ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02882

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 134 del 09/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: BRAMBILLA MICHELA VITTORIA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/12/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 09/12/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02882
presentato da
BRAMBILLA Michela Vittoria
testo di
Lunedì 9 dicembre 2013, seduta n. 134

   BRAMBILLA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   fonti di stampa, in particolare Il Giornale del 25 novembre 2013, riferiscono la vicenda dell'abbandono di un neonato da parte della madre, donna non coniugata né convivente con il padre del bambino;
   secondo la fonte citata, la donna in questione, dopo aver scoperto di essere incinta, ha interrotto ogni contatto con il padre del bambino facendo perdere le proprie tracce, ovvero cambiando domicilio, numero di cellulare ed ogni elemento utile per essere rintracciata;
   di fronte al muro di silenzio costruito dalla madre, il padre biologico del bambino non si è arreso ed ha deciso di rivolgersi ad un legale, l'avvocato Roberto De Maio, per riuscire a riprendere i contatti;
   la donna ha risposto attraverso il suo legale dichiarando che in «merito alla presunta paternità, lei non ha nulla da dire»;
   l'avvocato De Maio si rivolge, quindi, al tribunale dei minori, dove, dopo un mese di indagini di polizia giudiziaria, viene riconvocato dal giudice, il quale spiega che non solo non può dire nulla, ma non può spiegare nemmeno le ragioni del silenzio;
   l'avvocato De Maio, considerato lo svolgimento dei fatti, deduce che le ragioni del silenzio sono legate con grande probabilità al mancato riconoscimento del nascituro da parte della madre, circostanza questa che costringe ex lege (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) al silenzio totale non solo il giudice del tribunale dei minori, ma anche l'ufficiale di stato civile, l'ospedale e tutti coloro che in un modo o nell'altro vengono in contatto con la puerpera;
   la madre, infatti, quando partorisce ha la facoltà di non riconoscere il bambino (anche se è coniugata) e di chiedere un anonimato che costringe tutti alla segretezza, imponendo alle istituzioni di farsi carico del nascituro, di cui la madre si libera completamente, in nome dell'esigenza di salvaguardare chi al momento del parto abbia manifestato la precisa volontà di non essere menzionata nell'atto di nascita;
   in questo modo neanche il padre può richiedere il riconoscimento e l'affidamento del neonato, possibilità che gli viene negata dal mancato riconoscimento da parte della madre;
   la legge attribuisce, dunque, alla madre il diritto discrezionale di riconoscere o meno un figlio, anche a scapito dei diritti dei terzi, in particolare di quelli del padre biologico;
   l'ordinamento giuridico italiano e tutti gli strumenti di diritto internazionale sottolineano l'importanza della famiglia naturale e della necessità che essa rappresenti il riferimento preferenziale del minore;
   le Carte internazionali esprimono una concezione del rapporto genitoriale orientata al favor minoris: l'articolo 6 della Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale dell'Onu il 20 novembre 1959, prevede che «il fanciullo, nei limiti del possibile, deve crescere sotto la custodia e la responsabilità di genitori», l'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, dispone che il figlio, fin dalla nascita ha, «per quanto possibile, il diritto di conoscere i propri genitori» ed ancora l'articolo 9 della medesima Convenzione contempla che «gli Stati vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti non decidano (...) che questa separazione è necessaria nel preminente interesse del minore»;
   sempre secondo quanto riportato dalle fonti di stampa, il bambino non riconosciuto dalla madre sarebbe stato già dichiarato adottabile dal tribunale dei minori e, dunque, nel caso in cui venisse trovata una famiglia dalla quale essere accolto, il padre naturale non potrebbe più fare nulla;
   il procedimento d'adozione ha sempre carattere sussidiario e da ciò consegue che esso possa avere inizio solo ove la famiglia naturale non sia in grado, con certezza e in modo perpetuo, di adempiere i suoi compiti, il padre, ad oggi, sulla base delle dichiarazioni rese dal legale, sarebbe intenzionato a presentare un'istanza di sospensione del procedimento di adozione finalizzata al perfezionamento della richiesta di riconoscimento e affidamento –:
   se e quali iniziative anche di carattere normativo nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro intenda intraprendere perché possano essere gestiti casi come quello in questione e casi simili ove, contrariamente alla madre, il padre biologico intenda riconoscere il proprio figlio e sia stato impossibilitato ad esprimere tempestivamente la volontà genitoriale, per assicurare la tutela dell'interesse prevalente del bambino come riconosciuto dalle Convenzioni internazionali. (4-02882)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

protezione dell'infanzia

giurisdizione minorile

carta internazionale

diritti del bambino

fanciullo

maternita'

prima infanzia