ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03343

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 161 del 28/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: ABRIGNANI IGNAZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/01/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/01/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03343
presentato da
ABRIGNANI Ignazio
testo di
Martedì 28 gennaio 2014, seduta n. 161

   ABRIGNANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   la crescita del PIL e il rilancio di investimenti ed occupazione delle imprese italiane, unitamente al recupero di un clima di ottimismo sulle prospettive del sistema Paese, sono alcune fra le più importanti sfide che attendono la legislatura corrente;
   per orientare tali obiettivi primari, il Paese necessita di iniziative semplici ed immediate, in grado di rimettere in moto il sistema economico a partire da un nuovo impulso del settore creditizio verso l'erogazione del credito alle imprese;
   il leasing è lo strumento di finanziamento che meglio si presta a «scardinare» l'attuale stagnazione del credito bancario alle imprese per due motivi fondamentali. Da un lato, poiché la società di leasing è proprietaria del bene e gode quindi di una garanzia aggiuntiva, questo strumento di finanziamento risulta essere la forma tecnica meno rischiosa per il settore bancario e finanziario; dall'altro, il leasing è da sempre riconosciuto come lo strumento principale per finanziare gli investimenti produttivi;
   la minor rischiosità del leasing per il settore bancario e finanziario è riconducibile al fatto che, a fronte della concessione in uso del bene all'impresa (capannoni industriali, uffici, macchinari e beni strumentali all'attività di impresa e così via), la società di leasing ne mantiene la nuda proprietà. Ciò rappresenta di fatto una garanzia sul pagamento dei canoni di leasing che «agevola» la concessione del leasing stesso rispetto ad altre forme tecniche di finanziamento come i mutui chirografari o ipotecari; questi ultimi, infatti, inducono le banche a lunghe ed onerose operazioni di recupero del bene in sede giudiziaria, gravando peraltro il già oberato sistema della giustizia civile; le evidenze della minore rischiosità del leasing rispetto ai crediti bancari sono state recentemente presentate dalla Deloitte mettendo a confronto i tassi di perdita sui contratti di leasing in default chiusi nel 2010 (11,1 per cento nel Corporate e 19,6 per cento nel Retail PMI) e quelli del settore bancario che emergono dallo Stress test EBA del 2011 (rispettivamente 31 per cento e 36 per cento);
   a livello di rischiosità complessiva di portafoglio, in Italia il leasing mostra un'incidenza dei crediti in sofferenza al di sotto dei dati riferiti alle sofferenze bancarie nei confronti sia della clientela corporate che della clientela delle famiglie produttrici. Mentre, infatti, a giugno 2013 l'incidenza delle sofferenze su impieghi leasing era pari al 10,3 per cento nello stesso periodo, nel sistema bancario, il rapporto sofferenze lorde su impieghi risultava pari al 12,8 per cento per i piccoli operatori economici (famiglie produttrici) e all'11,2 per cento per le imprese;
   al fine di supportare il rilancio delle PMI (settore nel quale si concentrano oltre il 75 per cento dei finanziamenti in leasing), per un loro accesso al credito maggiormente flessibile e più in linea con le esigenze di dotazione di beni strumentali da parte di queste ultime, nella legge di stabilità il regime di deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai beni strumentali per i soggetti esercenti arti e professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR) e per le società di capitali (articolo 102, comma 7, del TUIR) è stato rivisto riportando il periodo di deducibilità fiscale del leasing pari alla metà dei coefficienti ministeriali per i beni strumentali (12 anni per gli immobili) utilizzati direttamente dall'impresa. L'intervento, di tipo selettivo, è diretto ad incrementare il volume dei contratti di leasing finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni; sarebbero quindi esclusi dalle modifiche l'attuale stock di contratti in essere. Insomma con la legge di stabilità si è cercato di eliminare gli ostacoli e di rendere più appetibile questo strumento, a vantaggio dell'intero sistema;
   c’è poi un altro intervento del Governo pensato per rilanciare il sistema di leasing e di conseguenza le imprese: si tratta della «nuova Legge Sabatini» varata con il cosiddetto «decreto del Fare» il decreto-legge n. 69 del 2013. Si tratta di una rivisitazione della legge Sabatini nata nel 1965 per agevolare l'acquisto di impianti produttivi, che negli anni si è dimostrata un efficace stimolo all'economia. La Cassa depositi e prestiti è chiamata ad avere un ruolo determinante perché, a fronte di una provvista ad hoc, a tassi di mercato, erogata da Cassa depositi e prestiti a banche e finanziarie, l'aiuto si sostanzia in un contributo statale in conto interessi, che consente di abbattere il tasso ordinario praticato alle imprese (7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per il 2015), fino al 2021. Secondo le prime stime, l'anno prossimo il provvedimento dovrebbe mobilizzare 2,5 miliardi per investimenti;
   purtroppo in sede di conversione in legge del decreto-legge n.69 2013 è stata inopportunamente prevista per le finanziarie l'esibizione di una garanzia bancaria che limiterebbe l'accesso al leasing escludendo alcuni importanti operatori, con il fondato rischio di vedere penalizzate proprio le PMI che si vedrebbero private di quegli operatori di leasing che, in questo perdurante periodo di congiuntura economica, stanno puntando su di loro per rilanciare l'economia reale. L'obbligo della garanzia di una banca a favore di un intermediario finanziario è in aperto contrasto con il combinato disposto degli articoli 47 e 110 del TULB in materia di Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici che pongono sullo stesso piano le banche e gli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. In ambito di disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari ex articolo 107 TUB è già in atto da parte della Banca d'Italia una vigilanza equivalente a quella delle banche; infatti la vigilanza della Banca d'Italia sugli intermediari finanziari li pone sullo stesso piano delle banche per il rischio di «default», con l'effetto che la previsione di una garanzia non può che tradursi in una loro penalizzazione che ad avviso dell'interrogante viola la libera concorrenza –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle iniziative normative summenzionate, e degli ostacoli che tuttora impediscono un pieno rilancio del settore del leasing a favore delle PMI;
   quali iniziative di competenza intendano adottare per evitare che ad oggi oltre il 40 per cento delle società di leasing (non appartenenti a gruppi bancari e quelle emanazione delle case costruttrici), nonché quelle la cui capogruppo non abbia stipulato una convenzione con Cassa depositi e prestiti, siano escluse dalla possibilità di erogare finanziamenti agevolati. (4-03343)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( CDP )

EUROVOC :

garanzia di credito

sistema di finanziamento

banca

credito industriale

erogazione di prestito

piccole e medie imprese

promozione degli investimenti