ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02739

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 128 del 29/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: LAFFRANCO PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/11/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02739
presentato da
LAFFRANCO Pietro
testo di
Venerdì 29 novembre 2013, seduta n. 128

   LAFFRANCO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 203 della legge n. 662 del 1996, sostituendo il primo comma dell'articolo 29 della legge n. 160 del 1975, ha stabilito che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni, sussiste per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
    a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
    b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
    c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
    d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli;
   in forza della suddetta disposizione — in tema di società in nome collettivo — la partecipazione del socio al lavoro aziendale con il carattere dell'abitualità e della prevalenza, costituisce condicio sine qua non ai fini dell'iscrizione del socio alla gestione IVS di riferimento;
   tale principio è stato espressamente confermato nella pronuncia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta all'atto di interpello n. 78/2009, dove si precisa che ai fini dell'iscrizione, occorre la «personale partecipazione ai lavoro aziendale del socio col carattere dell'abitualità e della prevalenza», così come successivamente recepito nella circolare INPS n. 14 del 3 febbraio 2012;
   in tema di società che gestiscono immobili propri, l'iscrizione dei soci alla gestione IVS non sarà dovuta, qualora la gestione non si esplichi attraverso una ulteriore e più ampia attività — come ad esempio l'erogazione di servizi a terzi, la costruzione e/o la compravendita immobiliare — ma rimanga attratta nell'alveo del «mero godimento», i cui frutti, non possono essere perciò considerati reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR (circolare INPS n. 171 del 6 novembre 2003);
   è chiaro dunque, come ai fini dell'iscrizione non rilevi l'oggetto sociale o comunque la forma assunta dalla società, ma piuttosto la presenza dell'elemento «soggettivo» costituito dal concreto e personale apporto lavorativo prestato dal socio nell'ambito dell'azienda. In difetto, si arriverebbe all'assurda conclusione che tutti i soci di società in nome collettivo debbano essere iscritti d'ufficio alla gestione IVS per il loro status di «socio»;
   il Ministero — e da ultimo la stessa INPS nella circolare n. 78 del 14 maggio 2013 — ha altresì sottolineato che i requisiti di abitualità e prevalenza non possono essere presunti, né desunti o suffragati dalla mera qualità di socio di società di persone, ma devono essere dimostrati dall'istituto previdenziale caso per caso, questo anche al fine di evitare provvedimenti di iscrizione d'ufficio fondati su mere presunzioni, cui segue, nella migliore delle ipotesi, l'annullamento del provvedimento in autotutela o, peggio ancora, la soccombenza dell'istituto in giudizio, rilevato il difetto di attività di indagine durante l'attività istruttoria;
   a fronte di quanto esposto, risulta all'interrogante che tali chiare disposizioni non vengano applicate in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. In particolare, parrebbe che frequentemente soci di società in nome collettivo che non svolgano più alcuna attività lavorativa all'interno della società — neppure per brevi periodi o in via residuale — siano iscritti dall'Inps d'ufficio alla gestione previdenziale di categoria, in virtù del mero status di socio, senza alcuna indagine diretta ad accertare la concreta esistenza del presupposto «soggettivo» sopra ricordato;
   una fattispecie tipica e molto frequente, è rappresentata dal pensionato ex artigiano che, raggiunta l'età pensionistica, cessa l'attività lavorativa e, mantenendo una quota della società, si limita a percepire i frutti derivanti dalla locazione dell'immobile posseduto — ove in precedenza svolgeva la propria attività lavorativa — e venga per ciò solo iscritto d'ufficio alla gestione previdenziale –:
   se sia a conoscenza che alcune sedi territoriali INPS, nell'ambito dell'operazione Poseidone — in caso di errata compilazione della casella «attività prevalente» nella dichiarazione dei redditi — non si attengono alle indicazioni contenute nel messaggio INPS n. 12698 del 2011, e per l'effetto non procedono ad annullare le iscrizioni d'ufficio alla gestione IVS, nonostante venga prodotta idonea documentazione, rilasciata dall'Agenzia delle entrate, attestante la correzione del relativo quadro della denuncia dei redditi;
   quali siano le misure che si intendono adottare, affinché vi sia una corretta e uniforme applicazione della sopra citata disciplina in tutte le sedi INPS del territorio nazionale. (4-02739)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 1996 0662

EUROVOC :

locazione immobiliare

procedura amministrativa

punto di vendita