ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02242

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 102 del 22/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: GENTILONI SILVERI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/10/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 28/10/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02242
presentato da
GENTILONI SILVERI Paolo
testo di
Martedì 22 ottobre 2013, seduta n. 102

   GENTILONI SILVERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   con decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il Governo è intervenuto nel tema allo scopo di sanare gli effetti della procedura d'infrazione n. 2009/2255, aperta dalla Commissione europea in quanto lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali garantite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   l'articolo 2, comma 1, prevede che con uno o più regolamenti, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri siano individuati «le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo»;
   il comma 9 dello stesso articolo 2 prevede infine che con regolamento, ugualmente adottato con decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dell'articolo 17, della legge n. 400 del 1988, siano emanate le necessarie disposizioni di attuazione, «anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo»;
   i regolamenti di cui al primo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, necessari ai fini dell'individuazione delle reti e degli impianti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, avrebbero dovuti essere adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia nel luglio del 2012;
   in data 30 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del 2012, disciplinante i poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, il Governo ha trasmesso alle Camere uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253 («Regolamento recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56»);
   in base all'articolo 1 del recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri suddetto, e per il quale in data 26 settembre 2013, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, è aggiunto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, dopo il comma 2, un comma 2-bis in virtù del quale «Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, rientrano negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga»;
   nonostante l'emanazione governativa di quest'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un regolamento adottato mediante decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dovrà comunque essere emanato ai fini dell'attuazione dell'articolo in questione;
   nel corso del Consiglio dei ministri n. 29 del 9 ottobre 2013 sono stati esaminati tre decreti del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 1, comma 8 e dell'articolo 2, comma 1 e 9, del decreto n. 21 del 2012, ma essi non sono stati ancora approvati e quindi trasmessi alle Camere per il prescritto parere;
   il 24 settembre 2013 è stato stipulato un accordo tra la spagnola Telefonica e i soci italiani di Telco (Generali, Mediobanca, Intesa Sanpaolo) con il quale di fatto, attraverso un aumento di capitale in Telco, si consente alla società madrilena di raggiungere il 66 per cento della holding che controlla Telecom;
   in base all'accordo di cui sopra, da un lato, dal 1o gennaio 2014, Telefonica potrà esercitare la call option concessa e acquistare per cassa tutte le azioni dei soci italiani in Telco, mentre dall'altro, ai sensi dell'articolo 21, lettera c) del contratto ad essa verrebbe riservata la possibilità di un’exit strategy attraverso la previsione secondo la quale «Nel caso in cui qualsiasi Autorità competente e/o Antirust, imponga, in relazione al secondo aumento di capitale riservato, restrizioni, limitazioni o altri provvedimenti, Telefonica avrà il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di accettare tali restrizioni, limitazioni o altri provvedimenti ovvero di non procedere al secondo aumento di capitale» –:
   quale sia stata la ragione del ritardo di oltre un anno nel varo dei regolamenti attuativi del golden power;
   se il meccanismo normativo individuato e giustificato con l'esigenza di velocizzare il procedimento attuativo del golden power, anche alla luce dell'accordo tra Telco e Telefonica, non rischi invece di produrre un effetto opposto a quello auspicato, provocando un ulteriore rallentamento nelle procedure d'attuazione;
   quando il Governo intenda approvare e trasmettere alle Camere gli schemi di decreto del Presidente della Repubblica solo esaminati nel corso del Consiglio dei ministri n. 29 e necessari allo scopo di definire, nelle disposizioni di attuazione, le modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti;
   se il Governo sia in grado di garantire la conclusione almeno prima del 1o gennaio dell'intero iter di un provvedimento che potrebbe rilevarsi fondamentale nelle operazioni che attualmente vedono protagonista una società di indubbio interesse strategico per il Paese. (4-02242)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0021, TELECOM ITALIA

EUROVOC :

sicurezza pubblica

industria delle comunicazioni

procedura CE d'infrazione

politica comune dei trasporti

libera circolazione dei capitali

holding