ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03272

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 157 del 22/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: LAFORGIA FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/01/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 22/01/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03272
presentato da
LAFORGIA Francesco
testo di
Mercoledì 22 gennaio 2014, seduta n. 157

   LAFORGIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   nel corso di queste settimane sono stati pubblicati gli esiti relativi all'acquisizione dell'Abilitazione scientifica nazionale, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, prodotti da circa metà delle commissioni coinvolte;
   le commissioni hanno l'obbligo di esprimere un giudizio collegiale fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Come previsto dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011;
   il giudizio collegiale analitico previsto dalla legge italiana ha la funzione di garantire i candidati riguardo l'effettiva lettura e analisi delle pubblicazioni scientifiche presentate il cui tetto massimo, compreso tra 12 e 18, è definito per ogni settore disciplinare e fascia di abilitazione dal decreto ministeriale n. 76 del 2012, agli allegati C ed E.;
   la pubblicazione del giudizio collegiale analitico è l'unica modalità che si ha per conoscere le pubblicazioni presentate dal candidato e il giudizio che è stato dato loro dalla commissione, in una procedura pensata dal legislatore per essere totalmente trasparente. Permette inoltre di verificare di fatto se la commissione ha applicato gli stessi criteri di giudizio a tutti i candidati;
   oltre metà delle commissioni non ha rispettato la norma: si evidenziano numerosi casi in cui sono riscontrabili giudizi telegrafici di una decina di righe, con casi limite di sole tre righe e tre parole (05/B1 – zoologia e antropologia), nei quali non viene dato alcun giudizio analitico sui titoli e le pubblicazioni presentate dal candidato. Quest'ultimo, quindi, non è nelle condizioni di comprendere per quale motivo ha ricevuto un giudizio favorevole all'abilitazione ovvero, soprattutto, un giudizio non favorevole, impedendo de facto la totale trasparenza del concorso. Nasce inoltre il sospetto che la mancanza di un giudizio collegiale analitico sia legata alla non lettura di tutte le pubblicazioni, soprattutto quando anche i giudizi dei singoli commissari risultano telegrafici;
   la legge prevede che gli eventuali ricorsi siano a carico dei candidati per l'Abilitazione scientifica nazionale. In questo quadro normativo la pubblicazione dei giudizi collegiali in cui si evidenziano elementi di illegittimità avvantaggia coloro che hanno violato la legge, visto il costo dei ricorsi al TAR che impedisce a chi ha retribuzioni basse, come i ricercatori a tempo indeterminato e quelli precari, di permettersi l'assistenza legale per segnalare violazioni che sono evidenti;
   si dovrebbe procedere ad un'analisi approfondita dei verbali delle commissioni, richiedendo, laddove venisse riscontrata un'irregolarità evidente, come nel caso della presenza di giudizi collegiali telegrafici e non analitici, la riscrittura in modo conforme alle norme del verbale stesso, così da garantire a pieno la regolarità della procedura di abilitazione, la credibilità dell'università italiana a livello, internazionale, la dignità dei candidati e l'onorabilità delle nostre istituzioni –:
   quali iniziative di competenza si intendono assumere laddove venissero riscontrati comportamenti illegittimi delle commissioni che, si noti, dovranno anche valutare l'Abilitazione scientifica nazionale 2013;
   se non si renda necessario l'invio di una ulteriore circolare dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle commissioni, dopo quella protocollata il 25 maggio 2013 a firma del direttore generale Daniele Livon, che specifichi come l'assenza di una valutazione comparativa non significhi lasciare alle commissioni la libertà di usare criteri e modalità di giudizio diverse a seconda del candidato, determinando evidenti disparità di trattamento. (4-03272)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Commissione europea

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