ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02778

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 130 del 03/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: POLVERINI RENATA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/12/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 03/12/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 02/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02778
presentato da
POLVERINI Renata
testo di
Martedì 3 dicembre 2013, seduta n. 130

   POLVERINI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (da ora DAP) da più di un decennio ha posto il problema di chi debba curare, dopo il giudizio con rito direttissimo, la traduzione di persone nei cui confronti sia emesso un provvedimento di arresti domiciliari o per le quali, a seguito di giudizio direttissimo, sia pronunciata condanna a pena detentiva con trasferimento presso un istituto penitenziario;
   come ampiamente evidenziato dall'UGL polizia penitenziaria in una nota del 14 maggio scorso consegnata all'allora vice capo vicario dottoressa Matone, il problema è stato affrontato presso gli uffici giudiziari di Roma sin dal 2001 con apposite direttive inoltrate agli organi giudiziari della capitale, riassumendo le competenze della polizia penitenziaria in materia di traduzioni ed accogliendo in parte la tesi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fondata sul principio generale secondo cui la traduzione compete alla polizia penitenziaria a condizione che il soggetto abbia fatto ingresso in carcere e sia stato assunto in carico matricolare da un istituto penitenziario, così da poter acquisire formalmente e giuridicamente lo status di detenuto;
   l'assetto normativo del servizio traduzioni e piantonamenti del Corpo di polizia penitenziaria è stato profondamente rivisto con il decreto ministeriale 8 febbraio 2012, istitutivo dell'ufficio centrale della sicurezza e delle traduzioni nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e poi con la circolare DAP 14 marzo 2013, n. 3643/6093, recante il nuovo modello operativo delle traduzioni, la cui entrata in vigore comporta anche la contestuale abrogazione del vecchio modello (circolare DAP 30 luglio 1998, n. 3433/5933) e di tutte le disposizioni in materia, incompatibili con il nuovo modello operativo;
   il paragrafo 3 del Nuovo modello operativo del servizio traduzioni, sviscerando sostanzialmente quanto già deducibile dalla normativa primaria (articolo 42-bis, legge n. 354 del 1975, recante l'ordinamento penitenziaria) e secondaria vigente (articolo 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, inerente il nuovo regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario e 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 1999, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria), ha chiarito in modo inequivoco le competenze della polizia penitenziaria in materia di traduzioni e piantonamenti, riconoscendo «quale principio di carattere generale, la competenza della polizia penitenziaria in materia di traduzioni e piantonamenti nei confronti dei soggetti che siano preventivamente assunti in carico da un istituto penitenziario mediante l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 7 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale (decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334). Criterio determinativo della competenza, in tutti quei casi che possono sollevare perplessità in ordine alla forza di Polizia tenuta ad eseguire la traduzione, dovrà pertanto essere considerato quello della preventiva immatricolazione»;
   al fine di evitare equivoci, poi, sempre il citato § 3 afferma che «Il servizio traduzioni dei detenuti e degli internati è stato diversamente regolamentato per le categorie dei soggetti di seguito elencati», tra i quali si annoverano anche i «(...) f) soggetti nei cui confronti, a seguito della convalida dell'arresto senza dibattimento contestuale, siano stati disposti gli arresti domiciliari, ovvero tradotti direttamente dal Palazzo di Giustizia al domicilio: la traduzione è effettuata dalla autorità di polizia che ha operato l'arresto; g) soggetti condannati con giudizio direttissimo alla pena detentiva da espiare presso un istituto penitenziario: la traduzione è effettuata dalla autorità di polizia che ha operato l'arresto»;
   si ritiene che la nuova disciplina delle traduzioni contrasti con la prassi adottata sin dal 2001 presso vari uffici giudiziari e quindi con l'espletamento di attività non previste dal nuovo modello operativo, imponendo alla polizia penitenziaria l'esecuzione di traduzioni di detenuti di fatto non dovute;
   l'esecuzione delle traduzioni in questione pone a rischio la salute degli operatori e i soggetti arrestati poiché questi ultimi sono privi di nulla osta sanitario (v. l'articolo 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, recante il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario) che sancisca l'idoneità del soggetto ad essere tradotto con i furgoni per il trasporto detenuti del Corpo di polizia penitenziaria;
   l'emanazione della legge n. 9 del 2012 (cosiddetta legge svuotacarceri) avrebbe dovuto, deflazionare gli ingressi presso gli istituti penitenziari, limitando il fenomeno delle cosiddette porte girevoli, e quindi riducendo il carico di lavoro dei nuclei traduzioni e piantonamenti della polizia penitenziaria;
   a fronte dell'adozione del citato provvedimento normativo, e con riferimento agli uffici giudiziari di roma, l'UGL polizia penitenziaria ha evidenziato che nel 2012, su 6893 arrestati transitati dalle camere di sicurezza del tribunale di Roma in composizione monocratica, sono stati accompagnati presso i penitenziari della capitale n. 1097 soggetti arrestati (di cui n. 653 destinati alla casa circondariale di Regina Coeli; n. 386 diretti alla casa circondariale di Rebibbia e n. 58 da tradurre alla casa circondariale Femminile di Rebibbia), con un trend che non accenna a diminuire durante il 2013;
   l'organizzazione dei giudizi direttissimi pesa in modo notevole sull'organizzazione del servizio dei nuclei traduzioni di Roma, impedendo una ordinaria programmazione del servizio, con una evidente antieconomicità dell'attività operativa, riconducibile al dispendio di personale, di lavoro straordinario e di riposi revocati, sopportati dalla polizia penitenziaria;
   l'UGL polizia penitenziaria segnala, altresì, la prassi invalsa presso alcuni uffici giudiziari della Penisola di ordinare al Corpo di polizia penitenziaria la traduzione di soggetti internandi –:
   se intenda assumere iniziative per quanto di competenza affinché il Corpo di polizia penitenziaria esegua solo le traduzioni previste dal nuovo modello operativo del servizio (decreto ministeriale 8 febbraio 2012 e circolare DAP 14 marzo 2013, n. 3643/6093) e non anche quelle dei soggetti arrestati che debbono essere condotti dal tribunale agli istituti penitenziari, per effetto di ordinanze di custodia cautelare in carcere o per provvedimenti di immediata condanna, ovvero dei soggetti internandi e affinché siano eseguite solo le traduzioni previste dal nuovo modello operativo, evitando quelle di soggetti non in carico agli istituti penitenziari;
   se intenda assumere un'iniziativa normativa affinché il principio sub § 3 del nuovo modello operativo del servizio (circolare DAP 14 marzo 2013, n. 3643/6093), nella parte in cui si afferma «la competenza della polizia penitenziaria in materia di traduzioni e piantonamenti nei confronti dei soggetti che siano preventivamente assunti in carico da un istituto penitenziario mediante l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale (decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334). Criterio determinativo della competenza, in tutti quei casi che possono sollevare perplessità in ordine di polizia tenuta ad eseguire la traduzione, dovrà pertanto essere considerato quello della preventiva immatricolazione» sia recepito nella legislazione primaria. (4-02778)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

societa' di servizi

stabilimento penitenziario

polizia

detenuto

regime penitenziario

sicurezza del lavoro