ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03718

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 179 del 25/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: BRAGANTINI MATTEO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 25/02/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 25/02/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03718
presentato da
BRAGANTINI Matteo
testo di
Martedì 25 febbraio 2014, seduta n. 179

   MATTEO BRAGANTINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il servizio di trasporto scolastico è regolato dal decreto ministeriale 31 gennaio 1997, «Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico», che disciplina i veicoli da adibire al trasporto e la gestione del servizio;
   il succitato decreto, all'articolo 1, prevede che i mezzi debbano rispettare precise caratteristiche costruttive, di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977, fra cui la resistenza, struttura, sistemazione delle uscite e protezione antincendio, intesa come limiti all'uso di materiali infiammabili o obbligo di estintori che devono essere sottoposti a revisione annuale;
   il trasporto scolastico può essere effettuato esclusivamente con autobus, minibus o scuolabus immatricolati in uso proprio dai comuni o in uso di terzi da imprese di trasporto autorizzate all'esercizio della professione o autovetture immatricolate in uso terzi da soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di noleggio con conducente;
   il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce ai comuni le funzioni amministrative in materia di «assistenza scolastica» – compresi i servizi diretti ad agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico – secondo modalità previste con legge regionale, che nel caso della regione Veneto è la legge 2 aprile 1985, n. 31;
   alcuni comuni come, ad esempio, Padova, Vigonza, Silea, Villa del Conte, Salzano, Mareno di Piave, Gaiarine, San Fior hanno attuato competenze in materia di trasporto scolastico, anche mediante ricorso al car pooling;
   ai genitori che si prestano a diventare autisti per questo servizio è richiesto il solo possesso della patente di categoria B, soggetta a rinnovò ogni 10 anni previa visita medica, ma non sono previste prove teoriche e/o pratiche di guida, né accertamenti psico-fisici, né controlli annuali sull'uso di droghe ed alcol, né tanto meno il rispetto degli obblighi relativi a tempi di guida e di riposo;
   sembra evidente che i livelli di sicurezza garantiti attraverso l'utilizzo dei mezzi autorizzati guidati da professionisti non possono essere garantiti in egual misura dall'utilizzo di mezzi privati guidati da genitori volontari, per di più in considerazione del fatto che la mortalità con trasporto scolastico con autobus è 30 volte inferiore a quella dell'auto;
   i vantaggi dell'utilizzo dell'autobus per il trasporto scolastico sono molteplici: maggiore flessibilità e capacità di adattamento alla domanda, minor inquinamento atmosferico, garanzia di un servizio capillare, trasporto di un numero maggiore di alunni su un unico mezzo;
   in base alla normativa vigente, i comuni non possono affidare lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico a soggetti non abilitati all'esercizio professionale dell'attività e, quindi, neppure avvalersi di forme di condivisione del trasporto tra i genitori degli studenti, a meno che non siano forme spontanee –:
   se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative, eventualmente anche attraverso l'utilizzo di una circolare esplicativa, per ribadire che il servizio di trasporto scolastico deve essere effettuato esclusivamente con i mezzi previsti dall'articolo 1 del decreto 31 gennaio 1977 e che i veicoli devono essere condotti dai soggetti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto. (4-03718)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

trasporto scolastico