Legislatura: 17Seduta di annuncio: 122 del 20/11/2013
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 20/11/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 20/11/2013 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 04/08/2015
CAPARINI. —
Al Ministro dello sviluppo economico
. — Per sapere – premesso che:
nonostante ci sia una graduale diminuzione del numero di incidenti e di mortalità a seguito di sinistro stradale e una costante diminuzione della gravità degli stessi, i premi assicurativi continuano ad aumentare;
le compagnie di assicurazione cercano di addossare la causa dell'aumento dei premi delle polizze al costo delle riparazioni quando invece, come evidenziato da una indagine di alcune associazioni bresciane, pare che i danni di carrozzeria incidono solamente per il 10 per cento del costo complessivo, il 60 per cento è da imputare alle lesioni e interventi legali ed un ulteriore 25 per cento invece è a carico dei costi di gestione;
molti danneggiati lamentano di essere stati «obbligati» a recarsi presso le strutture convenzionate per la riparazione del veicolo, pena il non completo risarcimento dei danni, ritardi nei pagamenti e quant'altro;
al danneggiato dovrebbe essere sempre garantita, in linea anche con gli orientamenti comunitari, la libertà di scelta in merito alle riparazioni del proprio veicolo, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2058 del codice civile, il quale prevede che sia facoltà del danneggiato richiedere o meno il risarcimento in forma specifica;
la funzione primaria delle assicurazioni è quella di adempiere al contratto risarcendo in denaro ed è diversa dall'offrire una prestazione di riparazione dato che il risarcimento «in forma specifica» alimenta a giudizio dell'interrogante la concorrenza sleale alterando la libera concorrenza nel mercato dell'autoriparazione e limitando al contempo la libertà di scelta dell'assicurato;
con l'attuazione della disciplina che regola l'installazione della scatola nera a bordo del veicolo, ai sensi dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dovrebbe essere chiaramente specificato che, ai fini del riconoscimento dello sconto sul premio annuo, l'impiego della scatola nera non condiziona la scelta degli automobilisti incidentati di ricorrere o meno alla rete delle carrozzerie convenzionate della compagnia assicuratrice;
al fine di garantire una maggiore concorrenza nel settore assicurativo è necessario evitare la canalizzazione dei veicoli incidentati verso la rete delle carrozzerie convenzionate, che potrebbe verificarsi attraverso il dispositivo della scatola nera, impedendo la nascita di un vero e proprio oligopolio di compagnie assicurative;
dovrebbe essere sempre garantita la possibilità di ricorrere all'istituto della «cessione del credito» nel settore responsabilità civile auto –:
quali iniziative di competenza, anche normative, il Ministro intenda adottare affinché venga scoraggiata l'eventuale adozione da parte delle compagnie assicurative di comportamenti tendenti a limitare o a negare la libertà di scelta del cittadino automobilista garantendo la possibilità di ricorrere all'istituto della «cessione del credito» nel settore responsabilità civile auto;
se non ritenga opportuno assumere iniziative volte a modificare la disciplina relativa al settore delle assicurazioni RCA, finalizzata all'introduzione dell'obbligo del ripristino dell'efficienza del veicolo, qualora il danno determini tale necessità in termini di sicurezza e tutela dell'ambiente e salvaguardia del parco veicolare circolante. (4-02582)
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