ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02885

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 134 del 09/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: BUSINAROLO FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/12/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2013
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2013
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2013
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2013
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2013
ARTINI MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2013
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 09/12/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 17/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02885
presentato da
BUSINAROLO Francesca
testo di
Lunedì 9 dicembre 2013, seduta n. 134

   BUSINAROLO, ROSTELLATO, COZZOLINO, DA VILLA, LOREFICE, BRUGNEROTTO, ARTINI e DE LORENZIS. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il servizio sanitario nazionale rimborsa i propri fornitori, per il tramite di regioni ed ASL, con svariati mesi di ritardo; tra i fornitori si annoverano anche quelle strutture private che operano in regime di convenzionamento con lo Stato;
   il paziente signor Mario (nome di fantasia, ndr) che si reca una mattina in un ospedale veronese per effettuare delle analisi di routine, con una ricetta scritta su due fogli, legge un avviso esposto in bacheca il quale precisa che, a seguito dei tagli imposti alle rimesse del servizio sanitario nazionale, il numero dei pazienti accettati non può essere superiore ai 100 per ogni giornata. E per quel giorno alle ore 08:30, la disponibilità è esaurita. In quel momento viene accettato il paziente n. 58, quindi ancora 42 persone in coda;
   il signor Mario si avvicina all'unico sportello libero, dedicato all'accettazione dei pazienti paganti e scopre che come utenti del servizio sanitario nazionale il ticket per le analisi, comprensivo dei 20 euro per i due fogli della ricetta, è pari a 54 euro;  
   senza il supporto del servizio sanitario nazionale, con esborso da parte dei pazienti, il costo delle medesime analisi ammonterebbe ad euro 46, ossia la quota del tariffario regionale aumentata del 10 per cento con immediata accettazione prima ancora delle 42 persone in attesa. Il tutto nello stesso ospedale, con gli stessi specialisti e le stesse strumentazioni, già pagati con risorse pubbliche;
   questo meccanismo distorto dipende dal ticket di 10 euro sulle visite specialistiche ripristinato con il decreto-legge n. 98 del 2011, in sede di conversione con la legge n. 111 del 2011 (Finanziaria), introdotto già dal 2007 e poi abolito nel 2008. Il ticket viene applicato su ogni ricetta per prestazioni di diagnostica e specialistica, ossia la cosiddetta «ricetta rossa» prescritta dal proprio medico curante che, per legge, può contenere fino a un massimo di otto indagini diagnostiche della stessa specialità oppure otto esami di laboratorio;
   la convenienza dipende dal numero di esami: per le analisi del sangue ad esempio se invece di otto esami per ricetta il paziente ha necessità di controllare solo 2 o 3 valori ematochimici, la convenienza di effettuare il prelievo privatamente al di fuori del Servizio pubblico è ancor maggiore;
   ciò contribuirebbe al «sorpasso della convenienza» del privato sul pubblico. È così che presso le strutture private accreditate gli esami costano meno;
   il ticket introdotto è stato declinato in modo diverso dalle varie regioni italiane:
    alcune regioni hanno rifiutato il ticket (Valle d'Aosta, provincia di Trento e Bolzano);
    alcune regioni hanno accolto i 10 euro in modo indiscriminato (Friuli, Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia);
    alcune regioni hanno modulato il ticket in base al reddito (Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Veneto, Marche);
    alcune regioni hanno modulato il ticket in base alla complessità della prestazione (Lombardia, Piemonte, Basilicata, Campania);
   la Corte costituzionale, con sentenza n. 187 del 16 luglio 2012, ha bloccato i ticket già in programma per il 2014, riguardanti varie prestazioni sanitarie attualmente non soggette a contributi economici e ha affermato che lo Stato può decidere unilateralmente solo su quelle materie di sua competenza esclusiva. In base alla sentenza, infatti, è incostituzionale l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge n. 111 del 2011, nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte con regolamento da emanare ai sensi della legge n. 400 del 1988 su proposta dei ministri della salute e dell'economia. Le misure di compartecipazione – spiega la Consulta – devono essere aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle prestazioni;
   sembra che il servizio sanitario nazionale negli ultimi anni si stia orientando verso un sistema sanitario privato, tale da costringere il cittadino ad acquistare la prestazione sanitaria direttamente dal privato, clinica o ambulatorio che sia;
   la struttura privata dal canto suo ha convenienza a tenere i prezzi dei servizi leggermente inferiori ai ticket imposti dalla legge, visto che il cittadino paga subito, mentre quanto dovuto dallo Stato viene incassato dopo mesi o anni;
   il paziente può accedere ad una prestazione sanitaria ad un prezzo inferiore se si reca presso una struttura di una regione diversa da quella in cui risiede;
   è prevedibile che il capitolo di entrate del bilancio pubblico relativo alle prestazioni sanitarie andrà via via diminuendo a favore della sanità privata, con ovvie e pesantissime ripercussioni sullo Stato sociale e l'assistenza alle fasce deboli, nonché sugli investimenti da dedicare all'intero sistema sanitario nazionale –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa e delle loro conseguenze per l'intero sistema sanitario nazionale;
   a quanto ammonti l'entità dei ticket, suddivisi tra strutture pubbliche e strutture private accreditate, pagati annualmente dai cittadini che, credendo nella bontà della parola ticket come strumento per favorire il paziente, accedono alle prestazioni come utenti del servizio sanitario nazionale;
   quali interventi intenda mettere in atto per modificare il modus operandi a cui ci si riferisce in premessa, per garantire ai pazienti i tempi di accesso ai servizi sanitari, il livello dei costi e gli standard qualitativi degli stessi. (4-02885)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

servizio sanitario nazionale

prezzo ridotto

medicina convenzionata

terapeutica

servizio sanitario

stato sociale