ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02432

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 113 del 07/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: DI LELLO MARCO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 07/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 07/11/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02432
presentato da
DI LELLO Marco
testo di
Giovedì 7 novembre 2013, seduta n. 113

   DI LELLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012) ha previsto l'abrogazione, a decorrere dal primo gennaio 2017, dell'iscrizione alle liste di mobilità;
   esistono due diverse liste di mobilità che fanno capo rispettivamente alla legge n. 223 del 1991 e alla legge n. 236 del 1993. In particolare quest'ultima si riferisce ai lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, ed è applicabile in virtù di provvedimenti normativi appositi che ne prorogano di anno in anno le previsioni;
   l'iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, ed i conseguenti incentivi (sgravi contributivi) per le aziende che li assumono, sono stati prorogati fino a tutto il 31 dicembre 2012 dapprima con il decreto-legge n. 185 del 2008 e successivamente con la legge n. 183 del 2011;
   in sede di approvazione della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità) sono stati prorogati alcuni ammortizzatori sociali e si attendeva la proroga per il 2013 della cosiddetta «piccola mobilità» destinata, per l'appunto, alle aziende con meno di quindici dipendenti;
   la legge di stabilità però non ha prorogato le previsioni del comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, comportando di fatto l'impossibilità per i suddetti lavoratori di iscriversi alle liste di mobilità dal 1o gennaio 2013. Parimenti non sono stati rifinanziati gli incentivi per le aziende che assumono;
   questo ha determinato che: dal 1o gennaio 2013, i lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti non saranno più iscritti alle liste legge n. 236 del 1993, che le aziende che assumeranno lavoratori iscritti in via residuale a tali liste non avranno più diritto agli sgravi contributivi; che le aziende che hanno assunto nel 2012 lavoratori iscritti alle liste n. 236 del 1993 potranno fruire dello sgravio fino a scadenza naturale del contratto ma non per le proroghe stipulate nel 2013 (esempio assunto 1o novembre 2012 fino al 30 aprile 2013 e successivamente prorogato al 30 giugno 2013: sgravio dal 1o novembre 2012 al 30 aprile 2013 – nessuno sgravio dal 1o maggio 2013 al 30 giugno 2013);
   quanto sopra viene confermato dalla circolare INPS n. 137 del 2012 che prevede: «Gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 33, comma 23, legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità); l'applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016 è subordinata alle eventuali proroghe legislative della disposizione citata»;
   lo stesso concetto viene riaffermato nella circolare INPS 13/2013 del 28 gennaio 2013 che così recita: «Disposizioni in favore dell'occupazione – Mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo: Per l'anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l'anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223 del 1991. Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni. Non essendo possibile l'iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 1o gennaio 2013, consegue che, per eventuali iscrizioni – comunque avvenute – gli incentivi non possono essere riconosciuti. In relazione agli altri aspetti connessi alla mancata proroga della norma è stato richiesto parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; si fa pertanto riserva di successive indicazioni. Rimangono in vigore l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi previsti per la loro assunzione dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, secondo quanto già illustrato con la circolare n. 137 del 2012»;
   con la circolare n. 150 del 25 ottobre 2013, l'Inps, a parziale scioglimento delle riserve contenute nella circolare n. 13 del 2013, ha fornito chiarimenti inerenti gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 1993. Queste le puntualizzazioni comunicate nello specifico dall'ente: l'Inps, premettendo che la posizione espressa discende da chiarimenti intervenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che la normativa relativa alla cosiddetta «piccola mobilità» (quella concernente i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle imprese dimensionate fino a quindici dipendenti) non è stata prorogata nel 2013, osserva che: a) gli incentivi previsti (sotto forma di contribuzione agevolata al 10 per cento) per le assunzioni effettuate da datori di lavoro entro il 31 dicembre 2012, cessano a tale data; b) non sono riconosciute le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni di contratti stipulati entro il 2012 e avvenute nel corso del 2013; c) non sono riconosciute come soggette a incentivo le assunzioni di lavoratori della «piccola mobilità» avvenute nel corso del 2013; d) i datori di lavoro che effettuano assunzioni, proroghe e trasformazioni relative afferenti lavoratori già licenziati per giustificato motivo oggettivo da piccole imprese, possono usufruire dell'incentivo già annunciato, a suo tempo, dal Ministro Fornero e contenuto nel decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013, del dirigente generale delle politiche attive e passive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nei limiti massimi ivi prefigurati) per un importo pari a 190 euro mensili per 12 mesi. Il decreto rimanda, per la piena operatività dell'agevolazione, ad una circolare Inps non ancora emanata, sicché, al momento, il beneficio non può essere «goduto»; e) mancato differimento delle agevolazioni per i lavoratori provenienti dalla «piccola mobilità» incide anche sugli incentivi per l'apprendistato dei lavoratori in mobilità (articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 167 del 2011), qualora l'istituto, peraltro poco utilizzato, riguardi gli stessi: attualmente, si è in attesa di approfondimenti concordati con il dicastero del lavoro e, di conseguenza, non vengono rese note disposizioni applicative –:
   quali iniziative urgenti, il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di far chiarezza, in tempi rapidi, in merito alla questione sopra esposta dal momento che molte imprese si trovano attualmente nella condizione di dover far fronte ad un ingente esborso economico per coprire i costi dei contributi non versati e nella prospettiva, per l'immediato futuro, di avere oneri maggiori che non avrebbero assunto se la normativa in materia fosse stata chiara. (4-02432)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 1993 0148, L 2012 0092

EUROVOC :

licenziamento

ufficio del lavoro

assunzione

contratto