ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02354

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 108 del 30/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: AGOSTINELLI DONATELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 30/10/2013
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/10/2013
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 30/10/2013
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 30/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/10/2013
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/10/2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 05/11/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 14/02/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 02/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02354
presentato da
AGOSTINELLI Donatella
testo di
Mercoledì 30 ottobre 2013, seduta n. 108

   AGOSTINELLI, PARENTELA, TERZONI, TOFALO e CECCONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   la regione Marche ha autorizzato un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel territorio del comune di Maltignano sulla sponda destra del fiume Tronto in due fasi: inizialmente alla ditta CEDI con delibera di Giunta regionale n. 2323 del 28 settembre 1998 per il trattamento chimico fisico (D9) e biologico (D8) di rifiuti speciali con contestuale dichiarazione di compatibilità paesistico ambientale ai sensi dell'articolo 63-bis e 63-ter delle nuove tecniche di attuazione del piano paesistico ambientale regionale; ed in una fase successiva è stato autorizzato, sempre dalla regione Marche, al Piceno Consind con delibera di giunta regionale n. 1227 del 24 maggio 1999 con contestuale dichiarazione di compatibilità paesistico ambientale ai sensi degli stessi articoli del piano paesistico ambientale regionale, per l'esercizio di attività di trattamento chimico fisico di rifiuti speciali e pericolosi; all'epoca del rilascio delle suddette autorizzazioni regionali era già in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 che disciplinava a livello nazionale l'applicazione delle procedure di valutazione impatto ambientale VIA per le tipologie progettuali come quella in argomento ed inoltre erano già state istituite le norme di salvaguardia, adottate poi dal piano di assetto idrogeologico Tronto nell'ottobre del 1998 per le aree esondabili ed in frana;
   nonostante ciò i progetti di cui alle autorizzazioni rilasciate dalla regione Marche non vennero assoggettati a procedura VIA tanto è vero che, dopo il trasferimento delle competenze dalla regione alle province, avvenuto nel 2002, la ditta, che nel frattempo era subentrata nella gestione dell'impianto, nelle more dell'ottenimento della autorizzazione ambientale integrata AIA ed in prospettiva di ampliare la propria attività, inoltrò in data 18 novembre 2003 istanza di apertura di procedimento VIA alla provincia in quanto ente diventato competente;
   la provincia di Ascoli Piceno ha conseguentemente avviato il procedimento con la convocazione di diverse conferenze di servizi finalizzate ad individuare una linea strategica comune e condivisa da tutti gli enti interessati al fine di consentire il riavvio e la conclusione della procedura propedeutica al rilascio della autorizzazione ambientale integrata AIA;
   durante lo svolgimento dell’iter burocratico sono sorte insormontabili criticità generate dalla presenza di vincoli di natura idro-geologica non considerati nelle originarie autorizzazioni regionali con particolare riferimento al fatto che l'area ove è ubicato l'impianto è classificata dal vigente piano di assetto idrogeologico Tronto (le cui norme di salvaguardia erano vigenti all'epoca della originaria autorizzazione) come a rischio di esondazione «elevato E3», e le norme tecniche di attuazione relative non consentono la presenza di tali impianti, così come pure il piano provinciale dei rifiuti che vieta espressamente la presenza di discariche ed impianti di trattamento nelle aree a rischio di esondazione;
   per tali motivi, attualmente la procedura VIA posteriore all'insediamento dell'impianto, risulta essere sospesa come pure il rilascio dell'autorizzazione ambientale AIA; ma nonostante ciò l'impianto della ditta interessata continua ad esercitare la propria attività di trattamento di rifiuti pericolosi, tra l'altro, con una potenzialità ben al di sopra delle capacità della zona industriale di Ascoli Piceno, ricevendo rifiuti pericolosi da tutta Italia;
   nonostante ciò la ditta interessata ha richiesto un incremento del trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi (Conferenza dei Servizi del 5 dicembre 2011) fino a 12 mc/h considerando 10 ore lavorative, quando per l'Arpam il limite è di 50 mc/giornalieri ovvero di 5 mc/h per 10 ore lavorative;
   va evidenziato che nella stessa zona non ha superato la procedura di VIA l'impianto di trattamento rifiuti proposto nell'anno 2009 da altra società che ha capannoni e strutture realizzate ad una quota di circa 1,2 metri più in alto rispetto a quello della ditta interessata in quanto gli organi tecnici hanno definito quella zona come ad elevato rischio d'esondazione e quindi incompatibile per la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti;
   con determinazione dirigenziale n. 11724 del 26 novembre 2012 la provincia ha accolto la richiesta di revoca dell'istanza di Valutazione di Impatto ambientale da parte della Uniproject s.r.l.;
   ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 4 del 2008, «La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione»;
   ai sensi del summenzionato comma 1, «I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge»;
   ai sensi del comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è fatto divieto di avvio dei lavori in assenza dei provvedimenti di VIA;
   lo stesso decreto legislativo n. 4 del 2008 prevede al comma 3 dell'articolo 4 «La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione»;
   viene altresì preclusa ogni eventuale remota possibilità di adire con un procedimento di VIA «postumo», ossia di procedere alla valutazione d'impatto ambientale successivamente al rilascio del provvedimento di autorizzazione o approvazione di un determinato progetto, poiché lo stesso provvedimento risulta mancante di una sua parte preponderante che ne determina l'illegittimità integrale e non sanabile, di cui al citato comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 4 del 2008, come già evidenziato e motivato nel parere del 24 settembre 2012 (Allegato 01), nonché confermato, anche recentemente, da comprovata e copiosa giurisprudenza nazionale ed europea. Il procedimento di VIA è per la sua propria natura e per la sua configurazione normativa, un mezzo preventivo di tutela dell'ambiente;
   alla luce di quanto sopra, la situazione di cui trattasi appare proceduralmente insanabile e, pertanto, risulterebbe impossibile rimuovere le situazioni di illegittimità e/o di non conformità al rispetto delle normative vigenti senza prevedere la cessazione della attività in essere, la messa in pristino e del sito e tutti gli atti conseguenti;
   l'esercizio di una attività senza VIA ed AIA nonostante l'obbligo previsto dalle normative e la eventuale mancanza delle tutela ambientali e sanitarie previste nelle normative statali e comunitarie, costituiscono un mancato rispetto della normativa comunitaria, ed espongono lo Stato italiano a possibile procedura di infrazione comunitaria –:
   se il presidente del Consiglio ed i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;
   quali azioni i Ministri interrogati intendano mettere in campo per risolvere le criticità sopra evidenziate, e se, nel caso, ritengono che ricorrano le condizioni anche per un possibile intervento in esercizio dei poteri sostituti previsti dall'articolo 120 della Costituzione posto il rischio di una procedura di infrazione comunitaria.
(4-02354)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

MALTIGNANO,ASCOLI PICENO - Prov,MARCHE

EUROVOC :

edificio per uso industriale

gestione dei rifiuti

protezione dell'ambiente

Marche

applicazione del diritto comunitario

idrogeologia

rifiuti pericolosi