ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02536

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 118 del 14/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: LA MARCA FRANCESCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 14/11/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02536
presentato da
LA MARCA Francesca
testo di
Giovedì 14 novembre 2013, seduta n. 118

   LA MARCA. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;
   l'articolo 1 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 883 del 23 dicembre 1978 stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio;
   l'articolo 19, ultimo comma, della legge n. 883 sancisce che gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza sanitaria della località in cui si trovano intendendo che tale assistenza deve essere erogata in qualsiasi luogo del territorio della Repubblica e che la residenza all'estero non è preclusiva di tale diritto;
   tuttavia la stessa legge n. 883 individua nella residenza il criterio normale di collegamento tra utente e azienda sanitaria locale (ASL) indicando che gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza;
   ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) i quali rientrano in Italia per soggiorni temporanei, in virtù di quanto stabilito dal decreto 1o febbraio 1996 «Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati», se titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio, sono erogate le prestazioni ospedaliere urgenti a titolo gratuito ma per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie; tale decreto non recepisce, ma anzi contraddice, l'articolo 19 della legge n. 883 succitato che invece sancisce il diritto degli emigrati che rientrino in Italia all'assistenza sanitaria, e quindi non solo ospedaliera urgente ma anche medico-generica e specialistica;
   il decreto 1o febbraio 1996 disciplina quindi, ancorché in contraddizione con la legge n. 883, solo ed esclusivamente le prestazioni ospedaliere urgenti ed è stato finora applicato dal Ministero della salute e dalle Asl come dispositivo normativo per precludere l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria medico-generica e specialistica ai cittadini italiani emigrati che rientrino temporaneamente in Italia solo perché sprovvisti di residenza in Italia, in violazione di quanto sancito dall'articolo 1 della legge n. 883 che garantisce invece l'eguaglianza dei cittadini italiani – a prescindere dalla residenza – nei confronti del servizio sanitario nazionale –:
   se il Ministero non ritenga opportuno fornire chiarimenti sul significato dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge n. 883 istitutiva del servizio sanitario nazionale precisando cosa esattamente intende il legislatore quando stabilisce che «gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza sanitaria della località in cui si trovano»; se tale diritto – e la sua gratuità – debba essere, limitato solo alle cure ospedaliere urgenti per un massimo di 90 giorni così come stabilito dal decreto 1o febbraio 1996, e se così fosse per quali ragioni, oppure esteso, come sembra più ragionevole, a tutte le prestazioni sanitarie ancorché solo per 90 giorni o meglio ancora senza limiti temporali;
   se non ritenga giusto e necessario disporre inoltre che la residenza all'estero e l'iscrizione all'Aire non siano considerate condizioni preclusive all'iscrizione provvisoria al Servizio sanitario nazionale e/o del diritto dei cittadini italiani residenti all'estero di usufruire gratuitamente, se sprovvisti di assicurazione pubblica o privata, dell'assistenza sanitaria medico-generica, specialistica e ospedaliera urgente, durante periodi di soggiorno temporaneo in Italia;
   se non ritenga urgente, utile e doveroso – a fronte dell'intreccio ambiguo e disorganico della normativa attualmente in vigore che disciplina l'erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica e del conseguente vuoto di tutela in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione e con i principi ispiratori della stessa legge n. 833 del 1978, in base ai quali l'assistenza sanitaria va garantita a tutti i cittadini a prescindere dalla loro residenza, senza distinzioni di condizioni individuali o sociali – predisporre una normativa organica e chiara relativa alla tutela della salute dei cittadini italiani che risiedono all'estero, e che rientrano in Italia per soggiorni temporanei, in modo tale da garantire certezza del diritto all'assistenza sanitaria e uniformità di applicazione sul territorio nazionale (alcune regioni prevedono una tutela sanitaria più ampia per gli emigrati), ponendo finalmente fine alle attuali disparità di trattamento (come ad esempio tra pensionati e «titolari» della qualifica di emigrato da una parte e cittadini privi di tali qualifiche o nati all'estero dall'altra oppure tra cittadini italiani che vivono in Stati convenzionati e quelli che invece vivono in Stati non convenzionati) e alle difficoltà interpretative delle norme da parte delle stesse istituzioni preposte alla tutela. (4-02536)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1978 0883

EUROVOC :

diritto alla salute

migrante

politica sanitaria

diritto degli stranieri

medicina convenzionata

aiuto sanitario

servizio sanitario nazionale