ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02508

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 117 del 13/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: PISICCHIO PINO
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 13/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/11/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02508
presentato da
PISICCHIO Pino
testo di
Mercoledì 13 novembre 2013, seduta n. 117

   PISICCHIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   in base all'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, le «graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili»;
   il decreto-legge n. 101 del 2013, relativo alla razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito in via definitiva dalla legge n.125 del 2013, all'articolo 4, comma 3 stabilisce che: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
   a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
   b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza» e ancora (comma 4) «L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016»;
   nel bando di concorso degli ispettori allievi marescialli della Guardia di finanza all'articolo 21, comma 7, viene stabilito che ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa;
   il comma 8 dell'articolo 21 dello stesso bando stabilisce che il comando generale della Guardia di finanza può avviare i candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione;
   il 14 novembre del 2012 è stata pubblicata la graduatoria finale di merito relativa al concorso degli ispettori allievi marescialli della Guardia di finanza la cui efficacia è pari a diciotto mesi, così come sancito dall'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, quindi attualmente ancora efficace;
   la sentenza del Consiglio di Stato n. 6560 del 20 dicembre 2012, nel richiamare la decisione dell'Adunanza plenaria n. 14 del 2011, ribadisce che il favore per l'utilizzazione degli idonei di concorso, in occasione di nuove assunzioni, è congruente con le misure di contenimento della spesa. Il nuovo concorso, pertanto, rappresenta, alla stregua delle considerazioni dell'alta magistratura, un'ipotesi cui ricorrere solo in presenza di differenze significative con la vecchia procedura concorsuale –:
   quali interventi il Ministro interrogato intenda adottare per chiarire le motivazioni che hanno portato il Corpo della guardia di finanza ad indire nuovo concorso per gli ispettori allievi marescialli relativamente all'anno 2013 e se, per il reclutamento degli ispettori allievi marescialli (dal 2013 in poi), il corpo della Guardia di finanza debba rispettare quanto stabilito dal decreto-legge n. 101 del 2013 convertito in via definitiva nella legge n. 125 del 2013 all'articolo 4, commi 3 e 4, senza indire nuovo concorso fino all'esaurimento delle graduatorie ancora vigenti degli idonei non vincitori;
   se, infine, accertata la possibilità di incremento organico in eccedenza ai posti previsti nel concorso 2013 (il bando infatti prevede il reclutamento di 297 ispettori allievi marescialli), il corpo della Guardia di finanza debba unire le due graduatorie efficaci di idonei non vincitori (anni 2012 e 2013) e conseguentemente attingere dalla stessa in base ai punteggi ottenuti dai candidati. (4-02508)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 1994 0487, GUARDIA DI FINANZA

EUROVOC :

ente pubblico

accesso all'occupazione

concorso amministrativo

assunzione

formazione professionale