ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02190

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 98 del 16/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FARINA GIANNI PARTITO DEMOCRATICO 16/10/2013
GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 16/10/2013
LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 16/10/2013
PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO 16/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 16/10/2013
Stato iter:
17/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2013
DASSU' MARTA VICE MINISTRO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/12/2013

CONCLUSO IL 17/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02190
presentato da
FEDI Marco
testo di
Mercoledì 16 ottobre 2013, seduta n. 98

   FEDI, GIANNI FARINA, GARAVINI, LA MARCA e PORTA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – premesso che:
   l'ambasciata d'Italia di Tunisi in data 12 aprile 2011, dopo avere proceduto ad alcune contestazioni formali, ha emanato un provvedimento di licenziamento senza preavviso a carico di Amor Khediri, un impiegato a contratto locale in servizio presso l'ambasciata da circa un ventennio;
   le motivazioni avanzate riguardano alcune presunte irregolarità nelle procedure seguite dal Khediri in qualità di addetto allo sportello nella concessione di visti subordinati alla condizione del rientro, mansioni alle quali era stato adibito nonostante la sua qualifica di contrattista escludesse funzioni non meramente esecutive;
   l'amministrazione della Farnesina, dopo avere respinto l'istanza di riesame presentata dall'interessato, a quanto consta agli interroganti, non si è presentata presso il tribunale tunisino al quale il Khediri si era rivolto per tutelare i suoi interessi e ha confermato di recente presso il tribunale del lavoro italiano la severa misura irrogata nel 2011;
   in parallelo al provvedimento rivolto al Khediri, l'ambasciata di Tunisi ha adottato una sanzione di semplice censura nei confronti dell'assistente amministrativo di ruolo in servizio presso la sezione visti, che aveva la responsabilità di indirizzare e controllare le operazioni realizzate allo sportello;
   l'atto di licenziamento dell'impiegato a contratto sembra obiettivamente eccessivo, per l'entità delle contestazioni avanzate, per il servizio lungamente prestato dall'interessato, che non aveva mai dato adito a richiami e osservazioni, per il fatto di essere stato adibito a mansioni che non gli competevano e, non ultimo, per il confronto con il provvedimento irrogato al capo ufficio del settore visti che aveva più impegnative responsabilità amministrative;
   l'episodio dell'impiegato a contratto presso l'ambasciata di Tunisi qui richiamato è rivelatore della fragilità del quadro giuridico nel quale questa categoria di personale è costretta ad operare e, in particolare, dell'esigenza di approfondire e definire con maggiore precisione la materia dell'attribuzione delle deleghe ai lavoratori a contratto –:
   se non si ritenga di effettuare una più attenta ed equilibrata valutazione del caso di Amor Khediri, esaminando la possibilità di un provvedimento meno drastico del licenziamento e comunque tale da salvaguardare la professionalità da lui acquisita in lunghi anni di servizio e una situazione umana irrimediabilmente compromessa dalla perdita del lavoro;
   se non consideri urgente avviare un serio confronto con i sindacati di categoria in ordine all'inquadramento giuridico del personale a contratto, dal quale deriva altresì la forma di attribuzione delle deleghe;
   se non ritenga indispensabile assumere iniziative per chiarire, in maniera definitiva ed inequivocabile, l'ambito giurisdizionale di competenza per i contratti di lavoro locali sulle materie attinenti alle condizioni di lavoro, nella misura in cui queste debbono sempre rispettare anche norme locali;
   se non si ritenga urgente garantire l'applicazione piena del principio della prevalenza del foro italiano per quanto concerne le controversie in ambito di rapporto di lavoro, senza ricorrere a forme di «immunità giurisdizionale» spesso utilizzate strumentalmente presso le sedi estere;
   se non si ritenga infine doveroso promuovere una riforma dell'intero settore dei contratti per il personale impiegato localmente chiarendo gli ambiti giurisdizionali relativi alle singole materie oggetto di accordo tra le parti. (4-02190)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 17 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 139
4-02190
presentata da
FEDI Marco

  Risposta. — Il signor Amor Khediri, impiegato a contratto con mansioni esecutive, in servizio presso l'ambasciata d'Italia a Tunisi fino al 12 aprile 2011, è stato oggetto di un provvedimento di licenziamento senza preavviso per «commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro». Il procedimento disciplinare ha permesso di accertare che il signor Khediri, traendo vantaggio dal proprio ruolo di addetto all'ufficio visti, ha favorito la concessione del visto a cinque cittadini tunisini nonostante la documentazione dagli stessi presentata fosse palesemente falsa. Il signor Khediri, dichiarando di conoscere personalmente i cinque richiedenti visto, si è spontaneamente fatto carico di una responsabilità aggiuntiva con il preciso intento di fuorviare il giudizio dei propri superiori gerarchici e facilitare la concessione del visto.
  La condotta dolosa dell'ex dipendente ha trovato ulteriore conferma dallo scambio di informazioni intervenute tra la nostra ambasciata a Tunisi e il Ministero dell'interno tunisino, in esito alle quali è risultato che il signor Khediri ha falsificato il passaporto di una delle cinque persone oggetto di contestazione, per dimostrare un rientro in Tunisia in realtà mai avvenuto.
  In merito al ricorso alla giurisdizione da applicare, va ricordato che l'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 stabilisce la competenza del foro locale a dirimere eventuali controversie sul rapporto di impiego. Il signor Khediri si è rivolto alla magistratura italiana dopo aver ritirato il ricorso inizialmente depositato presso il foro locale. Il tribunale di Roma con sentenza del 17 settembre 2013, ha rigettato il ricorso presentato dal signor Khediri rilevando come le circostanze risultassero di gravità tale da incidere fortemente sul rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, anche in relazione alla delicatezza della funzione svolta dal signor Khediri. Da ciò è derivato il giudizio di «assoluta adeguatezza del licenziamento irrogato».
  Il licenziamento senza preavviso, erogato al termine di una procedura in cui il dipendente ha potuto esporre le sue ragioni a difesa, è stato un atto necessario e doveroso nei confronti di un dipendente colpevole di accertate violazioni (e non di «presunte irregolarità»), suscettibili di mettere a repentaglio la sicurezza del Paese. Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina rientra tra i comportamenti intollerabili, rispetto ai quali si è proceduto sempre con grande rigore, nei confronti di personale di ogni categoria.
  Anche il funzionario responsabile dell'ambasciata d'Italia a Tunisi ha subìto un procedimento disciplinare per negligenza nell'esame delle pratiche di visto, negligenza peraltro favorita anche dall'influenza esercitata dolosamente dal signor Khediri. La sanzione applicata (censura) appare quindi un provvedimento corretto e proporzionale al comportamento riscontrato, ben diverso da quanto contestato al signor Khediri.
  In conclusione, sulle domande poste dagli interroganti:
   1. I fatti così ricostruiti ed inquadrati nella loro gravità dimostrano la correttezza del comportamento dell'amministrazione degli affari esteri, giunta al termine di un procedimento in cui tutti i fatti sono stati attentamente valutati, comprese le giustificazioni dell'impiegato. Il procedimento assunto è stato confermato anche dal giudice italiano. Non si ritiene inoltre che nel caso in questione vi sia un problema di attribuzione di funzioni o di deleghe di funzioni consolari, in quanto il signor Khediri è stato sanzionato per aver commesso dimostrati gravi fatti, abusando della sua posizione all'interno dell'ufficio visti;
   2. Circa le «fragilità del quadro giuridico» evidenziate dagli interroganti, che richiederebbero interventi urgenti di modifica dell'attuale normativa relativa al personale a contratto. Il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 fornisce un quadro giuridico chiaro indicando che «i contratti sono disciplinati dalla legge locale» e che la competenza a risolvere eventuali controversie di lavoro spetta al giudice locale. Ciò non toglie che il signor Khediri abbia preferito rinunciare alla giurisdizione locale per adire il giudice italiano, che si è dichiarato competente a discutere del suo ricorso;
   3. In conclusione, a giudizio della Farnesina, l'attuale normativa risponde senza particolari problemi alla necessità di inquadrare i rapporti di lavoro nella legislazione locale, garantendo sia i diritti del lavoratore che le esigenze di servizio delle sedi diplomatiche e consolari all'estero.

Il Viceministro degli affari esteriMarta Dassù.

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