ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02395

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 111 del 05/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 05/11/2013
Stato iter:
24/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/02/2014
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/02/2014

CONCLUSO IL 24/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02395
presentato da
DI MAIO Luigi
testo di
Martedì 5 novembre 2013, seduta n. 111

   LUIGI DI MAIO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   da più parti (fonti di stampa, trasmissioni televisive, rotocalchi e altro) negli ultimi mesi si stanno diffondendo allarmanti notizie circa il proliferare di esercizi commerciali, cosiddetti «compro oro», dove i cittadini possono vendere oro che viene istantaneamente pagato in contanti;
   tale fenomeno si sta diffondendo con progressione geometrica anche alla luce della disperazione dovuta alla crisi che molte famiglie italiane vivono, non trovando alternativa alla «svendita» dei preziosi per riuscire a sopravvivere;
   l'allarme riguarda, in particolare, diversi peculiari aspetti della vicenda;
   in primo luogo, occorre segnalare come appaia del tutto evidente il sospetto per cui solo la criminalità organizzata, in particolar modo in un periodo di crisi come quello che il nostro Paese sta attraversando, possa disporre di un quantitativo di denaro contante tale da poter acquistare al momento qualsiasi quantitativo del prezioso metallo giallo;
   da quanto detto, emerge piuttosto chiaramente l'ulteriore sospetto che tali «compro oro» rappresentino, in realtà, una gigantesca macchina dedita al riciclaggio di danaro sporco frutto delle attività illecite poste in essere dalla criminalità organizzata;
   in secondo luogo, desta sgomento la circostanza — segnalata in particolare da un programma televisivo — per cui sempre più spesso la nascita di esercizi commerciali cosiddetti «compro oro» avvenga a poche decine di metri da esercizi commerciali dedicati al gioco d'azzardo legalizzato con slot machine e simili, all'interno dei quali sempre più soggetti sviluppano rovinose psico-patologie legate alla dipendenza dal gioco d'azzardo stesso;
   infine, sarebbe emerso, sempre da inchieste giornalistiche, che molti di questi esercizi cosiddetti «compro oro» non registrino le operazioni che effettuano, in violazione di quanto previsto dalle normative vigenti –:
   se il Governo intenda assumere iniziative per istituire un registro finalizzato alla mappatura degli esercizi cosiddetti «compro oro»;
   se il Governo non ritenga di dover porre in essere un piano di controllo degli esercizi commerciali cosiddetti «compro oro», al fine di monitorare la situazione sul territorio; accertare scrupolosamente da dove derivi il denaro contante con il quale viene acquistato l'oro; trovare la modalità per impedire che possano effettuarsi operazioni in nero non registrate; verificare che l'oro acquistato non venga riutilizzato per il finanziamento di attività e/o investimenti illeciti. (4-02395)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 24 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 178
4-02395
presentata da
DI MAIO Luigi

  Risposta. — In Italia, complice la crisi economica, si è assistito negli ultimi anni alla proliferazione degli esercizi commerciali definiti comunemente «compro oro»; il loro sviluppo esponenziale rispecchia, infatti, una congiuntura negativa per le condizioni economiche di molti Italiani, tanto che alcune ricerche accreditano il dato secondo cui, lo scorso anno, quasi un italiano su tre vi avrebbe fatto ricorso.
  Dai dati a disposizione delle forze dell'ordine risulta, inoltre, che in questo settore e coinvolto un numero di operatori compreso tra le 5 mila e le 8 mila unità, con un volume d'affari annuo oscillante tra i 2 e i 3 miliardi di euro.
  Il gettito fiscale complessivo, incluse le imposte dirette e indirette, si aggira attorno ai 200-300 milioni di euro annui, anche se non è da escludere che alcuni dei soggetti interessati agiscano irregolarmente, soprattutto per quanto concerne la gestione delle imposte indirette. Il fenomeno, tutto italiano, ha generato un mercato sommerso che non di rado finisce con l'alimentare fattispecie delittuose quali la ricettazione e il riciclaggio.
  La sola Guardia di Finanza ha sequestrato, nel corso dello scorso anno, più di 179 chilogrammi tra oro e argento, con un incremento dell'86 per cento rispetto all'anno precedente. Sempre nel 2013, il numero delle persone denunciate o arrestate per traffico illegale di metalli preziosi – sebbene modesto in termini assoluti – è aumentato del 200 per cento.
  Attualmente, il commercio dell'oro in Italia è regolamentato dalla Legge n. 7 del 17 gennaio 2000, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del 12 ottobre 1998, che stabilisce cosa debba intendersi per oro e quali siano i requisiti per poterlo commerciare in modo professionale. In particolare, la sua compravendita è legittimamente consentita senza la comunicazione di avvio dell'attività – e quindi senza il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità di cui all'articolo 1, comma 3. della citata legge – per quei soggetti che si limitano al «commercio di oro da gioielleria».
  In base alla normativa vigente, inoltre, i «compro oro», entrano in rapporto con la Banca d'Italia attraverso l'Uif (Unità di informazione finanziaria), la struttura dedicata al contrasto del riciclaggio che, però, non può esercitare su di loro alcuna forma di vigilanza o controllo; in base alla normativa vigente e quale soggetto giuridicamente autonomo, quindi, il «compro oro» non è autorizzato a trattare oro fino a uso industriale o semilavorato se non è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ma può acquistare oggetti preziosi usati o «avariati» e rivenderli al pubblico, alle fonderie o agli altri operatori.
  Per poter qualificare il commercio dei «rottami d'oro» si distinguono due diverse modalità operative, a seconda che gli oggetti preziosi usati acquistati dai privati vengano rivenduti senza ulteriore trasformazione (commercio di prodotti finiti), oppure vengano destinati alla fusione, con successiva cessione dell'oro così ottenuto in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette eccetera). Solamente in quest'ultimo caso è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia.
  La disciplina relativa all'acquisto di oggetti preziosi e la loro successiva alienazione è regolamentata dall'articolo 128 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e dagli articoli 16 e 247 del relativo regolamento d'esecuzione, di cui al regio decreto n. 635 del 1940. Il Ministero dell'interno, inoltre, con decreto del 17 febbraio 2011 intitolato «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare talune categorie di operatori non finanziari», ha individuato alcuni elementi per valutare la sussistenza di eventuali operazioni sospette; tra i soggetti destinatari del decreto sono compresi anche coloro che commerciano oggetti preziosi.
  Tutti gli oggetti preziosi comprati dai privati sono da considerarsi usati. La legge stabilisce che chi commercia in oggetti preziosi debba annotare su un apposito registro i dati relativi al loro acquisto, ma non prevede alcun tipo di registrazione per le fasi successive – quando si realizzano gli scambi tra i vari operatori di settore – rendendo, in tal modo, oltremodo complessa la tracciabilità dell'oro e la sua destinazione finale.
  È facile comprendere, infatti, come molti «compro oro» approfittino della situazione per esercitare abusivamente competenze commerciali proprie degli operatori professionali e rivendere i preziosi usati direttamente alle fonderie, eludendo in tal modo l'Iva e come tale stato di cose penalizzi le attività di vigilanza e controllo della polizia, sia per quanto concerne l'evasione fiscale che il riciclaggio di denaro.
  Attualmente, i «compro oro» che si sostituiscono nelle funzioni agli operatori professionali commettono, oltre che un abuso, anche una violazione di cui alla legge n. 7 del 2000, articolo 4. In tale contesto, grazie ai dispositivi di prevenzione generale e di controllo del territorio, l'azione costante di monitoraggio svolta dalle Forze dell'ordine – soprattutto in quegli ambienti criminali legati all'usura, alla ricettazione e al riciclaggio – ha consentito di individuare molti casi di attività illecite, con conseguenti sanzioni pecuniarie e, spesso, cessazione o revoca della licenza.
  Si assicura infine che, per quanto di sua competenza e in ottemperanza alla vigente normativa, la polizia di Stato continuerà ad adoperarsi con il massimo impegno per contrastare eventuali abusi e garantire il rispetto della legalità, anche attraverso mirate azioni di prevenzione specifica effettuata tramite controlli costanti ai vari esercizi operanti nel commercio di preziosi.

Il Viceministro dell'internoFilippo Bubbico.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

evasione fiscale

riciclaggio di denaro

scambio commerciale