ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02241

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 102 del 22/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: NICCHI MARISA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 22/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZAN ALESSANDRO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 22/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 22/10/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02241
presentato da
NICCHI Marisa
testo di
Martedì 22 ottobre 2013, seduta n. 102

   NICCHI e ZAN. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il Regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 agosto 2012, n. 161, disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, e autorizza, a determinate condizioni e presupposti, la «trasformazione» dei rifiuti da scavo in «sottoprodotti» consentendo, tra l'altro, il loro conferimento in luoghi diversi dalle discariche. Successivamente al Regolamento si sono succedute una serie di modifiche legislative e integrazioni alla normativa in esame;
   l'articolo 1 del suddetto decreto ministeriale 161/2012, afferma che «I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato». Questo significa che il livello di inquinamento non viene stabilito in ogni singolo lotto di terra, ma sull'intera massa prodotta. Il campionamento degli inquinanti sarà compiuto ogni 5.000 metri cubi di terra prodotta, ma il livello in base al quale il materiale potrà essere considerato «rifiuto» — da conferire in discarica — sarà sull'intera massa prodotta. Quindi si potranno avere molte analisi che stabiliscono un lotto contaminato, ma si potrà decidere il suo conferimento in discarica solo se tutto il materiale avrà concentrazioni superiori a quelle prescritte;
   nel luglio 2012 l'Associazione ambientalista fiorentina IDRA, aveva presentato ricorso alla Commissione europea relativamente al suddetto Regolamento del Governo italiano, all'epoca ancora al vaglio della Commissione Europea, sulle procedure di smaltimento «delle terre e rocce di scavo». Il rischio era che, con l'approvazione del Regolamento, si liberalizzasse l'utilizzo di «terre e rocce da scavo», anche inquinate, tramite artifizi normativi in aperto contrasto con le attuali norme europee in materia di rifiuti direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008). In detto esposto, è stato precisato altresì come questo regolamento, se approvato, avrebbe consentito di utilizzare materiali di diverse tipologie, non classificabili come semplici «terre e rocce da scavo», per la realizzazione di varie opere. Il rischio concreto che ne poteva derivare era quello di rendere esenti diverse categorie di rifiuti dalle disposizioni delle normative europee;
   nel luglio 2012 l'Eurodeputato Andrea Zanoni, aveva scritto al Commissario per l'ambiente della Commissione europea Potocnik, chiedendo di valutare attentamente il testo del Regolamento suddetto — all'epoca non ancora approvato — affinché potesse essere respinto ogni tentativo di elusione delle norme contenute nelle vigente direttive europee in materia di rifiuti;
   nell'ottobre 2012 il Commissario per l'ambiente della Commissione europea Potocnik in risposta a una interrogazione della Presidente della Commissione antimafia europea Sonia Alfano che aveva sollevato la questione della sospetta incompatibilità fra il decreto ministeriale all'epoca ancora in via di approvazione, che regolamenta in Italia le procedure di smaltimento delle «terre e rocce da scavo» e la normativa comunitaria, dichiarava che «I servizi della Commissione stanno attualmente valutando se il progetto di decreto sia compatibile, in particolare, con l'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che stabilisce le condizioni in base alle quali una sostanza o un oggetto può essere considerata/o come sottoprodotto»;
   i sindaci dei comuni di Cavriglia nei quali è prevista la realizzazione di tre «colline schermo» per un totale di 3.550.000 di metri cubi (oltre tre milioni e mezzo; una collina di 1.350.000 m3, una di 2 milioni, una di 200.000) hanno espresso preoccupazione. Il sindaco Viligiardi, di San Giovanni, ha affermato che farà monitorare e controllare le terre che arriveranno in Valdarno e che, anche se autorizzate dal nuovo decreto su terre e rocce di scavo non saranno accettate terre contaminate. Così il sindaco Mauro Ferri, di Cavriglia, che pretende terre pulite per le colline artificiali che si dovranno realizzare con i materiali fiorentini indipendentemente dal nuovo decreto;
   il comitato contro il sottoattraversamento A.V. di Firenze teme che il decreto ministeriale n. 161 del 2012 sia uno strumento normativo dannoso che servirà a smaltire terreni inquinati con il principio della diluizione;
   in data 18 ottobre 2013, in occasione dell'incontro fra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Procuratore della Repubblica Quattrocchi che indaga sull'appalto TAV di Firenze, il Ministro Orlando ha affermato di aver chiesto il colloquio perché — «è in corso il riordino della disciplina delle terre e rocce di scavo». E fra i problemi sollevati dall'inchiesta TAV c’è anche quello della lottizzazione della Commissione per l'impatto ambientale del Ministero, con il conseguente rischio di inquinamento dei pareri su opere che possono incidere pesantemente sull'ambiente –:
   se, anche alla luce di quanto esposto in premessa, non si intenda rivedere la materia complessiva relativa alla disciplina delle terre e rocce di scavo, a maggiore garanzia e tutela dei cittadini e dell'ambiente, anche attraverso una intensificazione dei controlli ministeriali, in raccordo con le agenzie regionali per l'ambiente, al fine di verificare la reale composizione dei materiali da scavo, e il pieno rispetto della normativa ambientale. (4-02241)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

utilizzazione del terreno

deposito dei rifiuti

norma ambientale

tasso di inquinamento