Legislatura: 17Seduta di annuncio: 128 del 29/11/2013
Primo firmatario: LAFFRANCO PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/11/2013 MILANATO LORENA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/12/2013 GELMINI MARIASTELLA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/12/2013 FAENZI MONICA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/12/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 29/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 05/05/2014 MARTINA MAURIZIO MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 04/12/2013
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/12/2013
RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/05/2014
CONCLUSO IL 05/05/2014
LAFFRANCO, FABRIZIO DI STEFANO, MILANATO, GELMINI, FAENZI. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
. — Per sapere – premesso che:
l'agroalimentare made in Italy rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;
il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio «Italia» non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'export, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;
il made in Italy agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività «ad alto valore aggiunto» e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;
il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale – considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore – ma, altresì, come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;
in agricoltura sono presenti circa 820 mila imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;
gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate l'anno;
la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l'intera filiera, a circa 105 mila addetti, di cui 50 mila nel solo comparto dell'allevamento;
sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini (ANAS), l'Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania, pari a 535.309 tonnellate;
articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;
molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;
l'articolo 26, comma 2, lettera b) del Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, prevede che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI del regolamento medesimo – tra le quali sono contemplate le carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate – rinviando l'applicazione della norma a successivi atti di esecuzione da adottare entro il 13 dicembre 2013 –:
quali azioni il Ministro intenda adottare al fine di promuovere in sede comunitaria il rispetto, del termine del 13 dicembre 2013, imposto dal regolamento 1169/2011/CE, per l'attuazione dell'obbligo di indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza con riferimento alle carne suine. (4-02746)
Risposta. — Per quanto concerne l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari con particolare riferimento alle carni suine e le altre iniziative a tutela dell'agroalimentare made in Italy, ritengo importante ricordare innanzitutto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sempre svolto un ruolo determinante nelle sedi europee, concertando la posizione negoziale in materia di tracciabilità con il Ministero della salute, al fine di coniugare le esigenze di tutela dei consumatori e di difesa della produzione italiana sui mercati nazionali ed esteri.
Ciò premesso, segnalo con soddisfazione la recente adozione, anche grazie al sostegno dell'Italia, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1377/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che stabilisce i criteri di etichettatura per gli operatori del settore alimentare delle carni fresche, refrigerate o congelate di suino, ovino, caprino e di volatili, destinate alla commercializzazione.
Tra le nuove prescrizioni è stata introdotta quella relativa all'indicazione trasparente del Paese di origine, o il luogo di provenienza, nel quale gli animali sono stati allevati e macellati, dando così attuazione concreta al citato articolo 26 del regolamento (CE) n. 1169/2011.
La modifica del quadro giuridico europeo di riferimento rappresenta, dunque, un risultato notevole a beneficio dei consumatori poiché garantisce una maggiore conoscibilità dei prodotti attraverso le informazioni in etichetta, ma anche un importante passo avanti in favore delle più efficaci azioni che possono essere attuate a tutela del made in Italy.
A tal proposito si può affermare che le modifiche apportate al testo originario proposto dalla Commissione, tra le quali il raddoppio del periodo minimo di allevamento per poter indicare in etichetta il Paese di allevamento dell'animale, sono state sostenute in sede negoziale dalla delegazione italiana proprio con la finalità di evitare di fornire al consumatore informazioni con modalità poco trasparenti o addirittura fuorvianti rispetto alla realtà produttiva, contribuendo quindi a dare maggiore chiarezza circa le procedure da seguire per l'apposizione delle diciture in etichetta che segue anche la carne suina nelle varie fasi di commercializzazione e alla tutela del «made in Italy».
Il regolamento di esecuzione suindicato prevede la possibilità di utilizzare il termine «origine» solo nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese nonché di indicare il luogo di provenienza delle carni secondo lo schema seguente:
per tutte le specie – l'indicazione «origine Italia» può essere utilizzata solo se: l'animale è nato, allevato e macellato in Italia;
suini – l'indicazione «allevato in Italia» può essere utilizzata solo se: l'animale viene macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia; l'animale è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 chilogrammi e viene macellato ad un peso superiore agli 80 chilogrammi; l'animale viene macellato ad un peso inferiore agli 80 chilogrammo ed ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia;
ovi-caprini: l'indicazione «allevato in Italia» può essere utilizzata solo se: l'animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia; l'animale viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia;
pollame: l'indicazione «allevato in Italia» può essere utilizzata solo se: l'animale ha trascorso almeno l'ultimo mese in Italia; l'animale viene macellato sotto 1 mese di età ed ha trascorso l'intero periodo di ingrasso in Italia.
Nel rispetto degli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1169 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il citato regolamento di esecuzione n. 1337 del 2013 consente anche la possibilità di integrare le informazioni sull'origine sopra sintetizzate, con ulteriori informazioni relative alla provenienza della carne, tra cui un livello geografico più dettagliato. Il sistema europeo sintetizzato si applicherà a partire dal 1o aprile 2015.
Si fa presente, comunque, che, a livello nazionale, oltre il 70 per cento degli allevatori di suini italiani produce carne nel rispetto dei disciplinari delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
I disciplinari dei prodotti della salumeria DOP e IGP italiani, approvati a livello comunitario, impongono che i suini appartenenti a razze appositamente selezionate, vengano allevati in condizioni di benessere e seguendo un programma alimentare studiato per le diverse fasi di allevamento.
Gli allevatori e i macelli aderenti ai circuiti delle produzioni DOP ed IGP sono controllati da istituti, pubblici o privati, designati da questo Ministero, i quali monitorano la certificazione dei suini destinati alla trasformazione, le movimentazioni degli animali lungo tutto la filiera, attraverso dei sistemi di tracciabilità degli animali nonché dei trasformati.
L'allevatore degli animali destinati all'allevamento applica all'animale il proprio codice e il mese di nascita tramite un timbro indelebile sulla coscia entro 30 giorno dalla nascita. I suini destinati al macello, tramite la certificazione unificata di conformità (CUC), vengono certificati attraverso i tatuaggi relativi all'allevamento di nascita, alla partita ed al tipo genetico prevalente. La CUC è accompagnata da eventuali certificati relativi agli spostamenti dei suini nel corso della loro vita in allevamenti diversi da quello di nascita. Il macello, tramite timbro indelebile impresso sulla cotenna, appone il proprio codice di identificazione (PP) su ogni coscia, dopo aver accertato che essa possieda i requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Tale codice sarà necessario allo stagionatore per identificare e registrare la carne all'inizio del processo di stagionatura. Nel caso dei prosciutti DOP di Parma e di San Daniele viene apposto sulle cosce un sigillo metallico prenumerato.
Per i prodotti made in Italy a denominazione protetta le azioni fraudolente hanno, pertanto, margini ridotti e la rete delle azioni di controllo e vigilanza offre valide e reali garanzie sia per i produttori che per i consumatori.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: Maurizio Martina.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 2001 0165
EUROVOC :denominazione del prodotto
suino
allevamento
acquisto
controllo sanitario
frode
ispezione degli alimenti
produzione nazionale
superficie agricola utilizzata
denominazione di origine