ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03352

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 161 del 28/01/2014
Trasformazioni
Trasformato il 22/04/2015 in 5/05408
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2014
BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2014
RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2014
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2014
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2014
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2014
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI delegato in data 28/01/2014
Stato iter:
22/04/2015
Fasi iter:

TRASFORMAZIONE EX-ART.134 IL 22/04/2015

TRASFORMATO EX-ART. 134 IL 22/04/2015

CONCLUSO IL 22/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03352
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Martedì 28 gennaio 2014, seduta n. 161

   ROSTELLATO, COMINARDI, BECHIS, RIZZETTO, CIPRINI, TRIPIEDI, CHIMIENTI e BALDASSARRE. — Al Ministro per gli affari europei, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   dal 1995 al 1997 le imprese situate nelle zone di Venezia e Chioggia hanno beneficiato di riduzioni o esenzioni dal versamento degli oneri sociali per la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. Nel 1999 la Commissione ha ritenuto che alcuni di tali sgravi, il cui solo scopo era di salvaguardare posti di lavoro esistenti o che erano stati concessi a grandi imprese operanti in zone che non presentavano svantaggi regionali, erano incompatibili con le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e ha imposto all'Italia il recupero degli aiuti presso i beneficiari;
   nel 2007 la Commissione ha constatato che l'Italia non aveva adempiuto all'obbligo di recuperare gli aiuti e ha agito nei suoi confronti dinanzi alla Corte di giustizia, la quale, nel 2011, ha stabilito che l'Italia non aveva attuato la decisione adottata dalla Commissione nel 1999. Nel 2012, con una lettera di costituzione in mora, la Commissione ha avvertito l'Italia che se avesse continuato a non ottemperare all'obbligo di recuperare gli aiuti, sarebbe stata deferita per la seconda volta dinanzi alla Corte di giustizia;
   dalla risposta dell'Italia risulta che, a tutt'oggi, è stato recuperato solo circa il 20 per cento degli aiuti dichiarati incompatibili. La Commissione ha pertanto deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia una seconda volta, al fine di chiedere a quest'ultima di comminare il pagamento di una somma forfettaria e di una penalità;
   la Commissione propone una penalità giornaliera dell'importo di 24.578,4 euro, da moltiplicare per il numero di giorni trascorsi tra la prima sentenza della Corte e, a seconda del caso, la piena esecuzione da parte dello Stato membro oppure la seconda sentenza della Corte a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, nonché il pagamento di una penalità decrescente per ogni giorno trascorso dalla sentenza fino alla sua esecuzione. L'importo definitivo delle penalità giornaliere sarà deciso dalla Corte –:
   se i Ministri interrogati non ritengano opportuno intervenire presso la Commissione europea al fine di prevenire la presentazione del ricorso alla Corte di giustizia – finalizzato alla quantificazione della penalità – in attesa del completamento delle procedure di recupero instaurate ex articolo 1, commi 351 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   se i Ministri non ritengano opportuno chiedere alla Commissione europea una definitiva pronuncia in merito al diritto delle singole imprese a fruire o meno degli sgravi, al fine di adempiere alla sentenza della Corte di giustizia del 2011;
   se i Ministri interrogati possano spiegare come tale situazione sia potuta accadere senza che ci sia stato un effettivo controllo e a chi sia imputabile la responsabilità nella concessione degli aiuti di Stato incompatibili con l'ordinamento comunitario, nel ritardo delle azioni di recupero mediante riscossione coattiva e della definizione dei contenziosi giudiziari;
   se i Ministri non ritengano equo e corretto che, nel caso in cui vengano comminate dalla Corte di giustizia le sanzioni di cui in premessa, si possa prefigurare l'ipotesi di un danno recuperabile rivalendosi sui soggetti che illo tempore hanno autorizzato la concessione degli aiuti di Stato giudicati illegittimi;
   se i Ministri interrogati possano chiarire l'entità, gli oneri e gli effetti finanziari diretti a carico dell'Italia, che deriverebbero dalla sentenza di condanna dell'Unione europea nei confronti del nostro Paese e come si intenda agire per reperire le risorse finanziarie necessarie per l'eventuale pagamento. (4-03352)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

controllo degli aiuti di Stato

conservazione del posto di lavoro

grande impresa