ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03712

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 179 del 25/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: ZARDINI DIEGO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 25/02/2014
Stato iter:
08/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/09/2015
BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/09/2015

CONCLUSO IL 08/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03712
presentato da
ZARDINI Diego
testo di
Martedì 25 febbraio 2014, seduta n. 179

   ZARDINI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   un'area di 50.000 metri quadrati adiacente ad un'ansa del fiume Adige è stata oggetto di una inaccettabile modifica orografica da parte di due società sportive per utilizzare un terreno pianeggiante a destinazione agricola per attività di motocross, in mancanza di autorizzazioni di tipo ambientale, paesaggistico, edilizio e urbanistico, come segnalato dalla relazione di servizio della polizia municipale del comune di Verona e confermato con la nota prot. 113012/2008 dell'ufficio controllo edilizio del comune di Verona;
   nel 2010 il rapporto dei tecnici comunali registrava un elenco di numerosi abusi e opere difformi che andavano dall'utilizzo a destinazione sportivo-motoristica di un terreno a destinazione agricola, alla realizzazione di fabbricati e posizionamento di furgoni e roulottes, alla realizzazioni di dossi per la pratica di motocross;
   la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici del Veneto, a seguito di presentazione da parte delle società di una autorizzazione paesaggistica per opere di modifica del terreno senza autorizzazione ambientale ha espresso, il 29 ottobre 2012, parere negativo, per quanto di competenza, «in quanto le opere eseguite hanno modificato l'assetto morfologico e naturale dei luoghi, comportando un'inaccettabile alterazione del paesaggio»;
   a seguito degli atti sopra citati, le società avevano l'obbligo del ripristino dei luoghi, come registrato dal controllo effettuato dai tecnici del controllo edilizio in data 28 luglio 2011 e come segnalato dal provvedimento sanzionatorio paesaggistico-ambientale avviato dal comune di Verona in data 14 settembre 2011;
   l'area oggetto dell'intervento ricade in un luogo di particolare pregio e sensibilità ambientale, in un contesto rurale in prossimità del fiume Adige sottoposta a tutela paesaggistica (Deliberazione di consiglio regionale n. 578/1987) e di riconosciuta valenza naturalistica, pertanto soggetta agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 42 del 2004;
   il Piano degli interventi del comune di Verona definisce l'Adige: il motore dello spazio scenico, riconoscendone uno degli iconemi strutturali di maggior valenza simbolica ed evocativa nel paesaggio veronese, come testimoniato dalle arti visive e dalla poesia;
   il corso del fiume Adige è percepito dagli abitanti come unitario ed è di fondamentale importanza mantenere chiaramente leggibile tale continuità ai fini della tutela dell'identità paesaggistica, anche per la salvaguardia del circostante territorio agricolo;
   nel PAT, approvato dalla regione del Veneto, «Carta delle fragilità», si segnalano «vulnerabilità intrinseca degli acquiferi» (articolo 38), confinante con aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna – SIC (articolo 37); nella «Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale» si indica il «vincolo paesaggistico e area di ricarica degli acquiferi» (articolo 32);
   il ripristino dell'area, richiesto alle società dal comune, è avvenuto in modo parziale, con la sola rimozione di parte delle strutture realizzate, mentre sono rimasti pressoché inalterati i dossi che la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici del Veneto ha scritto essere «una inaccettabile alterazione del tipico paesaggio»;
   inspiegabilmente, nonostante l'evidenza dei fatti, nella relazione di sopralluogo i tecnici del controllo edilizio, in data 18 marzo 2013, scrivono che è avvenuta «l'eliminazione delle pronunciate ondulazioni e rampe di terra utilizzate per il percorso di motocross», e quindi il comune ha provveduto all'archiviazione del provvedimento sanzionatorio. L'area non è stata ancora ripristinata come evidenziato da documentazione fotografica prodotta al comune di Verona e agli enti competenti;
   l'Associazione Ca del Bue Park ha presentato alla provincia di Verona una domanda di verifica di assoggettabilità di valutazione di impatto ambientale senza inserire nella suddetta domanda alcuna firma o atto di assenso da parte del proprietario del terreno o prodotto un contratto di affitto, per la realizzazione del crossodromo con il dichiarato scopo di «regolarizzare la situazione di fatto»;
   la domanda di assoggettabilità di valutazione di impatto ambientale è da considerarsi una generica sanatoria, senza oneri a carico da parte del proponente, per la regolarizzazione degli abusi edilizi e ambientali effettuati precedentemente, così come confermato dagli atti del comune di Verona –:
   quali iniziative di propria competenza il Ministro interrogato intenda avviare al fine di evitare che un'area in prossimità del fiume Adige sottoposta a tutela paesaggistica (deliberazione del consiglio regionale n. 578/1987) e di riconosciuta valenza naturalistica, soggetta agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 42 del 2004, venga selvaggiamente trasformata, danneggiando in modo irreparabile il territorio e la morfologia delle aree che appartengono all’habitat naturalistico del fiume Adige. (4-03712)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 8 settembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 477
4-03712
presentata da
ZARDINI Diego

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'interrogante chiede di conoscere quale iniziative si intenda avviare «al fine di evitare che un'area in prossimità del fiume Adige sottoposta a tutela paesaggistica (...) e di riconosciuta valenza naturalistica, soggetta agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, venga selvaggiamente trasformata, danneggiando in modo irreparabile il territorio e la morfologia delle aree che appartengono all’habitat naturalistico del fiume Adige», si comunica quanto segue.
  La direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto e la soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, hanno riferito che l'area in questione, situata nel comune di Verona, si colloca poco distante, nella zona a sud, dall'inceneritore di Ca’ del Bue ed è inserita in un contesto prevalentemente agricolo, caratterizzato da corti rurali, tra le quali Corte del Bo’ e allevamenti zootecnici. Il tessuto territoriale è pianeggiante: insistono nell'intorno macchie di verde per lo più ad alto fusto, costituite da alberature autoctone, percorsi sterrati, canalette per l'irrigazione delle limitrofe colture, strade d'argine che lambiscono il terreno oggetto dell'intervento di realizzazione del crossodromo, contestato dall'interrogante. Il fiume Adige delimita la parte sottostante ed orientale del contesto in esame.
  L'area è sottoposta a tutela paesaggistica sia ex lege, ricadendo nella fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda del fiume Adige (ex articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito: codice), sia in forza della delibera del Consiglio regionale del Veneto, numero 578 del 16 ottobre 1987. Ad essa, pertanto, si applicano le disposizioni di cui alla parte terza del codice.
  La soprintendenza ha fatto presente che, in data 21 settembre 2012, pervenne dal comune di Verona l'istanza della ditta Planet Kross Circus A.S.D. per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli articoli 167 e 181 del Codice, del progetto di realizzazione di una pista da motocross in via Matozze. Nel merito la soprintendenza espresse parere negativo in quanto «... le opere eseguite hanno modificato l'assetto morfologico e naturale dei luoghi, comportando un'inaccettabile alterazione del tipico paesaggio rurale dell'ansa del fiume Adige. Il percorso, infatti, con i suoi avvallamenti e rilievi costituisce un elemento di discontinuità nell'equilibrio generale del contesto paesaggistico sottoposto a tutela, ed ha cancellato di fatto i tratti distintivi ed i valori espressivi che caratterizzano l'immagine complessiva del paesaggio, sottraendo alla vista un'ampia porzione di zona agricola ricadente nel contesto paesaggistico tutelato» (prot. n. 29971 del 29 ottobre 2012).
  Conformemente a quanto previsto dall'articolo 167, comma 5, del codice, il parere della soprintendenza, avendo carattere vincolante, determinò il rigetto della domanda da parte dell'autorità comunale e l'obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.
  A tale riguardo il comune di Verona, con nota n. 75208 del 17 marzo 2014, diffidò la ditta Planet Cross Circus A.S.D, «a riportare il terreno alla situazione piana originaria precedente l'utilizzo dell'area ad attività di BMX e Minicross, entro 30 giorni dal ricevimento» della diffida, precisando che in caso contrario, gli interventi necessari al ripristino dell'area sarebbero stati eseguiti d'ufficio, a spese degli inadempienti.
  Con nota n. 2014/247417 del 15 settembre 2014, il comune di Verona ha comunicato che, a seguito di sopralluogo eseguito in data 18 luglio 2014 dall'ufficio controllo edilizio, è stato constatato il completo ripristino dello stato dei luoghi a terreno agricolo.
  La soprintendenza ha anche riferito che, in data 7 ottobre 2013, la società Ca’ del Bue Park aveva avviato la richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, inerente l'intervento per la realizzazione nell'area in questione di «Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette e altri veicoli a motore», trasmettendo la prescritta documentazione.
  La soprintendenza, esprimendo il proprio parere endoprocedimentale, ha comunicato alla direzione regionale che «... rientrando l'intervento in fattispecie di attività di tipo edilizio, e considerato che il medesimo intervento può essere esaminato, per quanto di stretta competenza, nell'ambito della procedura ordinaria ex articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non si ritiene necessario l'assoggettamento alla procedura di valutazione impatto ambientale (VIA)».
  La direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, condividendo le valutazioni espresse dalla soprintendenza, ha comunicato all'amministrazione provinciale di Verona, competente nel procedimento in questione, di non ritenere necessario l'assoggettamento alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, considerata la possibilità per gli uffici del Ministero di esprimersi sull'intervento de quo nell'ambito della procedura ordinaria prevista dall'articolo 146 del codice (autorizzazione paesaggistica).
  Nel corso di tale procedura, cui sono sottoposti tutti i progetti di interventi per i quali è necessaria l'autorizzazione paesaggistica, i competenti uffici del Ministero pongono la massima attenzione nell'esame istruttorio, per valutare nel modo migliore le scelte di progetto, riguardo alla loro compatibilità rispetto al contesto di riferimento e ai valori paesaggistici e culturali oggetto di protezione.
La Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismoIlaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2004 0042, FIUME ADIGE

EUROVOC :

corso d'acqua

impatto ambientale

protezione dell'ambiente

polizia locale

riserva naturale