ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03061

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 146 del 27/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: DI LELLO MARCO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 27/12/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 27/12/2013
Stato iter:
22/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/06/2016

CONCLUSO IL 22/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03061
presentato da
DI LELLO Marco
testo di
Venerdì 27 dicembre 2013, seduta n. 146

   DI LELLO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   gli ambiti territoriali, ad esempio quello idrico o quello dei rifiuti, sono individuati dalle regioni con apposita proposta di legge regionale (nel caso del servizio idrico integrato con riferimento ai bacini idrografici), e su di essi agiscono le autorità di ambito, strutture con personalità giuridica che organizzano, affidano e controllano la gestione del servizio integrato;
   gli ambiti territoriali ottimali (ATO), le cui definizioni e le modalità operative sono contenute nella legge del 5 gennaio 1994, n. 36, modificata dal decreto legislativo n. 152 del 2006, sono stati aboliti con la legge n. 42 del 26 marzo 2010 nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica, attribuendone la competenza alle regioni per una attribuzione delle funzioni, il termine di scadenza per questa riattribuzione era stato fissato al 27 marzo 2011 poi prorogato al 31 dicembre 2012;
   con il decreto «Cresci-Italia» (1/2012) viene ribadita la riorganizzazione degli ATO, nel quale le regioni devono riorganizzare i servizi pubblici locali in ambiti territoriali ottimali, non inferiori alla dimensione provinciale e, se le regioni risultano inadempienti, subentrano i poteri sostitutivi del Governo; la scadenza per questo adempimento era il 30 giugno 2012;
   un esempio riepilogativo delle problematiche derivanti dalla mancata attuazione della dismissione/riorganizzazione degli Ato è l'ambito territoriale ottimale laziale, n. 2 (detto anche ATO2), le cui modalità operative sono stabilite nella legge della regione Lazio del 22 gennaio 1996, n. 6, che ha approvato in base ad una procedura del tutto avulsa, rispetto a quella di una gara ad evidenza pubblica, una convenzione di gestione per l'affidamento diretto del servizio idrico integrato, all'ACEA ATO2 spa;
   nell'ATO2 di Roma la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province ha confermato ACEA spa soggetto affidatario del servizio idrico integrato per il tramite di ACEA ATO2 spa, una società di capitali individuata attraverso un affidamento diretto (società mista direttamente partecipata da società già quotata in borsa alla data del 1o ottobre 2003 – articolo 113, comma 15-bis, decreto legislativo 267/00 – TUEL), al cui capitale sociale partecipano tutti gli enti locali appartenenti all'ATO2, che ammonta a euro 362.834 mila rappresentato da n. 36.283.432 azioni ordinarie da euro 10 cadauna e possedute da:
    Acea spa: n. 35.000.000 azioni ordinarie per v.n. complessivo pari ad euro 350.000 mila;
    comune di Roma n. 1.283.321 azioni ordinarie per v.n. complessivo pari a euro 12.833 mila;
    110 comuni dell'ATO2 Lazio centrale Roma n. 110 azioni ordinarie per v.n. complessivo di euro 1 mila;
    provincia di Roma: n. 1 azione ordinaria per v.n. complessivo di euro 10;
   il modello di governance è quello tradizionale delle società di capitali;
   la Commissione europea ha richiamato più volte il Governo in tema di affidamento diretto dei servizi pubblici locali e sue proroghe, evidenziando il contrasto di tale procedura, non rientrante tra quelle con gara ad evidenza pubblica, in conformità con le norme e i principi generali di parità di trattamento, pubblicità e concorrenza posti dal Trattato comunitario;
   in particolare sono intervenute anche delle circolari governative che hanno evidenziato la violazione delle disposizioni comunitarie in merito alle procedure d'affidamento diretto, come quella riguardante l'ATO2 LAZIO;
   analogamente e con diversi rilievi, si è espressa più volte, anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ribadendo l'ambiguità della procedura di affidamento suesposta;
   attualmente non tutti i comuni dell'ambito territoriale in esame hanno formalmente deliberato l'affidamento del servizio idrico integrato all'ACEA ATO2 SPA, tra questi i comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, e altri, i quali sono intenzionati a non dare seguito al completamento del passaggio del servizio al gestore unico;
   più volte è stato richiesto ai comuni su menzionati di completare il passaggio del servizio idrico al gestore unico sia da parte del CAL (Consiglio autonomie locali), sia da parte degli uffici della regione Lazio ma anche dalla STO di ATO2;
   più volte i sindaci dei comuni suddetti hanno provveduto a negare il consenso del passaggio dei servizio idrico al gestore unico;
   molteplici sono i disagi cui sarebbero sottoposti gli utenti del servizio idrico dei comuni suddetti in caso di passaggio dello stesso al gestore unico ACEA ATO2, non per responsabilità diretta di quest'ultimo, ma per l'inequivocabile ed oggettiva difficoltà ad erogare un servizio con i medesimi livelli qualitativi oggi assicurati dalla gestione locale attuata dai comuni o loro controllate locali;
   il 12 e 13 giugno 2011 il referendum plebiscitario sull'acqua pubblica ha di fatto sancito la volontà, come mai prima, da parte dei cittadini a voler «mantenere pubblico il servizio idrico» con il 95,80 per cento di SI;
   evidente è la manifestazione e la volontà della democrazia diretta che nega con veemenza – si veda il risultato referendario – il proseguimento del processo di trasferimento del servizio idrico ad un soggetto di fatto privato;
   è noto il procedimento di approvazione della legge di iniziativa popolare n. 31 «Tutela, governo e gestione pubblica delle acque» in corso alla regione Lazio;
   elevati sarebbero gli aumenti di prezzo cui sarebbero soggetti i cittadini residenti nei comuni suddetti in caso di passaggio del servizio ai gestore unico;
   elevati sarebbero quindi i disagi economici cui dovrebbero far fronte i cittadini in un momento storico-economico particolarmente difficile che richiede decisioni giuste –:
   se il Governo non intenda assumere iniziative normative, con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, per dare attuazione alla volontà espressa con la consultazione referendaria, facendo altresì in modo che si pervenga alla sospensione delle procedure previste dalla riforma della gestione dei servizi idrici locali.
(4-03061)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 giugno 2016
nell'allegato B della seduta n. 640
4-03061
presentata da
DI LELLO Marco

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa alle possibili criticità dell'affidamento diretto del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale 2 – Lazio centrale – Roma ad ACEA ATO 2 s.p.a., sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  Attualmente è in corso un processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato (di seguito anche SII) avviato con l'emanazione del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto decreto «Sblocca Italia»), convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 che mira ad assicurare una governance del servizio idrico in grado di attuare efficacemente il controllo e la vigilanza sulle gestioni e garantirne la trasparenza.
  Al fine di accelerare e portare a compimento la riorganizzazione del SII, è previsto il rafforzamento del dovere di provvedere tempestivamente, con l'introduzione della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per l'autore del comportamento omissivo e con l'attribuzione del potere sostitutivo al Governo o alle regioni di fronte all'inerzia dell'amministrazione competente.
  Lo «Sblocca Italia», infatti, prevede la gestione unica del servizio e l'esercizio dei poteri sostitutivi, nel rispetto del principio di sussidiarietà:
   dello Stato nei confronti delle regioni che non avessero provveduto alla data del 31 dicembre 2014 ad identificare i nuovi enti di governo d'ambito (articolo 7, comma 1, lettera b)) che ha modificato l'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006). L'istruttoria per l'esercizio dei poteri sostitutivi è in corso ed è stata avviata con determine della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 14 maggio 2015 nei confronti delle regioni Calabria, Sicilia, Campania e Molise. Le regioni stanno provvedendo ad adeguarsi alle nuove disposizioni normative;
   delle regioni nei confronti degli enti locali che non aderiscano all'Ente di Governo d'ambito o non provvedano al trasferimento delle infrastrutture al gestore unico. Laddove la regione non provveda, dovrà essere l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Aeegsi), a segnalare l'inadempienza al Governo affinché questi possa esercitare i poteri sostitutivi.

  Per quanto riguarda la materia degli affidamenti, anche a seguito degli esiti referendari, per meglio comprendere il nuovo assetto regolatorio definito dal legislatore nazionale con il decreto "Sblocca Italia», si ritiene necessario formulare alcune brevi precisazioni.
  In premessa, è opportuno ricordare come, secondo la sentenza n. 325 del 2010, della Corte costituzionale, un servizio va considerato di rilevanza economica a condizione «che l'immissione del servigio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che, per l'applicazione dell'articolo 23-bis, è condizione sufficiente che il gestore possa immettersi in un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive possibilità di aprirsi e di accogliere, perciò, operatori che agiscano secondo criteri di economicità» e che «l'esercizio dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)».
  Nelle sentenze n. 246 del 2009 e n. 325 del 2010 la Corte costituzionale precisa, in particolare, che la competenza legislativa dello Stato sul servizio idrico, nella misura in cui è riconducibile alla tutela della concorrenza, prevale su quella regionale, e in particolare, su quella relativa ai servizi pubblici locali. Per quel che qui interessa, con la sentenza 325 del 2010 relativamente al servizio idrico integrato, la Corte afferma che «il legislatore statale, in coerenza con la menzionata (...) comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servigio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servigio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione». La rilevanza economica del servizio ne implica l'assoggettabilità alle regole della concorrenza nel rispetto degli articoli 14 e 106 del trattato di funzionamento dell'Unione europea, nonché ai precetti individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
  Al riguardo occorre altresì considerare gli esiti della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011.
  Il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 riguardava 2 quesiti.
  Il primo quesito aveva ad oggetto l'abrogazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, che nell'eliminare l'alternatività tra le diverse forme di gestione, di cui all'ex articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (che lo stesso articolo 23-bis aveva sostituito), prevedeva che l'affidamento diretto (ovvero in house providing) costituisse una deroga possibile solo quando le particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali, e geomorfologiche del contesto territoriale non consentivano un efficace ricorso alle procedure ordinarie ad evidenza pubblica.
  Il secondo quesito referendario, invece, chiedeva l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alla parte che prevedeva che la tariffa idrica garantisse un'adeguata remunerazione del capitale investito da parte del gestore.
  All'esito di tali consultazioni referendarie si è giunti innanzi tutto all'abrogazione dell'intero articolo 23-bis. Il legislatore ha tuttavia introdotto successivamente l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, che ha ripreso in larga parte la disciplina abrogata per via referendaria, sollevando dubbi di legittimità costituzionale confermati dalla successiva declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale nella sentenza n. 199 del 2012.
  L'esito positivo della seconda consultazione referendaria ha invece prodotto l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alla parte che prevedeva che la tariffa idrica garantisse un'adeguata remunerazione del capitale investito da parte del gestore. Tale abrogazione non ha fatto comunque venire meno il principio europeo del full recovery cost, in base al quale la tariffa del servizio idrico deve tendere alla copertura dei costi. Gli stessi giudici costituzionali, nella sentenza in cui hanno dichiarato ammissibile il quesito referendario (sentenza n. 24 del 2010) hanno riconosciuto il carattere coessenziale della copertura dei costi, d'altronde enunciato chiaramente dalla stessa lettera del comma 1 dell'articolo 154, così come risultante dagli esiti referendari, ove si parla di «copertura integrale dei costi di investimento e di esercito secondo il principio del recupero dei costi».
  In tema è poi intervenuto il decreto-legge. n. 133 del 2014 (cosiddetto Sblocca Italia). Con l'articolo 7, comma 1, lettera d), di tale atto normativo si è provveduto ad introdurre l'articolo 149-bis nel decreto legislativo 152/2006 che, nel disciplinare l'affidamento del servizio nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo» 152 del 2006 e del principio di unicità della gestione, rimanda all'ordinamento europeo relativamente alla forma di gestione, ovvero all'affidamento in houseproviding al ricorrere dei rigorosi presupposti imposti dalla disciplina comunitaria e consolidati dalla nutrita giurisprudenza europea sul punto («controllo analogo», «prevalenza dell'attività» e «partecipazione pubblica»).
  Inoltre, il legislatore nazionale ha ritenuto necessario che il SII sia organizzato per ambiti territoriali ottimali (ATO). L'aggregazione degli enti locali negli ATO, sancita con la legge n. 36 del 1994 prima e con il decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo, aveva ed ha lo scopo fondamentale di consentire il superamento delle frammentazioni gestionali e conseguire livelli efficienti, efficaci ed economici del servizio idrico integrato, degli assetti produttivi e infrastrutturali a vantaggio dell'utenza e della qualità del servizio; in tale settore sussistono infatti le condizioni che favoriscono situazioni di monopolio naturale che solo il ricorso ad un unico soggetto gestore può permettere di sfruttare.
  Non è pertanto consentita la gestione diretta del servizio idrico integrato da parte dei singoli comuni. Il ruolo degli enti locali rimane tuttavia centrale nell'organizzazione del SII e nelle scelte strategiche di pianificazione e programmazione degli interventi. Gli enti locali aggregati nell'ente di governo d'ambito hanno il compito di approntare ed approvare il piano d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 152 del 2006. Il piano d'ambito è il presupposto necessario per la procedura di affidamento e rappresenta l'oggetto dell'affidamento stesso. Infatti, nel piano d'ambito si sostanziano le scelte strategiche, di pianificazione e programmazione degli interventi, la forma gestionale ed il piano economico e finanziario. Per una migliore regolazione, controllo e vigilanza da parte dell'ente finalizzata in maniera particolare al controllo degli appalti e alla conseguente realizzazione degli investimenti, nello «Sblocca Italia» il legislatore ha stabilito che «al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio» (articolo 149-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come introdotto dal decreto-legge n. 133 del 2014).
  Inoltre, a tutela della concorrenza e dei consumatori, la regolazione ed il controllo del settore è in capo all'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito Aeegsi) a cui spetta, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva n. 481 del 1995, la funzione di «garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori».
  In particolare, Aeegsi ha il compito di disciplinare una metodologia tariffaria omogenea a livello nazionale e di verificare la corretta redazione del Piano d'ambito; di approvare le tariffe proposte dal soggetto competente sulla base del Piano d'ambito; di adottare direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile e amministrativa dei gestori del S.I.I., nonché la rendicontazione periodica dei dati gestionali, al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa previsti sul territorio.
  L'innovativo approccio alla regolazione consentirà di esplicitare la relazione tra gli obiettivi identificati, la selezione degli interventi necessari al loro raggiungimento e che saranno coperti dalla tariffa e i risultati attesi del miglioramento di efficienza degli operatori. Contestualmente, l'Aeegsi prefigura la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili, anche a livello territoriale, da parte degli enti d'ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione degli obiettivi specifici dai medesimi prefissati.
  Ad ogni modo, questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina.
  Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, questo dicastero continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio e sollecito, nonché a tenersi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

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