ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02753

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 128 del 29/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: BARBANTI SEBASTIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 29/11/2013
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 29/11/2013
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 29/11/2013
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 29/11/2013
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 29/11/2013
ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 29/11/2013
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 29/11/2013
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 29/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 29/11/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 08/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02753
presentato da
BARBANTI Sebastiano
testo di
Venerdì 29 novembre 2013, seduta n. 128

   BARBANTI, RIZZETTO, PARENTELA, CECCONI, DE LORENZIS, DA VILLA, ROSTELLATO, TOFALO e SEGONI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione . — Per sapere – premesso che:
   si rappresenta che la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, del 15 marzo 2006, n. 1370, ha chiarito che l'obbligo di pubblicazione degli atti degli enti locali debba riferirsi non solo alle deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta), ma anche alle determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola «deliberazione» ab antiquo, sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici, ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante;
   non è sufficiente pubblicare le determine dirigenziali integralmente in formato pdf, ma occorre attenersi a regole tecniche precise (link a progetti, contratti, curriculum capitolato forniture, servizi e altro). Nell'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 134 del 2012, è anche prevista, a partire dal 1° gennaio 2013, la non efficacia legale detratto con responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile del funzionario che non adempie agli obblighi;
   in particolare, il decreto sviluppo n. 83 del 2012 ha modificato completamente le modalità di pubblicazione degli atti che comportano compensi e corrispettivi di importo superiore a 1.000 euro, per cui, a partire dal 1° gennaio 2013, sono in vigore norme certe e più gravose che non possono assolutamente essere disattese dalle amministrazioni pubbliche, pena la non efficacia legale dell'atto interessato;
   il decreto legislativo 33 del 2013, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», dispone espressamente che le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
   un caso emblematico di mancato rispetto dell'obbligo è quello del comune di Paola, ove non ci si trova di fronte ad una semplice mancanza di trasparenza ma anche a una mancata applicazione di una legge che stabilisce la inefficacia dell'atto non pubblicato e l'addebito delle responsabilità e dei danni subiti al dirigente di turno;
   le pubblicazioni di cui all'articolo 32, comma 2, della Legge 69 del 2009 hanno effetto di pubblicità legale;
   la responsabilità della pubblicazione on-line del responsabile del procedimento di pubblicazione individuato dalla direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
   affinché il processo di pubblicazione online possa generare un prodotto atto ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale è necessario che esso garantisca la conformità di quanto pubblicato all'originale, l'autorevolezza dell'ente emanatore e del sito web, la validità giuridica dei documenti e quindi la loro veridicità, efficacia e perdurabilità nel tempo;
   nella pubblicazione sull'albo online devono essere rispettati i requisiti di accessibilità e usabilità validi per qualsiasi documento pubblicato su un sito web, al fine di erogare servizi e fornire informazioni che siano fruibili senza discriminazioni;
   in particolare, la pubblicazione online deve garantire:
    autorevolezza e autenticità del documento pubblicato;
    conformità all'originale, cartaceo o informatico;
    preservazione del grado di giuridicità dell'atto ossia non degradazione dei valori giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web;
    inalterabilità del documento pubblicato;
    possibilità di conservazione, a norma di legge, del documento –:
   se sia a conoscenza dei fatti illustrati in premessa;
   se e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare affinché siano rispettate le norme relative alla pubblicazione degli atti – spesso disattese da numerosi enti locali – alla luce della considerazione ulteriore della ricaduta negativa sul buon andamento e l'imparzialità dei pubblici uffici. (4-02753)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

societa' di servizi

prestazione di servizi

trasparenza amministrativa

diffusione delle informazioni

applicazione della legge