore era già disposto dai tribunali per i minorenni anche prima del decreto legislativo n. 154, con conseguente valutazione delle relative risultanze. Per quanto riguarda in particolare il caso menzionato nell'interrogazione, secondo le informazioni pervenute dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma il minore è stato sentito due volte direttamente dal giudice, nonché dal servizio sociale, dal servizio specialistico dell'azienda sanitaria locale e dal «Centro per il bambino maltrattato e la famiglia». È stata quindi acquisita la relazione conclusiva sulla valutazione dei genitori e, dopo il parere conclusivo del Procuratore della Repubblica, il Tribunale potrà decidere sulla frequentazione tra padre e figlio. Sul punto non può non rilevarsi che, nelle procedure di affidamento dei minori, tanto l'acquisizione degli elementi che la loro valutazione richiedono necessariamente una adeguata ponderazione, in ragione della complessità degli adempimenti e della delicatezza degli interessi in gioco.
  Per quanto concerne il profilo, citato nell'interrogazione, del diritto dei nonni di avere rapporti con il nipote, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma ha osservato che nel caso del minore in questione i nonni non hanno presentato istanze.
  Tutto ciò premesso, circa gli strumenti di cui un genitore dispone nel caso in cui l'altro non adempia all'ordine del giudice, il nostro ordinamento prevede come reato la «mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice» (articolo 388 del codice penale). Inoltre, l'articolo 337 del codice civile attribuisce al giudice tutelare il dovere di vigilanza sull'osservanza delle condizioni che il tribunale ha stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale.
  Si tratta invero di strumenti che possono avere efficacia limitata in quelle situazioni caratterizzate da marcate condotte «ostruzionistiche» di uno dei due genitori, tali da porre a repentaglio l'obiettivo di garantire l'effettivo esercizio della bi-genitorialità. Altre possibili soluzioni, pur prospettate (come il ricorso alle norme relative alla esecuzione di obblighi di fare o di consegna), appaiono non pienamente adattabili a situazioni peculiari che coinvolgono soggetti deboli e bisognosi di particolare tutela quali i minori.
  Ad ogni modo, pur non risultando, allo stato, interventi normativi di iniziativa governativa sulla questione, questo Ministero non mancherà di seguire con attenzione i disegni di legge di iniziativa parlamentare aventi ad oggetto la modifica della disciplina sull'affidamento condiviso.

Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

minore eta' civile

giurisdizione minorile