ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02198

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 98 del 16/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 16/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16/10/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER L'INTEGRAZIONE delegato in data 28/10/2013
Stato iter:
13/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2013
KYENGE CECILE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (MINISTERO PER L'INTEGRAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2013

CONCLUSO IL 13/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02198
presentato da
GRIMOLDI Paolo
testo di
Mercoledì 16 ottobre 2013, seduta n. 98

   GRIMOLDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   in attuazione della Direttiva comunitaria n. 2000/43/CE, il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, ha istituito in Italia, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le pari opportunità, l'UNAR – Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali;
   l'UNAR ha il compito di garantire efficacemente il principio della parità di trattamento e di non discriminazione, fornendo anche ausilio ed assistenza alle vittime;
   recentemente il consigliere comunale del comune di Monza Alberto Mariani ha ricevuto dall'UNAR una comunicazione scritta a firma del consigliere Marco de Giorgi nella quale l'ente, sulla base di mere «segnalazioni» non altrimenti specificate né documentate, attinenti a dichiarazioni del Mariani citate senza testimonianza né fonte, il Consigliere De Giorgi rivolge specifiche osservazioni e raccomandazioni al consigliere comunale;
   l'elemento che tuttavia suscita sconcerto è il contenuto delle affermazioni che secondo l'UNAR sarebbero da condannare: per l'UNAR infatti dire che gli zingari intimoriscono gli anziani chiedendo con insistenza l'elemosina e che in una zona della città gli esercizi hanno attivato servizi di vigilanza privata per evitare piccoli furti, presenterebbe evidenti profili di illegittimità, non spiegando rispetto a quali leggi peraltro, e rischierebbe di penalizzare una comunità bersaglio di «campagne di odio razziale», anche in questo caso, senza alcun riferimento a questioni o circostanze individuabili;
   dichiarare per iscritto, da parte di un ente della Presidenza del Consiglio dei ministri, tali concetti potrebbe significare ledere la libertà di espressione e statuire che in questo Paese non è più possibile affermare che gli zingari chiedono l'elemosina, nemmeno di fronte all'evidenza che ciò realmente accade, negando allo stesso tempo la possibilità, semplicemente, di descrivere la realtà, laddove essa riguardi persone di etnia Rom –:
   se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza e condivida la posizione dell'UNAR nello specifico caso. (4-02198)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 13 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 138
4-02198
presentata da
GRIMOLDI Paolo

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame, l'interrogante chiede se sia a conoscenza e si condivida la posizione dell'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar) assunta in seguito ad alcune affermazioni del consigliere comunale di Monza, Alberto Mariani, ritenute discriminatorie nei confronti della popolazione Rom insediata nella città.
  In particolare, si chiede se sia a conoscenza e si condivida che l'Unar, sulla base di mere segnalazioni non specificate e documentabili attinenti a dichiarazioni citate dal consigliere Mariani «senza alcuna testimonianza e fonte», si faccia portavoce di raccomandazioni che lederebbero la libertà di espressione e di pensiero non solo del consigliere, ma di chiunque compia dichiarazioni per descrivere semplicemente la realtà degli accadimenti riguardanti l'etnia Rom.
  La risposta all'interrogazione presuppone, in primo luogo, una breve descrizione dei fatti che hanno generato il caso e che hanno, quindi, imposto l'attività di verifica e di rimozione della discriminazione che l'Unar esercita in base alle specifiche attribuzioni previste dalla legge (articolo 7, decreto legislativo n. 215 del 2013).
  L'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali ha agito in conformità dei compiti attribuiti dalla legge, compiendo, dapprima le attività di verifica e monitoraggio del caso, e di seguito al fine di prevenire la compressione del principio di parità di trattamento, ha invitato il consigliere Mariani a «voler considerare l'opportunità, per il futuro, di trasmettere alla collettività messaggi di diverso tenore, ispirati ai valori del dialogo, della tolleranza e della convivenza pacifica tra le persone indipendentemente dalla loro origine nazionale».
  La posizione assunta dall'Unar non appare limitativa della libertà di manifestazione del pensiero, ma è di una semplice esternazione a fini preventivi, come è evidente dalle parole utilizzate dalla stessa che si limitano ad invitare «a voler considerare l'opportunità per il futuro».
  Nel caso di specie, non si è mancato di dar conto dell'intangibilità del principio di manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione italiana, operandosi un mero bilanciamento di valori costituzionalmente protetti al fine di prevenire la compressione dei diritti di parità di trattamento degli stranieri.
  Il contrasto delle discriminazioni e la promozione della parità di trattamento costituiscono il corollario del principio di uguaglianza che la nostra Costituzione, al pari di tutte le moderne Costituzioni democratiche, riconosce nell'articolo 3, laddove non solo sono vietate tutte le discriminazioni in ragione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, ma si prescrive positivamente alla Repubblica e, dunque, ad ogni sua formazione, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
  Trattandosi, dunque, di interessi e valori di pari rango (da un lato, i diritti di eguaglianza quale diritti fondamentali dell'uomo e, dall'altro, i diritti fondamentali connessi alla liberta di manifestazione del pensiero) richiedono entrambi pari tutela, fermo restando la prerogativa propria dell'autorità giudiziaria in caso di conflitto tra gli stessi.
  Inoltre, l'opportunità dell'azione preventiva di sensibilizzazione sui temi della discriminazione andrebbe colta solo a voler considerare che con essa si tenta di prevenire eventuali azioni giudiziarie potendo i soggetti vittima delle discriminazioni non solo attivare un'azione civile generale, ma anche assumere iniziative di denuncia o querela per sollecitare gli organi giudiziari all'accertamento dei fatti di reato, con evidenti ricadute sugli enti pubblici coinvolti.
  In conclusione, la questione della compressione della libertà di manifestazione del pensiero, non appare centrare la funzione dell'attività svolta dall'Unar nel caso in parola e negli altri casi al suo esame.
  Al solo fine di completezza, con riguardo alle lamentele sollevate, si evidenzia che:
   l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali è l'organismo di parità istituito in attuazione della direttiva 2000/43/CE sulla razza e sull'origine etnica, con le funzioni proprie dei cosiddetti
equality bodies, quelle organizzazioni che promuovono l'uguaglianza, combattono la discriminazione, assistono le vittime e compiono attività di monitoraggio sui problemi della discriminazione;
   l'articolo 7 del decreto legislativo n. 215 del 2003, di attuazione della direttiva richiamata, attribuisce ad esso la precipua funzione di svolgere attività di promozione della parità e di contrasto delle discriminazioni etniche e razziali, specificando che i compiti dell'Unar sono:
a) fornire assistenza ai soggetti lesi nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi; b) svolgere inchieste e verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori, nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria; c) promozione di misure specifiche per la lotta alla discriminazione; d) diffondere la massima conoscenza degli strumenti di tutela, anche mediante azioni di sensibilizzazione; e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni; f) redigere relazione delle attività al Presidente del Consiglio e al Parlamento; g) promuovere studi, ricerche e corsi di formazione sul principio di non discriminazione;
   la presa in carico delle segnalazioni avviene attraverso il
contact center e via web, grazie ad un presidio costante dei fenomeni discriminatori svolto dagli operatori;
   le attività di verifica, monitoraggio, promozione della parità e rimozione della discriminazione rappresentano oggetto del rapporto annuale al Presidente del Consiglio dei ministri nonché della relazione parlamentare, che costituiscono specifico obbligo di legge.

Il Ministro per l'integrazioneCécile Kyenge.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2003 0215

EUROVOC :

libera circolazione dei lavoratori

aiuto alle vittime

parita' di trattamento

sicurezza e sorveglianza

zingaro