ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02667

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 124 del 25/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/11/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 23/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02667
presentato da
ROSATO Ettore
testo di
Lunedì 25 novembre 2013, seduta n. 124

   ROSATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la vendita di tabacchi lavorati è effettuata a mezzo di rivendite ordinarie, straordinarie e patentini, come si evince anche dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38;
   le rivendite ordinarie sono istituite nei luoghi individuati in funzione dell'interesse del servizio tenendo conto degli sviluppi abitativi e commerciali, mentre le rivendite straordinarie sono quelle ospitate in luoghi ad alta frequentazione (stazioni ferroviarie e metropolitane, aeroporti, centri commerciali e sale Bingo). Infine, i patentini costituiscono una espansione di una preesistente struttura di vendita e possono essere istituiti presso pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande, nonché di alberghi e stabilimenti balneari;
   i patentini vengono rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli accertate il sussistere di alcune prescrizioni di legge e ha validità biennale;
   già con la circolare n. 375 del 1o agosto 2005, l'amministrazione ha precisato che il rinnovo di dette autorizzazioni non può avvenire per coloro che prelevino annualmente una quantità di tabacchi per un valore lordo inferiore al 15 per cento di quello complessivo dei generi esitati dalla rivendita;
   ora, l'articolo 9 del citato decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, concernente il rinnovo, alla scadenza del biennio di validità, del patentino, inserisce un secondo parametro necessario all'ottenimento del rinnovo: «a condizione che il soggetto titolare del patentino abbia effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo pari o superiore a» una somma che viene modulata in base alla popolazione del comune interessato dalla domanda di rinnovo;
   in particolare, si osserva che lo scaglione indicata dalla lettera d) ripropone una classe di comuni particolarmente ampia, tale da ricomprendere tutte le città con popolazione compresa tra 100.001 e 1.000.000 di abitanti;
   è evidente, a parere dell'interrogante, che una siffatta classe di comuni non prende in considerazione le diverse esigenze e caratteristiche delle diverse città: per fare l'esempio di due comuni, entrambi rientranti in questa classe ma con diverse caratteristiche, stando alla lettera d) del decreto il parametro è il medesimo sia nel comune di Udine (poco più di 100.000 abitanti) che per il comune di Napoli (poco meno del milione di abitanti);
   l'importo indicato per questa classe di comuni (pari a 57.000 euro), peraltro, non considera le diverse peculiarità che si possono registrare in alcune aree del Paese, quali: il collocamento geografico della città rispetto ad altri centri abitati di grandi dimensioni, la densità della popolazione, la vicinanza geografica con città di Nazioni confinanti;
   nello specifico, vi sono molte città che soffrono — nel settore dei tabacchi — una spietata concorrenza da parte dei rivenditori stranieri che, usufruendo di una diversa e meno gravosa tassazione sui beni, posso offrire prezzi molto vantaggiosi a danno dei rivenditori italiani e dell'Erario che, dalla minor vendita di tabacchi lavorati, ricava una minor entrata;
   in queste aree di confine (dove si collocano anche comuni rientranti nella lettera d) del citato decreto), appare difficile, se non impossibile, il raggiungimento dell'importo indicato, anche in considerazione del previsto 20 per cento di margine disciplinato nel comma 5 del medesimo articolo 9;
   in presenza di esercizi pubblici dotati di patentino che prelevano un valore annuo di tabacchi non inferiore al 15 per cento sarebbe grave non venisse rinnovata l'autorizzazione, in ragione del mancato raggiungimento della nuova soglia prevista dal decreto: perché si impedirebbe la prosecuzione di una attività che si è dimostrata rispondere ad una effettiva necessità nell'interesse del servizio;
   nel segnalare il caso di specie, preme all'interrogante sottolineare — in ogni caso — che in una nota del 21 giugno 2013 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è stata ribadita la «più volte espressa» «contrarietà alle forme di programmazione strutturale dell'offerta che stabiliscono limitazioni quantitative degli operatori dei mercati» in quanto «gli elementi di rigidità derivanti dall'ammissione a operare di un numero di soggetti inferiore a quello che determinerebbe il mercato, infatti, non risultano, di regola, necessari e proporzionati al perseguimento di obiettivi di interesse generale»;
   infine, la regola «in forza della quale i titolari di patentini sono tenuti ad acquistare i tabacchi per la rivendita esclusivamente dai rivenditori ordinari è una disposizione particolarmente restrittiva in quanto idonea ad incidere negativamente sugli utili generati dai titolari dei patentini» –:
   alla luce della nota dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quali iniziative intende il Governo assumere al fine di evitare di incidere negativamente sugli utili generati dai titolari dei patentini;
   nel caso specifico dell'articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto ministeriale citato in premessa, se il Ministro intende rimodulare gli scaglioni al fine di meglio interpretare le diverse esigenze e caratteristiche tipiche dei comuni con popolazione tra i 100.001 e 1.000.000 di abitanti che sono evidentemente diverse;
   quali iniziative il Ministro intenda adottare al fine di tutelare i rivenditori italiane nelle aree di confine, valutando la possibilità di circoscrivere l'applicazione di diversi criteri e importi, riconosciuta la particolarità di quelle aree. (4-02667)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

industria del tabacco

tabacco

legislazione antitrust

comune

punto di vendita

rivenditore