ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02193

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 98 del 16/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: NESCI DALILA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16/10/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/10/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 13/03/2014

SOLLECITO IL 25/06/2014

SOLLECITO IL 28/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02193
presentato da
NESCI Dalila
testo di
Mercoledì 16 ottobre 2013, seduta n. 98

   NESCI e PARENTELA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 206, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata introdotta la TARES, acronimo di tassa rifiuti e servizi, in sostituzione delle precedenti tariffa di igiene ambientale (TIA) e, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
   il suddetto, nuovo tributo è in vigore dal 1o gennaio 2013, ricavato sulla base della superficie dell'immobile di riferimento, del numero dei residenti, dell'uso, della produzione media dei rifiuti e di ulteriori parametri;
   l'obiettivo della TARES è la copertura economica integrale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti municipali;
   il pagamento dell'anzidetta tassa previsto in quattro rate annuali, doveva iniziare a gennaio 2013, poi slittato, ex articolo 1-bis del decreto legge del 2013, prima ad aprile e in seguito a luglio 2013;
   la Tares dovrà coprire il 100 per cento del costo del servizio sostenuto dai comuni, che oggi si ferma mediamente al 79 per cento con punte del 91 per cento;
   la Tares dovrà inoltre finanziare anche i «servizi indivisibili» forniti dall'ente locale, per esempio l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la polizia urbana e altro;
   in particolare, l'articolo 14 del decreto legge dell'anno 2011 sopra menzionato, poi convertito con modificazioni, stabilisce, al comma 11, che la tariffa della TARES «è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio»;
   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1435200 del 12 settembre 1997, per la regione Calabria veniva proclamato lo stato di emergenza in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;
   con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2629 del 21 ottobre 1997, veniva nominato il Commissario delegato a fronteggiare l'emergenza di cui sopra, con l'assegnazione di specifici poteri e funzioni;
   nell'anzidetta ordinanza si prevedevano precisi obiettivi in capo al commissario delegato, tra cui il conseguimento della raccolta differenziata nella misura del 20 per cento «entro il 30 giugno 1999» e la programmazione di ulteriori interventi «per realizzare l'obiettivo minimo della raccolta differenziata nella misura del 35 per cento nei successivi due anni (articolo 3.1.)»;
   la citata ordinanza contemplava la realizzazione degli interventi necessari a superare l'emergenza, quindi la riscossione di apposita tariffa, da determinarsi secondo criteri per assicurare la copertura dei costi di investimento, di esercizio, di bonifica e ripristino delle aree interessate dagli impianti;
   la medesima ordinanza affidava al commissario delegato la gestione dei contratti con gli operatori concessionari del servizio di costruzione e gestione degli impianti di trattamento-smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
   con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3645 del 22 gennaio 2008, veniva previsto il completamento in regime ordinario e in termini di urgenza, entro e non oltre il 30 giugno 2008, di tutte le iniziative del commissario delegato già programmate e in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticità ambientale nella regione Calabria;
   con successive ordinanze del Presidente del consiglio dei ministri, l'emergenza in argomento veniva prorogata, con la mera sostituzione periodica del Commissario delegato, sino all'omologa ordinanza n. 57 del 14 marzo 2013, in cui veniva disposto che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la regione Calabria assessorato alle politiche ambientali era individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima regione;
   parimenti, con la suddetta ordinanza si prevedeva che il dirigente generale del dipartimento regionale politiche dell'ambiente era individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi;
   finiva, così, un lungo – e a parere degli interroganti inefficace – periodo di commissariamento, caratterizzato, secondo la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, da inerzia dell'ente regione e secondo specifica relazione della Corte dei conti, approvata nell'adunanza del 21 dicembre 2009, dalla pressoché inesistenza di raccolta, differenziata sul 90 per cento del territorio regionale»;
   in altro atto sulla gestione dei rifiuti in Calabria, n. 4-01056, presentato nella seduta di martedì 2 luglio 2013, la stessa prima firmataria del presente atto metteva in evidenza vari contenziosi di fornitori privati contro il Commissario delegato, in un caso condannato al pagamento verso l'attore di euro 38.443.714,07, in altri casi orientatosi per l'accordo transattivo;
   la predetta interrogazione, del tipo a risposta scritta, documentava condizioni di grave drammaticità riguardo alla gestione dei rifiuti in Calabria, per di più senza concreti, efficaci provvedimenti, al punto da porre la questione dell'opportunità di un ritorno all'emergenza, sotto il diretto controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   la TARES appare, per le ragioni sopra articolate, come un tributo che rischia di addebitare ai cittadini calabresi, come fossero i responsabili, i costi del lungo e inefficace commissariamento, caratterizzato da poteri delegati e culminato senza una concreta prospettiva di miglioramento del servizio pubblico;
   alla fine dello stato di emergenza, l'assessorato regionale alle politiche ambientali ha più volte lamentato, tramite la stampa locale, pesanti difficoltà operative e limiti strutturali circa lo smaltimento dei rifiuti, a conferma che la situazione non può inquadrarsi in schemi tecnici od amministrativi ordinari;
   gli abitanti della Calabria sono in numero decisamente inferiore rispetto al dato Istat sulla popolazione, per il fatto che tanti vivono fuori per lavoro, studio e sanità, pur se formalmente residenti nei comuni della regione, che conta centinaia di migliaia di emigrati proprietari di immobili soggetti alla TARES;
   il comma 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 206, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce che «il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento» in una serie di casi, tra cui «abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo» e «abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero»;
   di recente la stampa ha anticipato la sostituzione della TARES con analoga misura, che dovrebbe chiamarsi TRISE e seguire criteri di determinazione alquanto simili;
   le somme versate dall'Italia per il 2011 e per il 2012 sono di 13,118 e 36,932 miliardi di euro, figura nella nota di aggiornamento del Def 2013;
   2,866 miliardi sono stati pagati per la «rata» del MES di quest'anno;
   riguardo al 2013, i dati completi sui prestiti agli Stati membri sono ancora negli uffici del governo, sicché vanno resi pubblici;
   per l'Italia le sottoscrizioni del capitale del MES sono di 125,395 miliardi di euro;
   l'articolo 3 della legge di autorizzazione del MES non esplicita gli oneri conseguenti alla ratifica del Trattato istitutivo;
   la partecipazione dell'Italia al MES comporterà il pagamento iniziale di cinque rate annuali, di 2,866 miliardi di euro, salvi gli importi ulteriori, a chiamata;
   l'accesso all'assistenza del MES avverrà dopo un'analisi sulla sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione insieme al Fondo monetario internazionale, di concerto con la Banca centrale europea, con un meccanismo è, dunque, sbilanciato;
   dal 2014, la Costituzione della Repubblica avrà un altro articolo 81, privato del divieto di stabilire nuove spese o tributi tramite la legge di bilancio –:
   se non ritengano, stante l'inefficace gestione dello smaltimento dei rifiuti in Calabria, regione tenuta per 16 anni in stato di emergenza caratterizzata da poteri e risorse straordinari, di assumere un'iniziativa normativa per sollevare i cittadini da un aumento della tassa sui rifiuti cui non corrispondano effettive garanzie circa il complessivo funzionamento del servizio;
   quali iniziative, in relazione alle proprie competenze, possano attuare per un aumento delle riduzioni tariffarie che si traduca in vera equità in favore dei proprietari di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e dei proprietari di abitazioni che abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero oppure fuori del territorio regionale per comprovabili motivi di lavoro, studio o sanità;
   secondo quali modalità e parametri il Governo intenda articolare la suddetta TRISE;
   se, in considerazione della riferita partecipazione dell'Italia ai meccanismi di stabilizzazione della finanza pubblica degli Stati membri dell'Unione economica e monetaria – partecipazione che comporta un enorme trasferimento di capitali pubblici e un conseguente, diffuso indebitamento, con effetti anche sui redditi dei singoli –, ritengano possibile e praticabile, nell'attuale contesto storico, una tassazione volta a coprire il 100 per cento del costo del servizio di smaltimento rifiuti sostenuto dai comuni, quale quella prevista già prevista dalla disciplina della TARES. (4-02193)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

eliminazione dei rifiuti

gestione dei rifiuti

costo d'investimento

imposta ambientale

protezione dell'ambiente

riduzione tariffaria