ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02191

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 98 del 16/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: BASILIO TATIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013
ARTINI MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013
BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 16/10/2013
Stato iter:
19/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/11/2014
PINOTTI ROBERTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/11/2014

CONCLUSO IL 19/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02191
presentato da
BASILIO Tatiana
testo di
Mercoledì 16 ottobre 2013, seduta n. 98

   BASILIO, CORDA, ARTINI, PAOLO BERNINI, FRUSONE, RIZZO e ALBERTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 881 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, disciplina le disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità inabilitanti al servizio militare nel corso di missioni internazionali e prevede al comma 4: «Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale (...) è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera»;
   sul sito www.forzearmate.org in data 12 agosto 2013 è stato pubblicato il carteggio, tra il maresciallo in congedo della Marina militare Giovanni Pilloni e il Ministero della difesa, da cui si evince:
    a) la presentazione di tre istanze, datate 8 giugno 2004, 23 gennaio 2012 e 14 febbraio 2012, per il riconoscimento da causa di servizio delle infermità sofferte;
    b) la definizione dell'istanza del 2004, con il parere del comitato di verifica per le cause di servizio n. 28554/2005 (reso nell'adunanza n. 271/2007 del 15 ottobre 2007) e il decreto del Ministero della difesa – direzione generale delle pensioni militari III Reparto 8a divisione 2a sezione n. 1713/D del 29 ottobre 2007, in cui è riportato: «può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto dalla relazione dell'Amministrazione e dalla documentazione in atti, nel caso di specie, risultano sussistere nello svolgimento degli incarichi assegnati, condizioni estreme quali elevata tensione emotiva, continuata e prolungata iper vigilanza in costante pericolo di vita nell'ambito di missioni svolte in teatro bellico, di assoluta eccezionalità e con alto rischio personale e collettivo. Considerato che l'insieme delle circostanze sopra riportate potrebbero essere idonee a realizzare una condizione di stress tale da compromettere le difese immunitarie, il cui deficit può favorire l'evoluzione di una neoplasia allo stadio pre-clinico, è plausibile ritenere che il servizio abbia potuto svolgere un ruolo concausale efficiente e determinante nell'insorgenza e/o slatentizzazione del processo neoplastico»;
    c) la mancata definizione dei procedimenti medico-legali delle istanze del 2012;
    d) il verbale BL/S n. 213 del 26 marzo 2012 della commissione medica ospedaliera decreto ministeriale M.L. di Taranto, in merito alla sola idoneità, in cui è riportato: «a decorrere dal 26.3.2012 è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato, non idoneo alla riserva, da porre in congedo assoluto, idoneo all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della legge 266/1999»;
    e) la domanda, inviata con raccomandata n. 05228649995-8 del 28 aprile 2012, per ottenere: «la corresponsione del trattamento economico continuativo nella misura intera fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai sensi dell'articolo 881, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
    f) le risposte inviate, dal Ministero della difesa – direzione generale per il personale militare, la prima con la nota prot. n. 0153015 del 28 maggio 2013 della 10a divisione, in cui è riportato: «in assenza di ulteriori successivi provvedimenti giuridici modificativi della Sua posizione di stato, non risulta possibile accogliere la sua istanza»; la seconda con la nota prot. n. 0183465 del 28 giugno 2013 della 5a divisione, in cui è riportato: «la S.V chiede una modifica della posizione di stato (da congedo assoluto ad aspettativa) (...) al riguardo si comunica che questa Direzione Generale ritiene corretta la posizione di stato della S.V.»;
    g) la laconicità, nonché la mancanza di comunicazione, delle direzioni generali in merito l'applicazione del comma 4 in parola, a seguito dell'infausta conclusione del procedimento dell'inidoneità al servizio militare antecedente la conclusione dei procedimenti medico-legali inerenti al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte –:
   se i fatti narrati dal maresciallo sul sito web corrispondano al vero e nel caso affermativo quali iniziative intenda adottare per porvi rimedio;
   quanti militari – idonei e inidonei – siano destinatari di questo peculiare trattamento economico descritto al comma 4 della norma in premessa;
   se non ritenga di assumere urgenti iniziative per non disattendere la volontà del legislatore nelle ipotesi in cui il procedimento dell'idoneità incondizionata al servizio militare si concluda prima del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte. (4-02191)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 novembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 334
4-02191
presentata da
BASILIO Tatiana

  Risposta. — Il sottufficiale richiamato nell'atto, giudicato permanentemente inidoneo al servizio incondizionato per infermità, a decorrere dal 26 marzo è stato posto in congedo assoluto, ai sensi dell'articolo 929, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con contestuale promozione al grado di primo maresciallo (articolo 1077, comma 2, del codice stesso) e diritto alla percezione degli emolumenti pensionistici.
  In merito alla mancata corresponsione, nei confronti del militare, del trattamento economico continuativo nella misura intera, dal collocamento in quiescenza fino alla definizione dei procedimenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in relazione al disposto dell'articolo 881, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2010, si specifica che l'istanza, avanzata in tal senso dall'interessato il 28 aprile 2012, non è stata accolta, in quanto, a quella data, il militare si trovava in congedo assoluto.
  La norma riguarda, infatti, il personale in servizio permanente affetto da infermità – che non comportano inidoneità permanente al servizio militare – contratte nel corso di missioni internazionali.
  Per quel che concerne, poi, il numero dei militari destinatari del trattamento economico, di cui al menzionato articolo 881, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare, a seguito di una attenta analisi effettuata dagli Stati Maggiori di Forza armata e dal comando generale dell'arma dei carabinieri, è risultato che nell'anno 2013 hanno beneficiato di tale previsione 34 militari dell'esercito italiano, 7 della marina militare e 13 dell'aeronautica militare; per quanto riguarda, invece, l'arma dei carabinieri, nessun militare ne ha beneficiato.
  Con riferimento all'ultimo quesito, si precisa che nella specifica materia, il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, ha recentemente modificato il codice.
  In particolare, all'articolo 881, comma 1, del codice, è stata introdotta una maggiore tutela per il personale militare in ferma volontaria che, non essendo in servizio permanente, non può usufruire, concluso il periodo massimo di licenza di convalescenza (45 giorni), dell'istituto dell'aspettativa per infermità.
  La previgente disciplina, infatti, ponendo quale condizione risolutiva dell'eventuale rafferma la «definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio», di fatto escludeva dal beneficio della permanenza in servizio coloro per i quali veniva immediatamente espresso il giudizio medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio, con la conseguenza che l'interessato potesse perdere il titolo alla permanenza in servizio mentre era ancora pendente il giudizio d'idoneità.
  La novella, invece, rinvia le decisioni in merito alla permanenza in servizio al momento della definizione anche della posizione medico-legale riguardante l'idoneità.

Il Ministro della difesaRoberta Pinotti.

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