ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02600

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 122 del 20/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: PORTA FABIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FARINA GIANNI PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2013
FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2013
GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2013
LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 20/11/2013
Stato iter:
07/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/04/2014
GIRO MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/04/2014

CONCLUSO IL 07/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02600
presentato da
PORTA Fabio
testo di
Mercoledì 20 novembre 2013, seduta n. 122

   PORTA, LA MARCA, GIANNI FARINA, FEDI e GARAVINI. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'Italia ha stipulato una serie di convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale;
   le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l'esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti;
   nell'area dell'America latina l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali solo con l'Argentina, il Brasile, l'Ecuador e il Venezuela ma non lo ha ancora fatto con il Cile, il Perù, l'Uruguay, la Colombia, il Costarica, la Bolivia e la Repubblica Dominicana, Paesi questi ultimi dove risiedono decine di migliaia di italiani e da dove sono giunti in Italia migliaia di immigrati;
   l'assenza di convenzioni bilaterali con i Paesi succitati non solo crea problemi di potestà impositiva e di doppia tassazione per le numerose collettività di emigrati, lavoratori e pensionati, che si spostano dall'America latina in Italia e viceversa, ma può compromettere e limitare anche l'avvio di attività economiche e finanziarie di imprese italiane e latino americane che rischiano un'applicazione incerta o penalizzante di norme che se invece fossero regolate da una convenzione eliminerebbero le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti e contrasterebbero l'elusione e l'evasione fiscale;
   anche se è vero che il pericolo della doppia imposizione viene mitigato dalla normativa interna di alcuni Paesi — l'Italia, ad esempio, esclude da tassazione gli interessi attivi prodotti dai non residenti sui depositi bancari o postali, e per i redditi prodotti all'estero il Tuir concede un credito a fronte delle imposte pagate all'estero — non è tuttavia scontato che simili disposizioni siano presenti nella normativa interna di altri Paesi o che comunque, in mancanza di accordo bilaterale, la normativa interna sia sufficiente per escludere la doppia tassazione o impedire elusione ed evasione –:
   quali siano i motivi per cui non sono state ancora stipulate convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali con Paesi dell'America latina con i quali l'Italia ha stabilito e avviato rapporti politici, economici, finanziari e migratori come l'Uruguay, il Cile, il Perù, la Colombia, il Costarica, la Bolivia e la Repubblica Dominicana, e come mai nei casi di negoziati già avviati da tempo, come quello con l'Uruguay, non si riesca a stipulare la convenzione;
   quali iniziative intendano adottare i Ministri interrogati per venire incontro alle pressanti richieste delle collettività italiane residenti nei Paesi dell'America latina ancora non convenzionati e di quelle latino americane residenti in Italia, e delle migliaia di imprese italiane interessate a svolgere un'attività economica in America latina, che beneficerebbero, senza costi per l'erario italiano, dalla stipula delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali. (4-02600)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 7 aprile 2014
nell'allegato B della seduta n. 206
4-02600
presentata da
PORTA Fabio

  Risposta. — Nell'interrogazione si rileva l'incompletezza della rete di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall'Italia con i Paesi dell'America latina. In particolare si chiede di conoscere quali siano i motivi per i quali non sono stati ancora stipulati accordi con Paesi come l'Uruguay, il Cile, il Perù, la Colombia, il Costarica, la Bolivia e la Repubblica dominicana.
  Vi è in generale, una costante e forte attenzione da parte dell'Italia verso l'America latina in numerosi settori di intervento, in particolare in quello oggetto dell'interrogazione in questione, con riguardo al quale in diversi casi sono stati intrapresi lavori per la definizione ovvero per la revisione di trattati con Paesi della regione.
  Quale premessa generale in materia di
policy dei trattati fiscali internazionali, si precisa che la posizione tradizionale dell'Italia è stata da sempre ispirata ai principi della trasparenza e dello scambio di informazioni a fini fiscali; lo sforzo di contrastare l'evasione fiscale, anche di natura internazionale, è considerato un obiettivo strategico più che mai prioritario per il nostro Paese.
  È bene precisare che, rispetto al passato, nelle sedi multilaterali sono oggi richiesti più elevati standard internazionali in materia di trasparenza fiscale: il
Global Forum on Transparency and Exchange of Information dell'Ocse ha in corso l'esame di circa un centinaio di giurisdizioni al fine di verificarne il livello di adeguatezza del livello di trasparenza e di scambio di informazioni fiscali; la Commissione europea, con la raccomandazione del 6 dicembre 2012 in materia di good governance ha, tra l'altro, invitato gli Stati membri dell'Unione europea a non effettuare negoziati con Paesi terzi che non applichino i più recenti standard in materia di trasparenza fiscale.
  Si evidenzia inoltre che, in relazione all'eventuale stipula di convenzioni contro la doppia imposizione, non risulta verificato a priori che la conclusione di tali accordi non comporti costi per l'erario italiano. Questi, infatti, regolando la potestà impositiva dei Paesi contraenti e prevedendo la reciproca limitazione della stessa, possono comportare, a seconda dei casi, un'eventuale perdita di gettito per la quale, in tal caso, dovrebbe prevedersi adeguata copertura finanziaria.
  Di seguito si forniscono precisazioni con riguardo ai rapporti intrapresi dall'Italia in materia fiscale con i Paesi sopra indicati dell'area latino-americana.
  Nel caso del Cile, i negoziati relativi ad un accordo bilaterale in materia fiscale sono stati avviati nel 2000. Superate le difficoltà di pervenire ad una intesa quanto allo scambio di informazioni (grazie ad una riforma interna che ha consentito al Cile il superamento della legislazione a tutela del segreto bancario), si prevede di riavviare prossimamente contatti a livello tecnico al fine di proseguire la negoziazione di un trattato fiscale generale e, a tal fine, sono attualmente al vaglio alcune passibili soluzioni tecniche relative alle categorie reddituali considerate dal trattato.
  Per quanto riguarda la Colombia, i primi contatti per la conclusione di una convenzione contro le doppie imposizioni sono stati avviati nel corso del 2010 e proseguiti nel 2011; il negoziato si è bloccato nel 2012 in ragione del fatto che in Colombia era in corso una complessiva riforma del sistema tributario. In presenza di un quadro giuridico assestato, potrebbero adesso essere ripresi i contatti a fini negoziali.
  In relazione al Perù, in passato sono stati avviati negoziati per la definizione di una convenzione contro le doppie imposizioni, poi non proseguiti in quanto il Perù tutela il segreto bancario, che è opponibile anche all'amministrazione fiscale. Si precisa al riguardo che la clausola Ocse sul segreto bancario è da noi considerata requisito indispensabile per la stipula di tali Accordi. La richiesta di adesione peruviana all'Ocse, e quindi la conseguente necessità che il Paese rispetti le complesse procedure e valutazioni sullo stato di preparazione del Paese, potrebbe costituire un eccellente viatico per il progresso dei negoziati.
  Con il Costa Rica è stato negoziato un accordo di informazioni in materia fiscale (cosiddetto Tiea), tecnicamente concluso nel 2011. Tuttavia il Costa Rica è tuttora soggetto allo scrutinio del
Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale.
  Con l'Uruguay tentativi negoziali sono stati esperiti nel 1988 e, successivamente, nel 2009; una prima bozza di accordo è stata inviata a Montevideo il 5 aprile 2011, sulla quale l'Uruguay non ha mai trasmesso le proprie osservazioni. Attualmente si attende l'esito dell'esame del
Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale.
  Quanto alla Repubblica Dominicana, l'esame in sede di
Global Forum non è ancora iniziato.
  In merito alla Bolivia, non risultano al momento negoziati in corso.
  Si assicura che da parte del Ministero degli affari esteri vengono costantemente sollecitate le controparti per garantire tempestivi seguiti negoziali.
  È inoltre opportuno precisare che Costa Rica, Repubblica dominicana, Ecuador, Perù ed Uruguay stanno attualmente seguendo un progetto della Commissione affari fiscali dell'ECOSOC (Nazioni Unite), finalizzato a rafforzare le competenze dei Ministeri delle finanze e delle autorità nazionali competenti in materia fiscale dei Paesi in via di sviluppo, al fine di metterli effettivamente in grado di negoziare, interpretare e gestire i grattati sulle doppie imposizioni.
  Per quanto concerne le ricadute sui beneficiari di pensione in Convenzione bilaterale (tra i Paesi dell'America latina citati, l'Uruguay è l'unico con il quale è in vigore un accordo di sicurezza sociale) non vi sono preclusioni rispetto all'eventuale negoziazione e stipula, che va intrapresa ad iniziativa del competente Ministero dell'economia e delle finanze.
  Si rappresenta, infine, che il sistema fiscale italiano riconosce, anche in assenza di una specifica convenzione, il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, ai sensi dell'articolo 165 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteriMario Giro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

doppia imposizione

evasione fiscale

imposta sul reddito

politica fiscale

accordo bilaterale

migrante

imposta