ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02823

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 131 del 04/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: PICCHI GUGLIELMO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 04/12/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 04/12/2013
Stato iter:
20/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/02/2014
GIRO MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/02/2014

CONCLUSO IL 20/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02823
presentato da
PICCHI Guglielmo
testo di
Mercoledì 4 dicembre 2013, seduta n. 131

   PICCHI. — Al Ministro degli affari esteri . — Per sapere – premesso che:
   dalla stampa si apprende che una cittadina italiana affetta da disabilità psichica sia stata sottoposta sotto ordine dell'autorità giudiziaria del Regno Unito a parto cesareo e che per la figlia sia stata disposta l'adottabilità;
   la bambina di cui è stata disposta l'adozione è cittadina italiana e come tale deve essere tutelata dalla nostro Paese e secondo le normative italiane –:
   quali azioni intenda intraprendere per sostenere la tutela legale e assistere il rientro in Italia della connazionale e di sua figlia;
   quali siano state le circostanze che hanno prodotto l'esito dell'intervento dell'autorità inglese e che cosa avrebbe potuto essere fatto per evitarlo. (4-02823)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 177
4-02823
presentata da
PICCHI Guglielmo

  Risposta. — La cittadina italiana in questione veniva ricoverata presso l'unità psichiatrica dell'Ospedale di Chelmsford (Essex, Regno Unito) il 13 giugno 2012 a causa di una crisi dovuta a precedentemente diagnosticata sindrome bipolare con episodi maniaco-psicotici, mentre frequentava un corso di formazione della «Ryanair».
  La polizia inglese prendeva contatto con la madre della stessa per informarla della situazione. Né la connazionale, né alcun suo familiare ritenevano di informare dell'accaduto il Consolato generale a Londra.
  Risulta dalla successiva ricostruzione del decreto del tribunale per i minorenni di Roma del 20 settembre 2013 che i servizi sociali inglesi avessero sin dal 26 luglio 2012 informato il tribunale per i minorenni di Firenze dell'accaduto, comunicando che la signora era in stato interessante e che, a causa delle sue condizioni di salute, non avrebbe potuto aver cura della nascitura. Risulta anche che i servizi sociali inglesi avessero avuto contatti approfonditi con la famiglia prima e dopo la nascita della bambina per stabilire se vi fosse qualcuno che potesse prendersene cura.
  La signora ed i suoi familiari non si sono mai rivolti al Consolato generale d'Italia a Londra durante il periodo di degenza presso l'ospedale psichiatrico nell'Essex, né in un momento successivo. In particolare, né la signora né i suoi legali hanno ritenuto di chiedere alcuna assistenza il 1o febbraio 2013, quando la connazionale avrebbe preso parte all'udienza sul caso presso la Corte distrettuale di Chelmsford, conclusasi con la decisione di affidamento preadottivo della piccola nata ad una famiglia inglese. La mancata richiesta di assistenza consolare rileva tanto più quando si consideri che proprio la presenza della signora all'udienza ha rappresentato per il tribunale per i minorenni di Roma un riconoscimento da parte della connazionale della giurisdizione inglese sul caso (decreto del 20 settembre 2013).
  Solo a distanza di quasi un anno dall'accaduto, il 9 maggio 2013, i legali della signora hanno contattato il Consolato generale d'Italia a Londra inviando un fax che, in termini generici, segnalava un reato di «traffico di minori» da parte delle autorità inglesi e chiedeva al Consolato di «aprire un'inchiesta sulla vicenda». Nella comunicazione non si faceva menzione alcuna dell'avvenuto parto cesareo, dei motivi che avevano condotto le autorità inglesi al ricovero, e si faceva stato di aver avviato un'azione presso il tribunale per i minorenni di Firenze.
  Il tribunale per i minorenni di Firenze il 17 maggio 2013 stabiliva la non sussistenza della propria giurisdizione. In data 28 maggio 2013 il nostro Ministero della giustizia rigettava l'istanza del 9 maggio 2013 sopra indicata, ribadendo che la decisione della corte inglese di Chelmsford poteva essere impugnata solo nell'ordinamento britannico e con le procedure che trovano applicazione nel Regno Unito.
  Il 31 ottobre 2013 il Consolato generale riceveva copia del decreto del tribunale per i minorenni di Roma del 20 settembre 2013 che, nel confermare la giurisdizione dei tribunali inglesi sulla vicenda nei termini poc'anzi citati, ha stabilito anche che «la decisione giudiziale inglese non può essere riconosciuta (ossia recepita nell'ordinamento italiano) per contrarietà ai principi richiamati, che costituiscono nella materia adozionale parte integrante dell'ordine pubblico interno ed internazionale».
  Nella ricostruzione dei fatti contenuta nel citato decreto del tribunale di Roma si è venuti per la prima volta a conoscenza della nascita per parto cesareo della bambina.
  Si è del resto appreso che anche le altre due figlie della signora erano nate con parto cesareo, il che rende la decisione – che le autorità sanitarie britanniche hanno sottolineato aver adottato per salvaguardare la salute della madre e della bambina – comprensibile perlomeno da un punto di vista medico.
  Il Consolato generale ha immediatamente preso contatto con i servizi sociali inglesi sulla questione ed ha incaricato un avvocato di fiducia di elaborare una strategia legale. Ciò per valutare i margini di una possibile azione di assistenza alla nostra connazionale, sia pur nell'ambito degli evidenti limiti posti dall'indipendenza della magistratura e dell'acclarata giurisdizione britannica sul caso.
  Con comunicazione del 6 dicembre 2013 il tribunale per i minori di Firenze ha fornito ulteriori elementi dai quali risulta che:
   i servizi sociali inglesi avevano all'epoca preso immediatamente contatti con il Servizio sociale presso l'unità sanitaria locale di Siena;
   la nonna materna aveva confermato la sua indisponibilità ad occuparsi della nascitura «delegando ai servizi sociali competenti l'adozione di qualsiasi provvedimento si rendesse necessario»;
   la signora non era mai stata in grado di occuparsi in modo idoneo e continuativo delle sue figlie per le perduranti condizioni di disagio psichiatrico unite a problemi di alcolismo e tossicodipendenza già rilevate dalla Corte Suprema di Los Angeles, che aveva privato dal 2007 al 2009 la signora e l'ex marito della potestà genitoriale;
   la signora ha tenuto nei confronti delle figlie condotte pregiudizievoli ben descritte nelle relazioni sociali, tanto da ingenerare nelle stesse paura anche solo di vederla e marcate reazioni di rifiuto;
   la stessa dichiara di non essere più d'accordo nell'affidare le figlie, compresa l'ultima nata, ad una zia paterna e dichiara inoltre di aver firmato di fretta l'istanza di affido delle figlie alla zia su suggerimento del suo legale per bloccare il procedimento di adozione in Inghilterra.

  Per completezza di informazione, si segnala che il padre della connazionale in una recente intervista rilasciata al «Mail on Sunday» ha espresso il proprio sostegno all'operato dei servizi sociali britannici, sostenendo che a sua figlia (per le sue condizioni) non possa essere permesso di tenere l'ultima nata. Aggiunge inoltre che i servizi sociali inglesi accompagnarono la figlia in Italia, quando vi è rientrata, chiedendo a lui, alla sua ex moglie ed al padre della bambina se volevano prendersi cura della stessa, ottenendo risposte negative da tutti.
  Il Consolato generale a Londra è in contatto con il legale della signora, avvocato Oliva. Si resta in attesa che lo studio Brendan Fleming, che assiste la connazionale in Inghilterra, sottoponga il caso al Presidente della
«Family Division» dell'Alta Corte, che aveva espresso il suo interessamento sulla vicenda. Solo una volta che i legali della connazionale avranno proceduto in tal senso il Consolato generale potrà intervenire in giudizio in qualità di amicus curiae per verificare se le procedure nella vicenda siano state rispettate e per far conoscere al giudice quanto contenuto nel decreto del tribunale per i minorenni di Roma del 20 settembre 2013, in particolare sulla contrarietà della decisione giudiziale inglese a principi dell'ordine pubblico interno ed internazionale.
  Non risulta che lo studio Brendan Fleming abbia ancora presentato istanza al giudice.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteriMario Giro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

adozione di minore

disabile

Regno Unito

tutela

cittadino della Comunita'