ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02391

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 111 del 05/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: FARAONE DAVIDE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 19/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 05/11/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 19/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02391
presentato da
FARAONE Davide
testo presentato
Martedì 5 novembre 2013
modificato
Martedì 19 novembre 2013, seduta n. 121

   FARAONE e TENTORI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), sono entrate in vigore le norme di cui all'articolo 1, commi da 102 a 107 che, nello specifico, riguardano i conservatori e le accademie e in particolare l'equipollenza dei diplomi accademici di I e II livello alle lauree triennali e magistrali;
in particolare con il comma 107, si stabilisce che: «I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
in sostanza: tutti i diplomi di vecchio ordinamento sono stati resi equipollenti a diploma accademico di secondo livello, ovvero a laurea magistrale, purché conseguito prima dell'entrata in vigore della legge, cioè entro il 23 dicembre 2012;
tale limite è palesemente discriminatorio e non oggettivo perché, non facendo salvo il corso di studi ma solo il limite temporale del conseguimento, ha operato un'evidente disparità di trattamento tra soggetti che, entrambi iscritti allo stesso vecchio ordinamento di studi, per altro tutt'ora valido, gli uni, grazie alla durata del loro corso (per esempio 7 anni, o anche meno) che però si sono diplomati entro la data prevista dalla legge, hanno visto equiparato il diploma conseguito alla laurea magistrale; gli altri, iscritti ad un corso di durata decennale (vedi, per esempio pianoforte) che si siano però diplomati o si diplomeranno in data successiva alla data di entrata in vigore della legge, si vedono equiparato il diploma conseguito alla laurea triennale e non alla magistrale. Stessa identica situazione giuridica di partenza, stesso piano di studi, stesso diploma ma diversità di trattamento. Il che non è giustificabile;
il legislatore avrebbe dovuto considerare e salvaguardare il valore giuridico del corso di studi del vecchio ordinamento che, fra l'altro, come detto, non è affatto chiuso, ma è tutt'ora in funzione fino a completo esaurimento degli iscritti immatricolatisi fino al 2010;
è di tutta evidenza, quindi, che nessuna riforma, in nessun ordine di studi e in nessun Paese al mondo ha mai privato del suo valore il titolo prima vigente (vedasi quanto accaduto per le lauree quadriennali rispetto a quelle quinquennali; per il diploma magistrale prima quadriennale, poi con un anno integrativo facoltativo e infine quinquennale), a differenza di quanto è stato fatto con l'articolo 1, comma 107 della legge n. 228 del 2012;
pur riconoscendo il valore formativo in campo strumentale del diploma vecchio ordinamento, dato che spesso i programmi strumentali sono più ampi e più solidi di certi trienni e bienni, tuttavia il diploma di vecchio ordinamento rilasciato dai Conservatori di musica di Stato, dopo l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è riconosciuto giuridicamente allo stesso modo e anzi è equiparato a percorsi formativi differenti, con l'evidente disparità che un percorso di studi spesso decennale è considerato pari a una laurea solo triennale a differenza di chi, invece, quel percorso di studi l'ha avuto riconosciuto valido alla laurea magistrale;
l'evidente disparità introdotta dal comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 va risolta per ripristinare l'imparzialità e l'uguaglianza che devono sempre preesistere ed essere rispettate proprio nel rispetto degli stessi articoli 3 e 97 della Costituzione e dato che la stessa formulazione dei commi da 102 a 107 rende equipollenti i diplomi vecchio ordinamento, proprio «al fine esclusivo dell'ammissione a pubblici concorsi per le qualifiche funzionali nel pubblico impiego»;
i motivi per sanare la situazione venutasi a determinare sono semplici, facilmente argomentabili e inoppugnabili;
primo motivo: il vecchio ordinamento è un corso ancora attivo anche se ad esaurimento, e quindi giuridicamente il titolo che si consegue al termine del percorso formativo, deve essere riconosciuto pari a tutti i diplomati come titolo conclusivo: durata e contenuti sono identici, prima o dopo il 2012, dal lontano 1930, per cui giuridicamente una tale distinzione non appare giustificabile;
proprio da tali studi, altamente formativi, solo per limitarci ai più noti, sono usciti artisti di indiscusso valore mondiale come i maestri Muti, Accardo, Pollini e il neo senatore a vita Claudio Abbado;
secondo motivo: il diploma vecchio ordinamento era ed è il massimo titolo ottenibile col vecchio percorso di studi, percorso che non è mai stato chiuso e non è mai stato sostituito dal nuovo, che ha gli stessi contenuti e l'identica durata sia prima, sia dopo l'approvazione dalla legge di stabilità, legge 24 dicembre 2012, n. 228. In più è ad esaurimento, per cui può terminare quel percorso solo chi è già iscritto;
terzo motivo: a favore dell'equipollenza fra diploma di vecchio ordinamento e laurea di 2 livello (biennio) depone, inoltre, il fatto che il nuovo sistema ha semplicemente affiancato il vecchio, non l'ha soppresso; è stato interamente sperimentale fino al 2010, anno in cui è stato messo a ordinamento solo il triennio, tanto che il biennio è tuttora sperimentale. Quindi, con la riforma operata non si è sottovalutato il vecchio ordinamento ma, sia il vecchio che il nuovo hanno convissuto e convivono autonomamente fino al completo esaurimento degli iscritti;
in buona sostanza, è il valore reale, intrinseco del titolo che deve essere riconosciuto non la data entro la quale si consegue;
la data del conseguimento non dovrebbe avere alcun peso specifico, non si parla mica della data di scadenza di un prodotto alimentare. Gli studi o sono validi e hanno una loro intrinseca valenza giuridica e formativa o non sono validi e allora andrebbero soppressi o integrati –:
se intenda assumere, o abbia già assunto, una specifica iniziativa al riguardo per ovviare a questa abnorme disparità di trattamento introdotta dalla legge n. 228 del 2012. (4-02391)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2012 0228

EUROVOC :

riconoscimento delle qualifiche professionali

equipollenza dei diplomi

riconoscimento dei diplomi

musica

concorso amministrativo