ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02630

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 123 del 21/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 21/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE 21/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/11/2013
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/11/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER L'INTEGRAZIONE delegato in data 29/11/2013
Stato iter:
04/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/02/2014
KYENGE CECILE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (MINISTERO PER L'INTEGRAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/02/2014

CONCLUSO IL 04/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02630
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Giovedì 21 novembre 2013, seduta n. 123

   FEDRIGA e MOLTENI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   in data 19 novembre 2013, accogliendo un ricorso presentato dalle associazioni «Studi Giuridici sull'Immigrazione» ed «Avvocati per Niente Onlus» per conto di quattro giovani stranieri, il tribunale di Milano, sezione lavoro, ha ordinato alla Presidenza del Consiglio di riaprire il «Bando per la selezione di 8.146 volontari da avviare al servizio nell'anno 2013 nei progetti di servizio civile in Italia e all'estero», pubblicato il 4 ottobre 2013;
   l'ordine è stato disposto in ragione del presunto carattere discriminatorio del bando, aperto ai soli cittadini italiani, a dispetto del fatto che sulla base dell'articolo 2 della Costituzione dovrebbe essere permesso anche allo straniero residente in Italia «di concorrere al progresso materiale e spirituale della società e all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale attraverso la sua partecipazione al servizio civile nazionale»;
   nella predetta sentenza è altresì presente un'interpretazione innovativa del concetto giuridico di cittadinanza, che permetterebbe di identificare come cittadino anche «il soggetto che appartiene stabilmente e regolarmente alla comunità italiana»;
   la ragione per la quale i bandi per l'ammissione al servizio civile sono ristretti ai cittadini è l'equiparazione dell'istituto del servizio civile volontario a quello del servizio militare volontario;
   l'accoglimento della nuova accezione del concetto di cittadinanza adombrato nella sentenza del tribunale di Milano, sezione lavoro, del 19 novembre 2013, comporterebbe, di necessità, l'immediata apertura agli stranieri soggiornanti nel territorio nazionale anche del reclutamento nelle Forze armate e di polizia, oltreché l'allargamento in loro favore della platea delle persone titolari dell'elettorato attivo e passivo, non solo amministrativo ma politico;
   è evidentemente in gioco, secondo gli interroganti, un'interpretazione della Costituzione rispetto alla quale sarebbe opportuno un pronunciamento della Corte costituzionale –:
   se il Governo intenda o meno ottemperare all'ingiunzione del tribunale di Milano generalizzata nelle premesse, preveda o meno di darvi applicazione fino alle logiche conseguenze, o se invece intenda considerare l'opportunità di resistervi, utilizzando all'uopo gli strumenti posti a disposizione dall'ordinamento, fino al punto di determinare un intervento dirimente della Corte costituzionale.
(4-02630)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 4 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 166
4-02630
presentata da
FEDRIGA Massimiliano

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame, l'interrogante pone una serie di quesiti in merito all'ordinanza del tribunale di Milano del 18 novembre 2013 per riaprire i termini del bando di selezione 2013 per la partecipazione al servizio civile nazionale.
  Con tale ordinanza il tribunale di Milano ha infatti disposto la modifica del bando nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso al servizio civile nazionale.
  Ricordo che la problematica riguardante l'ammissione degli stranieri al servizio civile nazionale è già stata oggetto di due contenziosi alla fine del 2011 presso i tribunali ordinari di Brescia e di Milano, con i quali è stato denunciato il comportamento discriminatorio dell'Amministrazione perché prescriveva la cittadinanza italiana quale requisito di ammissione alla selezione, secondo quanto previsto dalla normativa tuttora vigente.
  I due contenziosi hanno avuto sviluppi processuali opposti. In particolare, il tribunale di Brescia, con sentenza depositata il 9 maggio 2012, ha rigettato il ricorso, ritenendo ragionevole la differenziazione tra cittadini e stranieri perché coerente con l'ordinamento nel suo complesso e, soprattutto, con i principi costituzionali.
  Tale orientamento è stato confermato dalla corte di appello di Brescia con decisione del 21 ottobre 2013.
  Diversamente il tribunale di Milano (ordinanza del 12 gennaio 2012), e successivamente la corte di appello (decisione n. 2183 del 2012), hanno dichiarato il carattere discriminatorio del bando.
  Contro la decisione della corte di appello di Milano l'amministrazione ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.
  Considerata la rilevanza della problematica e in attesa della definizione del giudizio in Cassazione, il dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, prima dell'adozione dei bandi per il 2013, ha ritenuto quindi opportuno interessare l'Avvocatura generale dello Stato in ordine agli adempimenti da porre in essere.
  Infatti da un lato, l'ammissione degli stranieri alle selezioni imposta dalla decisione della corte di appello di Milano avrebbe concretizzato una palese violazione della normativa vigente, dall'altro la previsione del requisito della cittadinanza italiana per partecipare alle selezioni, avrebbe potuto essere interpretata come una mancata osservanza della pronuncia del giudice del lavoro.
  L'avvocatura dello Stato, con i pareri resi il 24 luglio 2012 e il 26 settembre 2013, si è espressa in favore della riserva ai soli cittadini italiani, secondo quanto previsto dalla attuale normativa, considerandola non in contrasto con i principi comunitari e coerente con quelli affermati dalla Corte costituzionale nel 2004 e nel 2005.
  L'avvocatura ha inoltre affermato che la decisione della corte d'appello di Milano era circoscritta al bando 2011, non avendo il giudice disposto nella decisione l'inserimento di una clausola di ammissione degli stranieri nei bandi futuri.
  Ciò premesso sono stati emanati nel 2013 due bandi straordinari e, da ultimo, il bando ordinario del 4 ottobre, mantenendo il requisito della cittadinanza italiana per la partecipazione al servizio civile nazionale.
  Quest'ultimo bando, come già ricordato, è stato oggetto di un ulteriore contenzioso, provvisoriamente deciso con l'ordinanza n. 14219 del 18 novembre 2013, per garantire la parità di accesso alle selezioni dei volontari anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
  Al riguardo si fa presente che, a seguito della notifica dell'ordinanza avvenuta il 25 novembre 2013, l'Amministrazione ha chiesto all'avvocatura distrettuale dello Stato di proporre appello, in quanto il giudice ha formulato una accezione ampia del termine «cittadino» da intendersi riferito al soggetto che appartiene stabilmente e regolarmente alla comunità italiana. Ciò attraverso una interpretazione estensiva della disposizione di legge.
  La legittimità di questa interpretazione è già al vaglio della Corte di Cassazione.
  Contestualmente l'Amministrazione, tenuta a dare comunque esecuzione all'ordinanza, ha chiesto la collaborazione dell'avvocatura generale perché esistono obiettive difficoltà ad ottemperare all'ordinanza del giudice di Milano.
  Infatti l'autorità giudiziaria non ha fornito elementi sufficienti ad individuare correttamente la categoria dei soggetti destinatari della decisione, né ha tenuto conto delle criticità derivanti dall'apertura agli stranieri in relazione ai requisiti per la selezione (come ad esempio, la conoscenza della lingua italiana o la valutazione dei titoli di studio conseguiti all'estero che comporta l'attribuzione di un punteggio rilevante nel giudizio complessivo).
  In seguito agli elementi chiarificatori forniti dalla avvocatura generale, il dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale il 4 dicembre 2013 ha riaperto fino al 16 dicembre i termini dei bandi (nazionale e delle regioni e province autonome).
  Questa riapertura consentirà di presentare le domande per la partecipazione a progetti di volontariato in Italia e all'estero ai cittadini dell'Unione europea, ai familiari dei cittadini dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai titolari del permesso di soggiorno Comunità europea per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di permesso di soggiorno per asilo e ai titolari di permesso per protezione sussidiaria.
  Questo elenco deriva dalle sole ipotesi possibili in base alle attuali leggi sull'immigrazione e l'asilo.
  Si è dovuto ricorrere a tali specificazioni per superare la generica indicazione del tribunale di Milano, con riserva dell'esito del relativo giudizio di appello. Pertanto anche la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione sarà necessariamente effettuata con riserva.
  Al riguardo è bene tener presente che l'orientamento della giurisprudenza non è univoco e si è comunque in attesa delle decisioni della Corte di Cassazione.
  In tale ottica, sarebbe opportuna una riflessione sul sistema del servizio civile nazionale ad iniziare dal collegamento con l'obiezione di coscienza e la sospensione della leva obbligatoria.
  Torno ad auspicare che il Parlamento, con la partecipazione di tutte le forze politiche presenti, possa affrontare la tematica dei requisiti per la partecipazione al Servizio civile nazionale nell'ambito della sua riforma complessiva.

Il Ministro per l'integrazioneCécile Kyenge.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

cittadino straniero

giurisdizione costituzionale

servizio civile