ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02230

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 101 del 21/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: ZARATTI FILIBERTO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 21/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 21/10/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02230
presentato da
ZARATTI Filiberto
testo di
Lunedì 21 ottobre 2013, seduta n. 101

   ZARATTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   la legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, prevede, all'articolo 3, comma 1, lettera m), che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti) siano stabiliti i criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili, nonché la relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
   in applicazione di tale disciplina, è stato emanato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 ottobre 1997, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, che, tra l'altro, assegna ad ENAC il potere di istituire per ogni scalo aereo una Commissione aeroportuale con il compito di definire le procedure antirumore e di individuare le zone di rispetto dell'intorno aeroportuale;
   detta Commissione, composta dai rappresentanti della regione, dei comuni e delle province interessati, nonché da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Agenzia regionale per la protezione ambiente, della società di gestione, dell'ENAV e dalle imprese operanti nell'aeroporto, tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore adottate, definisce, nell'intorno aeroportuale, i confini delle cosiddette aree di rispetto (zona A, B e C) all'interno delle quali valgono i limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali come definite dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995;
   la definizione della zonizzazione è il presupposto indispensabile per consentire l'adozione delle procedure antirumore previste dal suddetto decreto ministeriale e per consentire alla società di gestione aeroportuale di predisporre i piani di risanamento previsti dalla vigente normativa e per evitare ulteriori costruzioni edilizie intorno all'aeroporto;
   in data 20 dicembre 2000 (in attuazione della legge quadro sopraindicata) è stata istituita la Commissione aeroportuale dell'aeroporto di Ciampino, con i seguenti compiti:
    a) definizioni delle procedure antirumore;
    b) caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale;
    c) definizione degli indici di classificazione dell'aeroporto in relazione al livello di inquinamento acustico;
   in ordine al punto a), la commissione ha proceduto ad indicare le procedure antirumore da seguire che sono state adottate dalla direzione dell'aeroporto con ordinanza n. 5 del 2001 mentre riguardo al punto b), è necessario ribadire che la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale, consistente nell'individuazione da parte della commissione delle zone di rispetto, è necessaria per la applicazione degli indici di valutazione del rumore, indicati dall'articolo 6 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997;
   nel caso dell'aeroporto di Ciampino, non essendo stata raggiunta l'unanimità in ordine alla individuazione delle zone, la commissione, nell'ultima riunione tenutasi in data 10 aprile 2008, ha dato atto dell'impossibilità di procedere alla caratterizzazione acustica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale 31 ottobre 1997;
   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, preso atto della mancata unanimità in seno alla Commissione aeroportuale nell'approvazione dell'impronta acustica dello scalo di Ciampino, con nota prot. 0028447 del 10 luglio 2009 ha delegato il presidente della regione Lazio a convocare e presiedere un'apposita conferenza di servizi funzionale all'approvazione della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale, necessaria per avviare e realizzare un concreto risanamento acustico della zona;
   il giorno 1o luglio 2010, presso l'assessorato alle politiche della mobilità e del trasporto pubblico locale della regione Lazio, si sono conclusi i lavori della conferenza di servizi che ha approvato l'impronta acustica dell'aeroporto di Ciampino e l'ipotesi di zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale G.B. Pastine, così come rappresentata nella planimetria denominata «Proposta 2» allegata alla delibera, escludendo dalla fascia B della zonizzazione tutte le abitazioni e le aree urbane del comune di Ciampino;
   gli atti della conferenza di servizi e i relativi allegati sono stati recepiti nella delibera della giunta ragionale del Lazio pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 37 del 7 ottobre 2010, supplemento n. 172 e trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito della delega conferita al presidente della regione Lazio, anche per i successivi adempimenti stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dal decreto ministeriale 31 ottobre 1997 (per l'adozione delle opere necessarie di risanamento da parte degli enti competenti, quali ad es. il piano di risanamento acustico ad opera dell'ADR);
   i limiti di rumore, stabiliti dalla conferenza dei servizi, che debbono, allo stato, considerarsi in vigore per quanto riguarda l'immediata esecuzione degli interventi di risanamento acustico, non possono essere superiori ai 65 decibel nelle città di Ciampino, Marino (frazioni di Cava dei Selci e Santa Maria delle Mole) e Roma (Municipio X), a fronte di un rumore certificato da Arpa Lazio che oggi arriva fino a 74 decibel nelle abitazioni limitrofe allo scalo;
   i comuni di Ciampino e Marino hanno chiesto, pertanto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad Enac l'adozione di provvedimenti volti a limitare i voli di linea da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ovvero ad adottare altri interventi strumentali al fine di ottenere la cosiddetta ottimizzazione dell'impatto acustico dell'aeroporto;
   Aeroporti di Roma, quale gestore dello scalo aereo G.B. Pastine di Ciampino, risulterebbe ancora inadempiente rispetto agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000, attuativo della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995;
   nel territorio, ad elevata antropizzazione, circostante l'aeroporto «G.B. Pastine» di Roma-Ciampino è in atto ormai dal 2001, una grave crisi ambientale e sanitaria ampiamente conosciuta e documentata nello Studio CRISTAL prodotto da ARPA Lazio e dalle successive rilevazioni ambientali condotte nel tempo dalla stessa Agenzia, nonché dagli studi epidemiologici SERA e SAMBA, condotti dai competenti istituti regionali e dai comuni coinvolti, correlata all'aumento indiscriminato del traffico aereo, cresciuto oltre ogni limite di compatibilità ambientale, in palese violazioni delle norme nazionali e comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica –:
   se i Ministri interrogati non ritengano necessario, tenuto conto della gravità della situazione ambientale determinatasi nell'intorno delle scalo aereo «G.B. Pastine» di Ciampino e dell'inerzia del gestore aeroportuale, assumere iniziative per la predisposizione del piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore dell'aeroporto di Ciampino ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2000;
   se, in presenza di gravi problemi di carattere ambientale, non ritengano opportuno intervenire per promuovere immediati provvedimenti di riduzione dei voli in transito all'Aeroporto G.B. Pastine, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 1008/2008 «Recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)» almeno sino a quando non saranno operative eventuali soluzioni alternative in grado di garantire l'ottimizzazione dell'impatto acustico dell'aeroporto e le condizioni della salute degli abitanti residenti intorno al sedime aeroportuale. (4-02230)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1995 0447

GEO-POLITICO:

CIAMPINO,ROMA - Prov,LAZIO, MARINO,ROMA - Prov,LAZIO

EUROVOC :

aeroporto

inquinamento acustico

trasporto aereo

infrastruttura dei trasporti

rumore

aviazione civile

impatto ambientale