ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02231

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 101 del 21/10/2013
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 3/00322
Firmatari
Primo firmatario: BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 21/10/2013
Stato iter:
10/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/12/2013
D'ALIA GIANPIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 10/12/2013

CONCLUSO IL 10/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02231
presentato da
BURTONE Giovanni Mario Salvino
testo di
Lunedì 21 ottobre 2013, seduta n. 101

   BURTONE. — Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha stabilito l'obbligo, per ogni amministrazione, di dotarsi di un organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) da nominare sentita la commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita a norma dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo;
   il comma 11 dell'articolo 14 sopra menzionato stabilisce che agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'OIV debba provvedersi «nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno»;
   la lettera g) del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo citato affida alla CIVIT il compito di definire i requisiti per la nomina dell'OIV;
   il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo citato stabilisce che l'OIV è nominato «sentita» la CIVIT;
   la delibera CIVIT n. 12 del 2013, al punto 14, pretende, come condizione per l'espressione del parere, una ragguardevole mole di adempimenti procedurali burocratici a carico delle amministrazioni che ad avviso dell'interrogante – con il pretesto della trasparenza – appesantiscono e rallentano notevolmente l’iter della nomina:
    a)  trasmissione degli atti del procedimento di selezione comprensivo dei curricula di tutti i candidati;
    b) relazione motivata sulle ragioni della scelta con riferimento ai requisiti posti dalla CIVIT, nonché sugli esiti della procedura comparativa espletata;
    c)  previsione di un termine di trenta giorni per la formulazione del parere da parte della CIVIT, salva la facoltà discrezionale e inoppugnabile di sospendere indefinitamente tale termine per esigenze istruttorie;
    d) obbligo della pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti gli atti sopra citati;
   una siffatta serie di adempimenti meramente formali e burocratici, mentre rende oneroso il percorso della nomina e discutibile il vantaggio in termini di controllo, interpone inutili ostacoli in termini di speditezza amministrativa;
   i compiti dell'OIV, definiti dai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo citato, sono di alta complessità tecnica e presuppongono elevate competenza e professionalità, notevolmente più impegnative di quelle occorrenti ai nuclei di valutazione per il controllo interno;
   la CIVIT, con delibera n. 4 del 2010 in data 16 febbraio 2010, ha definito criteri e requisiti per la nomina dell'OIV, senza dettare alcun indirizzo in merito al compenso da corrispondere per l'esercizio della relativa funzione;
   la medesima CIVIT, con successiva delibera n. 12 del 2013 in data 27 febbraio 2013, ha definito nuovi criteri per la nomina dell'OIV, stabilendo altresì che gli importi da corrispondere per l'esercizio della funzione debbano essere «adeguati alla complessità organizzativa delle amministrazioni»;
   mancano indirizzi, requisiti e criteri per individuare la complessità organizzativa delle amministrazioni, in rapporto alla definita notevole complessità tecnica della funzione dell'OIV –:
   se non intenda promuovere iniziative normative per semplificare e snellire l’iter della nomina dell'Organismo indipendente di valutazione, eliminando gli adempimenti preventivi alla nomina stessa e concedendo poteri di controllo e di intervento in fase successiva;
   se non intenda promuovere le iniziative di competenza, anche normative volte a precisare indirizzi, requisiti e criteri per individuare e definire la soglia adeguata dei compensi da corrispondere ai componenti dell'Organismo indipendente di valutazione – distinguendo in particolare i casi di organo collegiale o monocratico – in modo da consentire una adeguata partecipazione dei candidati, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, alle procedure di selezione dei medesimi. (4-02231)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 10 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 135
4-02231
presentata da
BURTONE Giovanni Mario Salvino

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, con il quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla costituzione e al funzionamento, all'interno delle pubbliche amministrazioni, degli organismi di valutazione indipendenti della performance, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha stabilito l'obbligo, per ogni amministrazione pubblica, di dotarsi di un organismo indipendente di valutazione sostitutivo dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo n. 286 del 1999.
  Tale organismo è nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, sentita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (trasformata in Autorità nazionale anticorruzione – Anac dall'articolo 5 del decreto-legge n. 101 del 2013) che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera g), definisce, altresì, i requisiti per la nomina dei componenti dell'organismo stesso.
  Con delibera n. 12 del 2013, l'autorità ha, pertanto, individuato una serie di requisiti necessari ai fini della candidabilità a componente dell'organismo: alcuni di carattere generale, altri attinenti all'area della conoscenza ed altri ancora legati alla professionalità e all'esperienza maturata.
  Tra i primi, sono espressamente richieste la cittadinanza (italiana o dell'Unione europea) e un'anzianità idonea ad assicurare all'organismo in questione comprovata esperienza e capacità di innovazione; vengono inoltre individuati divieti, ipotesi di conflitto di interessi e cause ostative alla nomina.
  Quanto ai requisiti dell'area della conoscenza, sono indicati specifici titoli di studio e favorevolmente valutate eventuali esperienze all'estero. È inoltre richiesta un'esperienza almeno triennale in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo.
  Quanto infine alle capacità attitudinali, è necessario che il candidato possieda adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, finalizzate alla promozione e al miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della integrità.
  Da ultimo, vengono fissati gli adempimenti procedurali a carico delle amministrazioni con riferimento alla fase di comunicazione dei nominativi dei candidati; entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la Commissione esprime il proprio parere, salvo sospensione del termine in caso di carenze della richiesta e della relativa documentazione, da sanare mediante specifica istruttoria.
  Quanto, infine, alla richiesta di individuare e definire una soglia adeguata per i compensi da corrispondere ai componenti dell'organismo, si fa presente che l'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009 ha opportunamente stabilito che «agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.
  Al riguardo, nella citata delibera n. 12, si stabilisce espressamente che «la determinazione del compenso è rimessa all'autonoma decisione dell'amministrazione, nel rispetto del principio, desumibile dai principi fondamentali sottesi al decreto legislativo n. 150 del 2009, secondo cui devono essere stabiliti importi adeguati alle dimensioni e alla complessità organizzativa dell'amministrazione stessa, salvaguardando, nel contempo, il profilo della economicità della gestione e del costo opportunità delle risorse, che assume particolare rilievo negli enti di piccole dimensioni».
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazioneGianpiero D'Alia.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2009 0150

EUROVOC :

ente pubblico

pubblica amministrazione

relazione

potere di controllo