Legislatura: 17Seduta di annuncio: 126 del 27/11/2013
Primo firmatario: RABINO MARIANO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 27/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 27/11/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/11/2013
SOLLECITO IL 22/06/2016
RABINO e MONCHIERO. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
con la legge 30 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, veniva statuito che per i lavoratori esposti ad amianto per un periodo superiore ai dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, venisse moltiplicato per il coefficiente 1,5 ai fini del calcolo della misura della prestazione pensionistica e della maturazione del diritto d'accesso alla medesima;
con la legge finanziaria dello Stato, 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 133, comma 3, i suddetti benefici sono stati estesi ai lavoratori dell'ex Acna di Cengio (SV), indipendentemente dagli anni di esposizione alle sostanze nocive alla salute;
con la riforma della legge sull'amianto (legge n. 326 del 2003), il coefficiente è stato ridotto da 1,50 a 1,25, stabilendo altresì che esso si sarebbe applicato solo ai fini del computo del quantum pensionistico ma non per la maturazione dell'anzianità contributiva;
con una lettera del 21 ottobre 2005, il direttore per le politiche previdenziali pro tempore del Ministero della salute impartiva, invece, all'INPS direttive nel senso di riconoscere ai lavoratori in questione la rivalutazione mediante applicazione del coefficiente di 1,50;
una sentenza del giudice del lavoro presso il tribunale di Mondovì (CN) dichiarava il diritto dei ricorrenti, lavoratori delle ditte esterne che avevano prestato servizio nello stabilimento Acna, alla rivalutazione dell'anzianità mediante applicazione del coefficiente di 1,50 (sentenza confermata dalla Corte d'appello di Torino e conforme all'orientamento seguito anche dal tribunale di Savona e dalla Corte d'appello di Genova) e a partire dall'aprile 2011, la Corte d'appello di Torino ha mutato orientamento, sostenendo il diritto al beneficio ma con il coefficiente ridotto all'1,25;
molti lavoratori, basandosi sull'orientamento invalso fino al 2011 (coefficiente all'1,5 e applicazione ai fini della maturazione del diritto d'accesso alla pensione) hanno accettato situazioni di mobilità volontaria o stanno versandosi, con sacrifici facilmente immaginabili, la contribuzione inerente agli anni mancanti, mentre l'intervento legislativo del 2003 e il recente pronunciamento dei giudici di Torino hanno creato un'ulteriore situazione di «esodati» –:
se intenda valutare l'opportunità di assumere le iniziative di competenza, se del caso anche mediante una circolare o altro atto interpretativo, al fine di riconoscere ai lavoratori dell'Acna di Cengio (SV) l'applicazione del coefficiente di 1,5 sia per la definizione della misura della prestazione pensionistica che per il calcolo degli anni necessari all'acquisizione del diritto alla pensione, così com'era disposto in precedenza dalla legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350. (4-02697)
EUROVOC :pensionato
sostanza tossica
sostanza pericolosa
nocivita'
restrizione quantitativa
revisione della legge
amianto
sanita' del lavoro
sicurezza del lavoro
assicurazione obbligatoria
protezione del consumatore