ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03270

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 157 del 22/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 22/01/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 22/01/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03270
presentato da
CATANOSO Basilio
testo di
Mercoledì 22 gennaio 2014, seduta n. 157

   CATANOSO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   tutti i poliziotti che, unitamente a coloro che stavano frequentando prima dell'entrata in vigore della legge n. 197 del 1995 il corso di formazione per sovrintendenti ex Lege n. 121 del 1981, oppure che avevano vinto il relativo concorso ed attendevano la chiamata per il corso, ed ancora tutti coloro che avevano ultimato i corsi numerati dal 10o al 14o, e più specificatamente tutti coloro che all'entrata in vigore della succitata legge n. 197 del 1995 non avevano maturato neppure un giorno di anzianità nel grado di sovrintendente hanno beneficiato di «discutibili» meccanismi, a giudizio dell'interrogante e del sindacato Autonomi di polizia, per avere accorciata la carriera e trovarsi in pochi anni alla qualifica per la quale abbisognavano ancora parecchi anni di servizio;
   coloro che, avevano maturato pochi mesi di anzianità di servizio nella qualifica di vice sovrintendente ex legge n. 121 del 1981 hanno beneficiato della riduzione di anni 3 per il passaggio dalla nuova qualifica di vice ispettore a quella di ispettore capo (da vice ispettore a ispettore dopo anni 2 e da ispettore a ispettore capo dopo anni 5);
   analogamente a chi già si trovava nella qualifica di sovrintendente con alle spalle quasi 8 anni di anzianità (giova ricordare che da vice sovrintendente a sovrintendente si transita dopo anni 3 di anzianità di servizio e da sovrintendente a sovrintendente principale dopo 5 anni);
   tutti costoro, in brevissimo tempo, hanno raggiunto i loro colleghi più anziani, i quali si sono visti azzerati l'anzianità pregressa e immessi al 1o settembre 1995 al grado di ispettore, come se da sovrintendenti avessero maturato solamente anni 2 di anzianità. Per quanto riguarda i sovrintendenti principali ed i sovrintendenti capo, questi sono stati immessi nell'unico ruolo di ispettore capo R.E., ruolo esaurimento;
   alla fine degli anni ’80 i carabinieri, dopo vari ricorsi al TAR del Lazio, al Consiglio di Stato, alla Corte costituzionale, onde ottenere riconosciuto il trattamento economico pari a quello degli ispettori della polizia di Stato ex legge n. 121 del 1981, con sentenza n. 277 del 3 dicembre 1991 hanno ottenuto la perequazione del trattamento economico dei loro sottufficiali con i predetti ispettori;
   i sovrintendenti della polizia di Stato, equiparati ai sensi della legge n. 121 del 1981 per funzione, grado ed altro ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, ai sensi della legge n. 216 del 1992 hanno percepito gli stipendi parimenti agli ispettori;
   il dipartimento di polizia di Stato, ritrovandosi nella condizione di remunerare due gradi con lo stesso trattamento economico, per evitare un eventuale ricorso da parte dei sovrintendenti che volevano a questo punto riconosciuto anche il grado e la rivendicazione degli ispettori che non volevano essere equiparati ad una qualifica inferiore (si ricorda che la legge n. 121 del 1981 recitava che tale grado doveva prettamente svolgere attività investigativa, mentre con la donazione del grado a una moltitudine di ex marescialli e brigadieri del disciolto Corpo guardie di P.S., ben presto il grado fu ricoperto da ispettori che svolgevano ben altro dalle investigazioni) ha fatto emanare il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, a giudizio dell'interrogante in contrasto con la legge n. 121 del 1981 e la legge n. 216 del 1992 di cui sopra;
   il legislatore previde che nell'arco di anni 4 questi ultimi sarebbero stati inquadrati all'apice del nuovo ruolo, esattamente nella qualifica di ispettore superiore SUPS e ben presto anche in quella di sostituto commissario, che è avvenuto entro l'anno 2000 (si veda il beneficio di uno sconto di un quinto del periodo di anzianità residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione secondo l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 197 del 1995 ed ai concorsi con contingenti di 1000 posti l'anno per un periodo di quattro anni). Tutto ciò in contrasto alle più elementari norme procedurali in materia di progressione di carriera;
   in tal modo, gli ex-Ispettori ex-lege n. 121 del 1981, per raggiungere l'apice della loro carriera (ispettore capo), avrebbero impiegato più di vent'anni;
   per i sovrintendenti, invece, è stato riservato un trattamento, a giudizio dell'interrogante, avvilente e deprimente: il grado spaccato a metà, una parte immessa nel ruolo a esaurimento e una parte con l'anzianità «defraudata» e con una sospirata carriera, poiché se fossero riusciti ad ottenere il grado di ispettore superiore con l'entrata in vigore della legge n. 193 del 2003, dal 2005, tutti costoro avrebbero avuto bisogno di anni 15 per essere scrutinati sostituti commissari;
   che tutto ciò avesse la parvenza di un «iter diabolicus» lo si è intuito con le disposizioni correttive e integrative del decreto-legge n. 78 del 31 marzo 2000, e con l'emendamento volto a remunerare con il trattamento economico previsto per l'ispettore superiore SUPS tutti gli ispettori capo che non riescono a raggiungere tale qualifica dopo 10 anni di anzianità nel grado;
   molti poliziotti, vista questa confusione normativa, giuridica ed economica, nel 1999 presentavano un'istanza tesa ad ottenere il giusto riconoscimento dell'anzianità pregressa utile per l'ammissione allo scrutinio per la promozione al grado di ispettore capo a partire dal 1998 e non dal 2000 come prevedeva la legge n. 197 del 1995. Il Ministero dell'interno risponde che «il decreto sul riordino delle carriere prevede altresì disposizioni di carattere transitorio e speciale in ordine alla progressione in carriere»;
   gli ispettori capo R.E., in vista dello scavalco in ordine funzionale degli ispettori capo ordinari, che arrivò nell'anno 2000, ed al rigetto del loro ricorso avanzato anzitempo presso il TAR Lazio, lo stesso anno organizzano una plateale dimostrazione di protesta presso il Ministero, ottenendo, grazie all'interessamento di qualche organizzazione sindacale, il giusto e meritato riconoscimento, che doveva essere, invece, di tutti i sovrintendenti;
   il 31 marzo 2000 viene emanato il decreto legislativo n. 78 nel quale viene riconosciuto l'annullamento dell'unico ruolo di ispettore Capo R.E., e tutti quelli che rivestivano tale qualifica sono stati inseriti nel ruolo ordinario di ispettore capo al 31 agosto 1995 mantenendo l'anzianità pregressa;
   per sanare un errore se ne compie uno ben peggiore. Questi poliziotti sono stati inseriti nel ruolo ordinario prima dell'entrata in vigore della legge n. 197 del 1995, come se fossero già ispettori del ruolo legge n. 121 del 1981. Ma non finisce qui, poiché nello stesso decreto si inserisce una modifica ai criteri con cui si sarebbe proceduto allo scrutinio per la qualifica di ispettore capo, cioè dal merito comparativo al merito assoluto, per potere permettere alla data del 1o settembre 2000 di fare transitare in questa qualifica più di 5.000 ispettori capo, in prospettiva all'emanazione del primo concorso per la qualifica di ispettore superiore SUPS (che per dovere di cronaca uscì il 18 febbraio 2003, circa tre anni più tardi, per potere permettere agli ex ispettori capo R.E. di essere nominati ispettore superiore SUPS);
   negli anni a seguire tra i sovrintendenti che avevano maturato alcuni anni di anzianità (e questi sono da individuarsi tra coloro che avevano frequentato i corsi di formazione dal 3o al 7o) e tra quelli successivi al 1995 non vi è stata più alcuna differenza, poiché ben presto sono riusciti a giungere alla meta della qualifica di ispettore capo con solo 7 anni;
   in virtù dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 197 del 1995 sono stati valutati solamente anni 2 di sconto, cosa che è stata fatta per coloro che non avevano maturato nemmeno un giorno nella qualifica; si è stati inseriti nella qualifica di ispettore quando già si percepiva il livello retributivo di ispettore; la progressione di carriera dei carabinieri (decreto-legge n. 198 del 1995), così come quella per le altre Forze di polizia, ha visto transitare nel grado di maresciallo capo (ispettore capo) i marescialli capo non iscritti a promozione, i marescialli ordinari e i brigadieri iscritti per la promozione;
   per la legge n. 121 del 1981 il grado di sovrintendente racchiudeva le due qualifiche di brigadiere e di maresciallo ordinario, senza prevedere che durante l'anzianità maturata (anni cinque) vi fossero scrutini o qualcosa di simile o che il predetto periodo di anni 5 fosse diviso a metà per ciascuna qualifica. Per la precisione, la legge n. 121 del 1981 non prevedeva che dopo due anni e mezzo di anzianità maturata nel gradi di sovrintendente si paragonava al brigadiere e dopo altri due anni e mezzo si paragonava al maresciallo ordinario: si era e si rimaneva, dal primo giorno di promozione all'ultimo prima di transitare al grado successivo, sovrintendente;
   il legislatore con l'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2003 ha ritenuto di allungare ancora il periodo di anzianità finalizzata al conseguimento della qualifica di sostituto commissario per evitare che tutti gli ex-sovrintendenti oggi ispettori capo che ancora non hanno raggiunto il grado superiore, né attraverso il concorso entro il 2005, né attraverso lo scrutinio per anzianità, raggiungessero gli ex ispettori di cui alla legge n. 121 del 1981;
   a giudizio dell'interrogante si dovrebbe inserire questo personale, al 31 agosto 1995 come avvenuto agli ex ispettori capo R.E., con il riconoscimento dell'anzianità pregressa nel grado di sovrintendente e con gli stessi benefici economici, per ottenerne la qualifica di ispettore capo dal 13 luglio 1998 (e non dal 1o settembre 2000), la qualifica di ispettore superiore SUPS a seguire dalla data ultima di quando è stato scrutinato l'ultimo ispettore Capo R.E. (circa l'anno 2003), e visto che questi ultimi sono stati scrutinati sostituti commissari il 1o gennaio 2010, che si prosegua allo scrutinio anche per tale qualifica –:
   quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per procedere ad un riordino delle carriere nel senso indicato in premessa. (4-03270)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

promozione professionale

formazione professionale

istruzione professionale

retribuzione del lavoro